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Circolare

Circolare numero 22 del 8-2-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per le attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini entro il terzo grado, se occasionali o di breve periodo, gratuite e rese per aiuto o mutuo aiuto, non costituiscono lavoro subordinato o autonomo. Viene inoltre ricostruita la normativa precedente, che era temporanea e limitata soprattutto alla raccolta dei prodotti agricoli, e si evidenzia che la nuova disciplina è diretta e senza limiti temporali prefissati. In presenza dei requisiti indicati, non sorgono obblighi contributivi né di denuncia all’Istituto.

Prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura ex art. 74 D.Lgs. 276/2003

Prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura ex art. 74 D.Lgs. 276/2003

La circolare esamina la nuova disciplina delle prestazioni occasionali in agricoltura introdotta dall’art. 74 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, collocandola nel quadro delle precedenti norme sperimentali e chiarendone gli effetti sul piano previdenziale. L’Istituto precisa che, ricorrendo determinati requisiti soggettivi, oggettivi e causali, tali prestazioni non integrano rapporti di lavoro né generano obblighi contributivi.

Quadro normativo e normativa pregressa

La circolare ricorda che la materia era stata già affrontata dal legislatore con disposizioni temporanee: l’art. 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l’art. 45 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tali norme avevano una portata limitata nel tempo e riguardavano essenzialmente la raccolta dei prodotti agricoli.

In particolare:

  • l’art. 122 della legge 388/2000 consentiva ai coltivatori diretti di avvalersi, per la sola raccolta, di parenti e affini entro il quinto grado per un periodo complessivo annuo non superiore a tre mesi;
  • l’art. 45 della legge 289/2002 prevedeva, sempre per la raccolta, collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado per un massimo di 90 giorni annui, ma subordinava l’operatività della norma a un decreto ministeriale attuativo, non emanato.

La circolare richiama altresì il precedente chiarimento contenuto nella circolare n. 184 del 18 ottobre 2001, secondo cui tali collaborazioni gratuite non davano luogo né a lavoro subordinato né a lavoro autonomo e non comportavano obblighi contributivi.

Nuova disciplina dell’art. 74

Con l’art. 74 del D.Lgs. 276/2003 il legislatore introduce una definizione nuova e diretta delle prestazioni occasionali in agricoltura, priva di limiti temporali di efficacia e non subordinata ad atti attuativi.

La circolare interpreta la norma nel senso che essa riguarda le prestazioni rese:

  • da parenti e affini sino al terzo grado;
  • nell’ambito di attività agricole;
  • in favore di coltivatori diretti, anche se il riferimento a tale figura non è esplicito nel testo dell’articolo, ma viene desunto dal sistema normativo e dal raccordo con la disciplina precedente.

Ambito oggettivo delle attività ammesse

Rispetto alla normativa previgente, la nuova disposizione non limita più l’oggetto delle prestazioni alla raccolta dei prodotti agricoli. La formula legislativa è più ampia e consente di ricomprendere qualsiasi attività qualificabile come agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, purché siano soddisfatti gli altri requisiti richiesti.

Requisiti sostanziali della prestazione

La circolare individua tre caratteristiche essenziali delle prestazioni occasionali in agricoltura:

  • devono essere svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo;
  • devono essere rese a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale;
  • devono essere gratuite, con la sola possibilità di rimborsare le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

Sul primo requisito, l’Istituto precisa che l’occasionalità o la ricorrenza di breve periodo sussistono quando l’attività non presenta carattere di abitualità, ma è svolta in modo eccezionale e straordinario, anche più volte nel corso dell’anno, purché sempre per brevi intervalli di tempo. La circolare segnala tuttavia che non è indicato dalla norma un limite temporale massimo e che sono in corso ulteriori approfondimenti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sul secondo requisito, viene chiarito che la prestazione deve derivare da un rapporto di aiuto, unilaterale o reciproco, oppure dall’adempimento di un dovere esclusivamente morale; se invece essa è eseguita in forza di una obbligazione giuridica, non si è più nell’ambito del lavoro occasionale.

Quanto alla gratuità, la circolare precisa che l’imprenditore non può corrispondere compensi a titolo di retribuzione o corrispettivo, ma può rimborsare le spese sostenute dal prestatore, ad esempio per vitto, alloggio o acquisto di mezzi, senza che ciò alteri la natura gratuita della prestazione.

Effetti previdenziali e obblighi verso l’Istituto

Quando tutte le condizioni sopra descritte sono presenti, le prestazioni rese dal parente o affine sono considerate attività che esulano dal mercato del lavoro. Ne consegue che:

  • non sono qualificabili come lavoro subordinato;
  • non sono qualificabili come lavoro autonomo;
  • non fanno sorgere obbligazioni contributive nei confronti degli enti previdenziali;
  • non comportano obbligo di denuncia all’Istituto.

La circolare richiama, a conferma di tale impostazione, anche il principio contenuto nella legge delega n. 30/2003, art. 4, lett. f), che distingue le prestazioni occasionali o di breve periodo, rese per aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale e senza compenso, come prestazioni estranee al mercato del lavoro, con particolare riguardo alle attività agricole.

Punti principali

Premessa normativa

L’art. 74 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nell’ambito delle "prestazioni che esulano dal mercato del lavoro", definisce per il settore agricolo le prestazioni occasionali svolte da parenti e affini sino al terzo grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale, senza compensi salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

Disciplina precedente

La materia era già stata regolata in via sperimentale dall’art. 122 della legge 388/2000 e dall’art. 45 della legge 289/2002. La prima norma consentiva ai coltivatori diretti, per la sola raccolta dei prodotti agricoli, l’impiego di parenti e affini entro il quinto grado per un massimo di tre mesi annui; la seconda, sempre per la raccolta, consentiva l’impiego di parenti entro il secondo grado per un massimo di 90 giorni annui, ma richiedeva un decreto attuativo mai emanato.

Ambito soggettivo

La circolare interpreta l’art. 74 nel senso che le prestazioni devono provenire da parenti e affini entro il terzo grado di coltivatori diretti, pur non essendo quest’ultima figura richiamata espressamente dal testo dell’articolo.

Ambito oggettivo delle prestazioni

A differenza delle discipline precedenti, la nuova norma non limita le attività alla sola raccolta dei prodotti agricoli, ma si riferisce genericamente alle prestazioni svolte. Ne deriva che qualunque attività agricola, ai sensi dell’art. 2135 c.c., può rientrare nella disciplina, purché ricorrano gli altri requisiti previsti.

Requisiti delle prestazioni occasionali

Le prestazioni devono essere: meramente occasionali o ricorrenti di breve periodo; svolte esclusivamente a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale; gratuite, salvo il rimborso delle spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori. La circolare precisa che l’occasionalità ricorre quando l’attività non è abituale, ma è resa in via eccezionale e straordinaria, anche ripetutamente nell’anno, purché per brevi intervalli di tempo.

Effetti previdenziali

Se sussistono tutti i requisiti indicati, le prestazioni sono qualificate come "prestazioni che esulano dal mercato del lavoro" e non sono riconducibili né al lavoro subordinato né al lavoro autonomo. Di conseguenza non sorgono obbligazioni contributive verso gli enti previdenziali e non sussiste obbligo di denuncia all’Istituto.

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