Sentenza n. 16063/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di rifiuto visto Codice pratica: -OMISSIS- emesso e notificato in data 20 luglio 2026, con cui è stata rigettata la domanda di visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, conseguente e/o connesso, ancorchè ignoto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato che al ricorrente era stato rilasciato il visto richiesto. Il Tribunale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata. Ha compensato le spese di lite, ponendo tuttavia il contributo unificato a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale, emesso e notificato il 20 luglio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, oltre all’annullamento degli atti presupposti, preparatori, conseguenti o connessi. Il testo non espone specifiche censure di legittimità dedotte a fondamento del ricorso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La sentenza è stata adottata in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
La tutela dei diritti o della dignità dell’interessato giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarlo.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
La disposizione è richiamata a fondamento della tutela dei diritti o della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di impugnazione di un diniego amministrativo, l’Amministrazione rilascia il titolo richiesto e risulta così integralmente soddisfatta la pretesa fatta valere dal ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
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