Cassazione Penale, Ordinanza n. 04416/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale. Ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la revoca fosse stata disposta valorizzando una condotta non ancora accertata con sentenza irrevocabile, riferita a fatti oggetto di indagini per porto di armi e tentato omicidio. Ha inoltre censurato il rigetto della richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-ter ord. pen. per asserito contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui consentirebbe la revoca della misura sulla base di una condotta penalmente rilevante non definitivamente accertata. Infine ha chiesto la sospensione o il rinvio del procedimento in attesa dell'evoluzione di quel procedimento penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo congruo e logico la revoca della misura alternativa, valorizzando elementi indicativi della incompatibilità della prosecuzione dell'affidamento con le finalità rieducative e con la sicurezza pubblica. La Corte ha affermato che, nel procedimento di sorveglianza, è legittima la valutazione di fatti integranti ipotesi di reato anche se non ancora coperti da accertamento irrevocabile, purché il giudice ne apprezzi la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo. Ha quindi escluso il vizio denunciato e ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 51-ter ord. pen.
Consente la sospensione o la revoca della misura alternativa quando la condotta del condannato sia incompatibile con la prosecuzione della prova, anche sulla base di elementi indicativi di reato non ancora definitivamente accertati, se valutati in relazione alle finalità rieducative e alla sicurezza pubblica.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-ter ord. pen., ma la Corte ne ha escluso il contrasto prospettato.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-ter ord. pen., ma la Corte ha ritenuto non manifestamente fondata l'eccezione.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è legittimo valorizzare condotte che integrino ipotesi di reato anche se la responsabilità penale non sia ancora stata accertata con sentenza irrevocabile, purché il giudice ne verifichi la rilevanza rispetto alla finalità rieducativa della misura.
- La revoca della misura alternativa non discende dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni, ma richiede una motivata valutazione di incompatibilità concreta tra la condotta del condannato e la prosecuzione del trattamento.
- Il tribunale di sorveglianza deve apprezzare i singoli episodi contestati per stabilirne l'incompatibilità con la prova e, in una valutazione complessiva, verificare se il percorso rieducativo sia ancora praticabile.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto quando il ricorso si risolva nella mera richiesta di rivalutazione del materiale fattuale e probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-ter ord. pen. è manifestamente infondata se il giudice di sorveglianza motiva in modo congruo la ritenuta incompatibilità della condotta con le finalità della misura e con la tutela della sicurezza pubblica.
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