Circolare numero 25 del 11-2-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aumento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo per l’anno 2003, con effetto dal 1° gennaio 2003, sulla base del decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il contributo annuo è portato a 1.378,56 euro, con indicazione anche degli importi bimestrali e mensili, e resta provvisoriamente valido per il 2004 e il 2005 in attesa di un nuovo decreto. Vengono inoltre disciplinate le modalità di recupero delle differenze contributive pregresse e fissato il termine del 31 marzo 2005 per il versamento senza interessi.
Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto non cattolici
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: aggiornamento del contributo
La circolare disciplina l’adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo, a seguito del decreto interministeriale del 6 dicembre 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2005. Vengono altresì indicate le modalità operative per il recupero delle differenze contributive relative ai periodi pregressi e il termine entro cui effettuare il versamento senza interessi.
Quadro normativo e presupposti dell’aggiornamento
L’aggiornamento deriva dall’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che prevede l’adeguamento del contributo degli iscritti al Fondo in misura pari alla variazione percentuale che ha determinato la rivalutazione delle pensioni. Il decreto del 6 dicembre 2004, adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, prende atto di una rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo pari al 2,4% per l’anno 2003.
Nuovo importo del contributo
Il contributo a carico degli iscritti è aumentato, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, da 1.346,28 euro a 1.378,56 euro annui.
La circolare specifica anche gli importi corrispondenti per le singole frazioni di periodo:
- 229,76 euro bimestrali;
- 114,88 euro mensili.
Per i conguagli relativi ai contributi già versati per gli anni 2003 e 2004, la differenza dovuta per ciascun anno è pari a 32,28 euro, cioè:
- 5,38 euro per bimestre;
- 2,69 euro per mese.
Validità provvisoria per gli anni successivi
L’importo di 1.378,56 euro annui resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2004 e 2005, fino all’emanazione di un nuovo decreto che ne modifichi l’ammontare in base alla normativa richiamata.
Termine di pagamento senza interessi
In considerazione dei tempi necessari per predisporre e inviare i nuovi bollettini agli iscritti, il termine per il versamento delle differenze contributive senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2005.
Modalità di recupero delle differenze contributive pregresse
Per il recupero delle differenze contributive dovute dai soggetti iscritti e dai pensionati, la circolare rinvia alle istruzioni generali contenute nella circolare n. 312 del 27 dicembre 1995, ma fornisce alcune indicazioni operative specifiche.
Recupero sui trattamenti pensionistici di categoria CL
Il recupero dei debiti contributivi su pensioni di categoria CL deve essere effettuato con la procedura "PAGAMENTI RIDOTTI O DISGIUNTI". Nella procedura devono essere acquisiti i seguenti dati:
- tipo debito: B2 - RECUPERO DEBITI PER ALTRE SEDI;
- sede beneficiaria: 7001;
- debito iniziale: importo segnalato con le liste trasmesse alle Sedi dalla Sede di Roma EUR;
- importo mensile: importo della trattenuta mensile determinato dalla Sede;
- deducibilità: SI;
- recupero su 13ª: SI;
- recupero fuori piano: eventuali somme già trattenute dalla Sede allo stesso titolo.
La procedura imputa il recupero al conto GPA55/000; la corretta imputazione al conto di competenza CLR 52/034 viene effettuata dalla Sede di Roma Eur al momento della ricezione delle somme tramite modello SC10/R. Per i recuperi effettuati dalla Sede Roma Eur sulle pensioni di propria competenza territoriale, l’imputazione avviene direttamente sul conto CLR52/034.
Recuperi sulle pensioni di nuova liquidazione
Per le pensioni di nuova liquidazione, il recupero può essere eseguito con la procedura ARTE in un’unica soluzione sugli arretrati eventualmente accantonati.
Sintesi finale
La circolare aggiorna quindi il contributo del Fondo a 1.378,56 euro annui, disciplina i conguagli per gli anni 2003 e 2004, fissa il termine del 31 marzo 2005 per il pagamento senza interessi e chiarisce le procedure informatiche e contabili da seguire per il recupero delle somme dovute.
Punti principali
Aggiornamento del contributo annuo
Il decreto interministeriale del 6 dicembre 2004 adegua il contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il contributo passa da 1.346,28 euro a 1.378,56 euro annui, con decorrenza dal 1° gennaio 2003. La circolare precisa che l’importo è provvisoriamente confermato anche per il 2004 e il 2005 fino a nuova determinazione.
Importi periodici e differenze dovute
Sulla base del nuovo importo annuo, il contributo è pari a 229,76 euro bimestrali e 114,88 euro mensili. Per i conguagli relativi agli anni 2003 e 2004, la differenza dovuta per ciascun anno è di 32,28 euro, corrispondenti a 5,38 euro per bimestre e 2,69 euro per mese.
Termine di versamento
Considerati i tempi necessari per la predisposizione dei nuovi bollettini da inviare agli iscritti, il versamento delle differenze contributive senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2005.
Recupero dei debiti contributivi sulle pensioni
Per il recupero dei debiti contributivi su pensioni di categoria CL si deve utilizzare la procedura "PAGAMENTI RIDOTTI O DISGIUNTI". Devono essere acquisiti dati specifici quali tipo debito B2, sede beneficiaria 7001, debito iniziale indicato dalla Sede di Roma EUR, importo mensile della trattenuta, deducibilità impostata su SI, recupero su 13ª mensilità su SI e recupero fuori piano per eventuali somme già trattenute.
Imputazione contabile dei recuperi
La procedura imputa inizialmente il recupero al conto GPA55/000; la corretta imputazione al conto di competenza CLR 52/034 sarà effettuata dalla Sede di Roma Eur al momento della ricezione delle somme tramite modello SC10/R. I recuperi effettuati dalla stessa Sede Roma Eur sulle pensioni di propria competenza territoriale vengono invece rilevati direttamente sul conto CLR52/034.
Recuperi su pensioni di nuova liquidazione
Per le pensioni di nuova liquidazione, il recupero delle differenze contributive può essere effettuato con la procedura ARTE in un’unica soluzione sugli arretrati eventualmente accantonati.
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