Ordinanza n. 1379/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento (i) della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 34 del 18 dicembre 2025 (prot. CA/246516/2025), avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica”, posto in pubblicazione sull'Albo pretorio di Roma Capitale dal 19 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026; (ii) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa - E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole, n. rep. CA/3041/2025, n. prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto “Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 16 dicembre 2025. Disposizioni applicative”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di contenuto e tenore sconosciuto, tra cui segnatamente: - la nota del Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa e Affari Generali - Commercio Aree Pubbliche, Edicole - Ufficio Concessioni-Autorizzazione Commercio Aree Pubbliche prot. CA/2025/0225537 del 18/11/2025, contenente le “Risultanze delle Conferenze dei Servizi propedeutiche all'approvazione del Piano del Commercio su area pubblica; - tutti i verbali di conferenze dei servizi inerenti alle postazioni delle rotazioni “Bibite e Sorbetti” e “integrativa bibite e sorbetti” (ex Del. GM 3184/88 e Del. GM 4828/89 p. 1) e segnatamente quelle del 25/9/2017, 5/2/2018 [erroneamente indicata come 5/2/2028], 17/10/2024, 8/10/2025, 22/10/2025, 29/10/2025, 5/11/2025; - il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 28 ottobre 2011 (c.d. “decreto Galloni”); - la nota del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico prot. QH/2026/0000468 del 07/01/2026; - i turni di lavoro rilasciati dal Dipartimento SEAP per le rotazioni BIBITE E SORBETTI ex Del. GM 3184/88 e 4828/89 p. 1 per il periodo dal 1° febbraio 2026; Nonché, per quanto occorrer possa: - la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di Roma Capitale n. rep. QH/588/2025 - n. prot. QH/92174/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto “Proroga tecnica della validità delle concessioni dei posteggi cd. a “rotazione” di cui all'art. 35 della D.A.C. n. 101/2023 in scadenza al 31.12.2025 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 214/2023”; - la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa n. rep. CA/251/2026, n. prot. CA/15320/2026 del 29/01/2026, avente ad oggetto: “Parziale differimento dell'attuazione del Piano del Commercio di cui alla determinazione dirigenziale rep. CA/3041/2025 - prot. CA/249073/2025, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica del Municipio Roma I Centro, disposizioni applicative e atti connessi, nella parte relativa alla soppressione di posteggi e alla riorganizzazione delle postazioni a rotazione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori commerciali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro di approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, la determinazione dirigenziale recante le disposizioni applicative e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. La contestazione riguardava, tra l'altro, la soppressione di posteggi che, secondo la prospettazione cautelare, avrebbero potuto beneficiare della proroga fino al 31 dicembre 2026. In particolare, parte dei posteggi era stata soppressa sulla base del cosiddetto decreto Galloni del 28 ottobre 2011, ritenuto dall'amministrazione un vincolo non derogabile. I ricorrenti hanno inoltre impugnato il decreto ministeriale e gli atti relativi alle conferenze di servizi, ai turni di lavoro e alla proroga tecnica delle concessioni. In sede cautelare il TAR ha esaminato anche il precedente profilo di possibile inammissibilità derivante dalla natura collettiva del ricorso, rilevando che, alla luce delle rinunce in atti, tale questione appariva superata.
La decisione
Il TAR ha accolto solo parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto immediatamente lesiva la parte dell'atto impugnato relativa alla soppressione di posteggi potenzialmente beneficiari della proroga. Ha ravvisato il fumus boni iuris limitatamente alla soppressione della postazione n. 15 alla Passeggiata del Gianicolo, poiché la delibera aveva ritenuto vincolante il decreto Galloni senza un autonomo apprezzamento amministrativo. Il giudice ha affermato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2015, il decreto ministeriale del 28 ottobre 2011 deve ritenersi illegittimo, ove contestato in giudizio, per omesso raggiungimento dell'intesa con la Regione, non risultando provato che l'intesa sia stata successivamente acquisita. Ha quindi sospeso sia il decreto Galloni, con riferimento al territorio della Regione Lazio, sia la delibera municipale limitatamente alla soppressione della postazione n. 15. Per il resto ha escluso, nei limiti della cognizione sommaria cautelare, profili di fondatezza, anche considerando l'obbligo di non applicare una normativa nazionale che proroghi concessioni senza gara. Ritenuta sussistente l'urgenza, ha concesso la misura nei limiti indicati, fissando l'udienza pubblica per il merito e compensando le spese della fase cautelare. Il dispositivo contiene un riferimento alla delibera n. 24 del 2025, mentre nella motivazione e nell'oggetto del ricorso è indicata la deliberazione n. 34 del 2025.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il requisito dell'urgenza e ha sospeso parzialmente gli atti impugnati.
art. 11 legge 214/2023
È richiamato nell'atto relativo alla proroga tecnica delle concessioni dei posteggi a rotazione; il testo dell'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2015
È posta a fondamento della ritenuta illegittimità del decreto ministeriale del 28 ottobre 2011 per omesso raggiungimento dell'intesa con la Regione.
Massime di principio
- In sede cautelare è immediatamente lesiva la disciplina amministrativa che sopprime posteggi potenzialmente beneficiari di una proroga delle concessioni, anche prima della concreta attuazione di tutte le conseguenze del piano.
- Quando un'amministrazione sopprime posteggi assumendo come vincolante un atto ministeriale, senza svolgere un autonomo apprezzamento, la legittimità della soppressione dipende dalla validità e applicabilità dell'atto presupposto.
- Un atto ministeriale incidente sul commercio su area pubblica nel territorio regionale è illegittimo, ove contestato in giudizio, se adottato senza la necessaria intesa con la Regione e non risulti che tale intesa sia stata successivamente raggiunta, secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 140 del 2015.
- La tutela cautelare può essere accordata solo per la parte dell'atto sorretta da fumus boni iuris e periculum in mora; le ulteriori disposizioni restano operative quando, nella cognizione sommaria, risultano giustificate dall'obbligo di non prorogare concessioni senza gara.
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