Sentenza n. 946/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Comune di Sanremo - Settore Imprese e Territorio Servizio SUAP - Edilizia Produttiva, prot. prat. n. 9869 del 29 gennaio 2025 di diniego definitivo all’autorizzazione installazione/modifica/rinnovo impianti pubblicitari n. SUAP_78/2025, notificato a mezzo PEC il 19 maggio 2025 presso l’indirizzo di posta elettronica della Davide Currado s.r.l., nonché di ogni altro atto ad esso collegato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell'autorizzazione per l'installazione, modifica e rinnovo di impianti pubblicitari, con ordine di rimozione dei mezzi pubblicitari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale relativo a una targa monofacciale, due cassonetti con il logo aziendale e una scritta su una tenda da sole. Ha dedotto, in primo luogo, la tardività del provvedimento; in secondo luogo, la conformità delle opere al regolamento comunale e, in particolare, contestato i rilievi riguardanti l'insegna sovrastante più vetrine, il posizionamento della tenda e le caratteristiche dimensionali e funzionali delle bacheche; ha inoltre lamentato la disparità di trattamento rispetto ad altri esercizi e sostenuto che il Comune avrebbe dovuto tener conto della CILA presentata nel 2019, senza osservazioni da parte dell'amministrazione. Infine, ha dedotto la violazione della Direttiva 2006/123, assumendo che la disciplina comunale incidesse illegittimamente sull'esercizio dell'attività economica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla tardività, ha affermato che la violazione del termine di conclusione del procedimento non determina l'illegittimità dell'atto, salvo che il termine sia espressamente qualificato come perentorio, circostanza non ravvisata. Nel merito, ha ritenuto legittimo il diniego perché l'insegna sovrastava due vetrine, in violazione dell'art. 3, § 1.3, del regolamento tecnico comunale, che negli ambiti I e II vieta le insegne sovrastanti più vetrine, anche se riferite alla stessa attività. Ha ritenuto inoltre conforme al regolamento il rilievo relativo alla tenda, poiché essa non era contenuta tra il filo superiore del foro della vetrina o dell'ingresso e il bordo inferiore dell'insegna, come richiesto dall'art. 3, § 8. Ha infine confermato il rilievo concernente la bacheca-vetrinetta, ritenendo che l'installazione destinata all'esposizione di gioielli rientrasse nella definizione regolamentare di bacheca e che il superamento dei limiti dimensionali non fosse stato contestato. Il richiamo al precedente Piano dell'Arredo Urbano del 1991 è stato ritenuto recessivo rispetto al regolamento successivo; la disparità di trattamento è stata giudicata indimostrata e comunque inidonea a fondare la pretesa di estendere una posizione illegittima; la mancata osservazione comunale sulla CILA del 2019 non è stata ritenuta rilevante, perché la CILA riguardava modifiche interne e non sostituiva la successiva autorizzazione per gli impianti pubblicitari. La censura fondata sulla Direttiva 2006/123 è stata respinta perché la disciplina regola soltanto le caratteristiche estetiche degli impianti pubblicitari, perseguendo il decoro architettonico e il contemperamento con circolazione e traffico, senza limitare l'esercizio dell'attività economica o le scelte imprenditoriali. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, § 1.3, Regolamento tecnico degli impianti pubblicitari del Comune di Sanremo
il posizionamento di insegne sovrastanti più vetrine, anche se della stessa attività commerciale
La disposizione vieta, negli ambiti I e II, le insegne di esercizio sovrastanti più vetrine, indipendentemente dal fatto che appartengano alla medesima attività commerciale.
art. 3, § 8, Regolamento tecnico degli impianti pubblicitari del Comune di Sanremo
la tenda deve essere contenuta tra il filo superiore del foro della vetrina / ingresso e il bordo inferiore dell’insegna d’esercizio
La tenda da sole è legittima solo se collocata nello spazio compreso tra la parte superiore del vano della vetrina o dell'ingresso e la parte inferiore dell'insegna.
art. 3, § 3, Regolamento tecnico degli impianti pubblicitari del Comune di Sanremo
si definisce “bacheca – vetrinetta espositiva” il manufatto monofacciale supportato da un'idonea struttura di sostegno, o posto in aderenza ad una parete o sul lato interno della porta di accesso al locale, finalizzato alla diffusione di messaggi di comunicazione sociale, culturale e istituzionale e all’esposizione di piccola oggettistica attinente all’attività
Un'installazione destinata all'esposizione di gioielli rientra nella nozione regolamentare di bacheca-vetrinetta espositiva; il superamento dei limiti dimensionali previsti dal regolamento giustifica il diniego quando non sia contestato.
art. 1 Regolamento tecnico degli impianti pubblicitari del Comune di Sanremo
La disciplina degli impianti pubblicitari persegue il decoro architettonico e il contemperamento con le esigenze della circolazione e del traffico, senza incidere necessariamente sull'esercizio dell'attività economica.
Direttiva 2006/123/CE
La disciplina comunale sulle caratteristiche estetiche di insegne, tende e vetrine non viola la direttiva quando non limita l'accesso o l'esercizio dell'attività economica, ma regola un aspetto accessorio dell'attività per finalità di decoro e sicurezza della circolazione.
Massime di principio
- La violazione del termine di conclusione del procedimento non determina, di regola, l'illegittimità del provvedimento adottato tardivamente, salvo che il termine sia espressamente previsto come perentorio.
- La conformità di un impianto pubblicitario deve essere verificata alla luce delle prescrizioni del regolamento comunale vigente; una disciplina pianificatoria o regolamentare anteriore non prevale su quella successiva incompatibile.
- Il principio di parità di trattamento non consente di ottenere l'estensione di una posizione illegittima eventualmente riconosciuta dall'amministrazione ad altri soggetti; inoltre, la disparità deve essere specificamente allegata e dimostrata.
- La mancata contestazione da parte del Comune nell'ambito di una CILA relativa a opere diverse non determina l'assenso alla successiva installazione di impianti pubblicitari né sostituisce l'autorizzazione richiesta per tali impianti.
- Le prescrizioni comunali che regolano il posizionamento e le caratteristiche estetiche degli impianti pubblicitari, perseguendo il decoro architettonico e il contemperamento con la circolazione, non costituiscono di per sé una limitazione dell'esercizio dell'attività economica rilevante ai fini della Direttiva 2006/123/CE.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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