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Sentenza

Sentenza n. 1742/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, prot. U.0003238.10-03-2023, di esclusione della candidata «dalla procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso AB25 - lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (inglese), in quanto non in possesso del requisito di ammissione previsto dal bando all’articolo 3»; - della comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio I, prot. U.0001807.20-02.2023 del 17.02.2023, di avvio del procedimento di esclusione; - nonché, nell’interesse della ricorrente, dell’avviso di pubblicazione della graduatoria regionale del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado - decreti dipartimentali 21 aprile 2020, n. 499, 3 giugno 2020, n. 649, 1° luglio 2020, n. 749 e 5 gennaio 2022, n. 23 del 17.03.2023; del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, prot. U.0003595.17-03-2023, di approvazione della graduatoria regionale classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria di I grado (Inglese), unitamente alla graduatoria regionale classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria di I grado (Inglese) pubblicata sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte in data 17.03.2023; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati, nonché di ogni altro verbale, parere, proposta, valutazione ed atto richiamato in quelli impugnati o ad essi connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la classe di concorso AB25 per asserita carenza dei CFU richiesti, nonché gli atti di avvio del procedimento e di approvazione della graduatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, classe AB25, sostenendo di possedere competenze sostanzialmente equipollenti ai requisiti previsti dal bando e dalla Tabella A del d.m. n. 259/2017. In particolare, ha dedotto la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2-bis, l. n. 241/1990, dell’Allegato A del d.m. n. 259/2017 e dell’Allegato B del d.m. 4 ottobre 2000, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. L’Amministrazione aveva ritenuto che la candidata non avesse conseguito almeno 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02, richiesti per l’accesso alla classe di concorso. La ricorrente ha sostenuto che gli insegnamenti denominati “Sociolinguistics of English as global language” e “Lingua inglese 1, 2 e 3”, pur formalmente collocati nel settore L-LIN/12, avessero contenuto sostanzialmente riconducibile ai settori L-LIN/01 e L-LIN/02. Ha inoltre chiesto, anche ai fini risarcitori, l’accertamento dell’illegittimità dell’esclusione ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., e l’acquisizione di documentazione presso l’università circa il contenuto dei corsi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e lo ha respinto nel merito per la restante parte. La domanda di annullamento è divenuta improcedibile perché la graduatoria approvata il 17 marzo 2023 aveva validità biennale e tale periodo era scaduto il 16 marzo 2025; l’esclusione aveva quindi perso ogni attuale portata lesiva e l’eventuale annullamento non avrebbe procurato alla ricorrente un vantaggio diretto e immediato. Il Tribunale ha comunque esaminato le censure anche in relazione alla richiesta di accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a., respingendole. La documentazione prodotta non dimostrava il contenuto sostanziale degli insegnamenti “Lingua inglese 1, 2 e 3” né la loro riconducibilità ai settori L-LIN/01 o L-LIN/02: la dispensa tratta da un libro non provava l’effettiva adozione del testo o la riferibilità delle annotazioni alla candidata; la pubblicazione generale sulla storia degli insegnamenti di linguistica dell’ateneo e la guida dello studente non descrivevano il contenuto specifico dei corsi. Anche ammettendo l’afferenza del corso di sociolinguistica ai settori richiesti, la candidata non aveva provato il conseguimento del numero minimo di CFU previsto. Le valutazioni dell’Amministrazione sui titoli e sui requisiti di ammissione, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo in presenza di manifesta arbitrarietà, errore di fatto, sviamento logico o contraddittorietà immediatamente rilevabile; tali elementi non sono emersi. È stata inoltre respinta la censura di difetto di istruttoria, poiché mancava la prova che un ulteriore esame dell’equipollenza avrebbe condotto a un esito favorevole, sicché l’istanza istruttoria è stata ritenuta esplorativa e inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate, anche perché l’Amministrazione, pur costituita, non aveva svolto difese di merito.

Norme richiamate

  • art. 3 del bando di concorso

    Prevede, in collegamento con la Tabella A del d.m. n. 259/2017, i requisiti di ammissione relativi ai crediti formativi nei settori scientifico-disciplinari richiesti.

  • Tabella A d.m. n. 259/2017

    Richiede, per i titoli universitari considerati validi per l’accesso alla classe AB25, almeno 12 CFU nei settori L-LIN/01 o L-LIN/02.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione

    La scadenza biennale della graduatoria determina il venir meno dell’interesse attuale all’annullamento dell’esclusione, quando il provvedimento non conserva più una portata lesiva concreta e l’annullamento non può procurare un vantaggio diretto e immediato.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Anche ove si ritenesse la graduatoria nelle more esaurita [...] permane in capo alla ricorrente l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di esclusione [...] ai fini risarcitori

    L’accertamento dell’illegittimità può essere richiesto quando viene meno l’interesse all’annullamento, ma presuppone che le censure siano fondate; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché l’esclusione è risultata legittima.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di limitare la pronuncia all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ma non consente di superare l’infondatezza delle censure.

Massime di principio

  • La scadenza biennale della graduatoria concorsuale fa venir meno l’interesse attuale all’annullamento dell’esclusione di un candidato quando l’eventuale pronuncia favorevole non è più idonea a procurargli un vantaggio diretto e immediato.
  • La perdita dell’interesse all’annullamento non impedisce in astratto l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.; tuttavia, tale accertamento può essere pronunciato solo se le censure risultano fondate.
  • Nelle procedure concorsuali, la riconducibilità sostanziale di un insegnamento universitario a un settore scientifico-disciplinare richiesto deve essere provata dal candidato mediante documentazione idonea a dimostrare il contenuto concreto del corso; non sono sufficienti materiali generici o privi di sicura riferibilità all’insegnamento frequentato.
  • Le valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione sui titoli e sui requisiti di ammissione a un concorso sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta arbitrarietà o incongruenza, errore di fatto, sviamento logico o contraddittorietà immediatamente rilevabile.
  • La censura di difetto di istruttoria non può essere accolta quando il ricorrente non dimostri che l’ulteriore attività istruttoria richiesta avrebbe potuto condurre a un esito favorevole; in tal caso l’istanza istruttoria è esplorativa e non supera la prova di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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