Circolare numero 24 del 11-2-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma, per l'anno 2004, la riduzione contributiva del settore edile nella misura dell'11,50%, già prevista dall'art. 29 della legge n. 341/1995 e prorogata fino al 31 dicembre 2006. Vengono chiariti i soggetti beneficiari, le condizioni di spettanza, i casi di esclusione e le modalità operative per il recupero dei maggiori contributi versati nel 2004. Per i datori di lavoro che hanno già applicato lo sgravio non sono richiesti adempimenti, mentre chi non lo ha fruito può recuperarlo tramite DM10/2 con il codice L207 entro la prima denuncia utile con scadenza il 16 del terzo mese successivo alla circolare.
Conferma per il 2004 della riduzione contributiva dell'11,50% nel settore edile e istruzioni per il recupero
Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2004
La circolare dell'INPS fornisce le istruzioni applicative relative alla conferma, per l'anno 2004, della riduzione contributiva nel settore edile nella misura dell'11,50%. La disciplina si inserisce nel quadro dell'art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e delle successive proroghe e modifiche normative.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto l'art. 2, comma 3, della legge n. 266/2002, che ha previsto fino al 31 dicembre 2006 una speciale riduzione contributiva per l'edilizia sulle quote diverse da quelle del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tuttavia, l'effettiva operatività del beneficio resta subordinata alla pubblicazione del decreto annuale di conferma o rideterminazione della misura.
In data 1 dicembre 2004 è stato emanato il D.M. Lavoro/Economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 2005, che conferma per l'anno 2004 la riduzione nella misura dell'11,50%. La circolare è quindi destinata a fornire le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nel 2004.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il beneficio consiste in una riduzione dell'11,50% sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, con esclusione della quota di pertinenza del FPLD. Esso si applica esclusivamente agli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali e non spetta ai lavoratori a tempo parziale.
I datori di lavoro interessati sono quelli che esercitano attività edile, individuati dai codici ISTAT da 45.11 a 45.45.2. La circolare precisa inoltre che, per la determinazione della contribuzione su cui applicare lo sgravio, restano validi i criteri già illustrati in precedenti istruzioni dell'Istituto.
Base di calcolo e condizioni di spettanza
Le aliquote contributive da utilizzare nel calcolo sono quelle in vigore dal 1 gennaio 2004 nei settori Industria e Artigianato. La base di calcolo deve essere ridotta in applicazione dell'art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 52 del 6 marzo 2001.
La fruizione della riduzione è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l'accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle del comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Esclusioni e incompatibilità
La circolare ribadisce che la riduzione contributiva non spetta nei casi in cui il lavoratore sia già destinatario di altre agevolazioni contributive a diverso titolo. In particolare, sono richiamati:
- assunzioni dalle liste di mobilità;
- contratti di formazione-lavoro;
- contratti di inserimento o reinserimento;
- altri casi analoghi di agevolazione specifica.
Inoltre, il beneficio è escluso per i lavoratori per i quali il datore di lavoro fruisca dello sgravio totale triennale previsto dall'art. 3 della legge n. 448/1998 o dall'art. 44 della legge n. 448/2001.
Casse edili e controlli amministrativi
Per quanto concerne l'obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili, le Sedi INPS devono acquisire la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante l'avvenuto versamento, nell'anno solare precedente, delle somme dovute.
Nei casi di omessa denuncia o di omesso versamento trova applicazione l'art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995. La circolare rinvia, per ulteriori approfondimenti, alle precedenti istruzioni già emanate dall'Istituto.
Modalità operative per il recupero
Il riconoscimento del beneficio viene effettuato dalla procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende.
Per i datori di lavoro che nel corso del 2004 hanno già applicato la riduzione con il codice L206, non è richiesto alcun adempimento. Le Sedi devono riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse e curarne la definizione.
Diversamente, i datori di lavoro che non hanno operato la riduzione nel 2004 possono recuperare la misura spettante per i periodi da gennaio a dicembre 2004 con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare. L'importo della riduzione deve essere calcolato e indicato nel quadro D del DM10/2, preceduto dal codice L207.
Contenuto del decreto allegato
Nel decreto ministeriale allegato vengono richiamati i presupposti normativi della riduzione: il comma 1 dell'art. 29 del D.L. n. 244/1995, che disciplina l'imponibile contributivo nel settore edile, il comma 2 che introduce la riduzione, il decreto ministeriale 9 febbraio 2004 che aveva già confermato l'11,50% per l'anno 2003, e la proroga fino al 31 dicembre 2006 della verifica governativa disposta dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 210/2002 convertito dalla legge n. 266/2002.
Il decreto conclude confermando per l'anno 2004 la riduzione nella misura dell'11,50% e dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Punti principali
Conferma della misura per l'anno 2004
La circolare dà atto della pubblicazione del D.M. Lavoro/Economia 1 dicembre 2004, che conferma per l'anno 2004 la riduzione contributiva nel settore edile nella misura dell'11,50%. La misura riguarda la contribuzione diversa da quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e consente il recupero dei maggiori contributi versati nel corso del 2004.
Ambito soggettivo e condizioni di applicazione
Il beneficio spetta ai datori di lavoro esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT da 45.11 a 45.45.2. Si applica ai soli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali e non spetta ai lavoratori a tempo parziale. Restano ferme le condizioni previste per gli sgravi nel Mezzogiorno dall'art. 6, commi 9-13, della legge n. 389/1989, comprese quelle sulla retribuzione imponibile.
Base di calcolo e criteri contributivi
La riduzione si applica sulla parte di contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella del FPLD. Le aliquote da considerare sono quelle vigenti dal 1 gennaio 2004 per i settori Industria e Artigianato. La base di calcolo deve essere ridotta in forza dell'art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000, secondo i criteri già illustrati in precedenza dall'Istituto.
Esclusioni per altri benefici contributivi
La riduzione non spetta per i lavoratori per i quali siano già previste specifiche agevolazioni contributive a diverso titolo, ad esempio assunzioni dalle liste di mobilità, contratti di formazione-lavoro, contratti di inserimento o reinserimento. È inoltre esclusa per i lavoratori per i quali il datore di lavoro fruisca dello sgravio totale triennale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448/1998 o dell'art. 44 della legge n. 448/2001.
Obblighi verso le Casse edili e controlli
Per quanto riguarda l'obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili, le Sedi devono acquisire la dichiarazione della competente Cassa edile attestante l'avvenuto versamento, nell'anno solare precedente, delle somme dovute. Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento si applica l'art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995.
Datori di lavoro che hanno già applicato la riduzione nel 2004
I datori di lavoro che nel corso del 2004 hanno già operato la riduzione con il codice L206 non devono effettuare alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le eventuali note di rettifica emesse e a definire le relative posizioni.
Recupero per chi non ha fruito della riduzione nel 2004
I datori di lavoro che non hanno applicato la riduzione nel corso del 2004 possono recuperarla per i periodi da gennaio a dicembre 2004 con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. L'importo spettante deve essere calcolato e riportato nel quadro D del DM10/2 preceduto dal codice L207.
Contenuto del decreto allegato
Il decreto ministeriale allegato richiama la normativa originaria dell'art. 29 del D.L. n. 244/1995, le successive modifiche e la proroga della verifica fino al 31 dicembre 2006 disposta dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 210/2002 convertito nella legge n. 266/2002. Sulla base dei dati raccolti dagli enti interessati, il decreto conferma per il 2004 la riduzione nella misura dell'11,50%.
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