Cassazione Penale, Sentenza n. 24792/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 18/12/2023 che aveva annullato la revoca della custodia cautelare disposta dal G.I.P. di Pescara. I motivi dedotti erano due: (1) nullità per notifica tardiva dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, notificato al difensore il 14/12/2023 mentre l'udienza si teneva il 18/12/2023 ( quattro giorni prima, e non il termine previsto), con violazione degli artt. 178, 179, 127 c.p.p. e delle disposizioni di cui all'art. 23-bis, comma 7 d.l. n.137/2020 e art. 7 d.l. n.105/2021; (2) violazione del diritto di depositare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza e del diritto del difensore di chiedere la discussione orale, per effetto della notifica tardiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la notifica come tardiva (avviso notificato il 14/12 per udienza del 18/12) e ha affermato che, nel procedimento d'appello ex art. 310 c.p.p. contro le ordinanze del G.I.P. in materia di misure cautelari, trova applicazione il termine generale di dieci giorni per l'avviso alle parti previsto dall'art. 127 c.p.p. (richiamato da art. 310, comma 2), e non il termine di tre giorni previsto dall'art. 309, comma 8 (non richiamato). L'inosservanza del termine legale ha determinato la nullità dell'udienza (richiamati art. 127, comma 5 e art. 179, comma 1 c.p.p.). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila. Ha inoltre ordinato l'invio, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
termine generale di dieci giorni per l'avviso alle parti e ai difensori per il procedimento in camera di consiglio
La Corte interpreta che, per l'appello ex art. 310 c.p.p., si applica il termine di 10 giorni previsto dall'art. 127 (richiamato da art. 310, comma 2) e che la sua inosservanza comporta nullità dell'udienza (art. 127, comma 5).
art. 310 cod. proc. pen.
comma 2 rinvia alle forme del procedimento in camera di consiglio
Art. 310, comma 2 rinvia alle forme dell'art. 127 per il procedimento d'appello contro le ordinanze del G.I.P.; quindi si applica il termine di cui all'art. 127 e non il termine speciale dell'art. 309, comma 8.
art. 309, comma 8 cod. proc. pen.
termine di tre giorni per la sola udienza di riesame
La Corte osserva che il termine speciale di 3 giorni disciplinato dall'art. 309, comma 8 (per il riesame) non è richiamato dall'art. 310, comma 2, e quindi non si applica all'appello ex art. 310.
art. 127, comma 5 e art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
nullità dell'udienza in caso di inosservanza del termine perentorio
La mancata osservanza del termine previsto dall'art. 127 determina la nullità dell'udienza, come previsto dall'art. 127 comma 5 e dall'art. 179 comma 1.
art. 23-bis, comma 7, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. dalla L. 18/12/2020 n.176)
il difensore deve chiedere la discussione orale entro cinque giorni prima dell'udienza; diritto di depositare memorie entro 5 giorni
La norma attribuisce al difensore l'onere di chiedere la discussione orale entro 5 giorni e il diritto di depositare memorie entro 5 giorni prima dell'udienza; una notifica che impedisca l'esercizio di tali diritti integra un vizio procedurale rilevante.
art. 7, d.l. 23/07/2021 n.105 (convertito)
richiami normativi relativi alle notifiche e termini per la difesa (come integrato dalle disposizioni emergenziali)
Di concerto con l'art. 23-bis, la disposizione è stata richiamata in tema di termini e modalità di esercizio dei diritti difensivi, confermando gli oneri e i diritti temporali del difensore.
art. 75, comma 2, d.lgs. 6/9/2011 n.159
violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno
La norma è citata per individuare il fatto-reato per cui era stata originariamente applicata la custodia cautelare al ricorrente; non è oggetto di interpretazione particolare nella decisione sulla nullità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis
In presenza di detenuti, la Corte ordina la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalla norma; è un adempimento procedurale conseguente allo stato di detenzione.
Massime di principio
- Nei procedimenti d'appello ex art. 310 c.p.p. avverso ordinanze del G.I.P. in materia di misure cautelari, per l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio si applica il termine generale di 10 giorni previsto dall'art. 127 c.p.p. (richiamato da art. 310, comma 2), non il termine speciale di 3 giorni previsto dall'art. 309, comma 8.
- La notifica tardiva dell'avviso di udienza che impedisca al difensore di esercitare i diritti di chiedere la discussione orale e di depositare memorie nei termini previsti integra una nullità dell'udienza rilevabile in sede di impugnazione.
- Se si riceve un avviso di udienza con termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla normativa applicabile, conviene sollevare immediatamente la questione, documentare la tempestività della contestazione e chiedere, ove necessario, l'annullamento per nullità e il rinvio per nuovo giudizio.
- Verificare sempre quale norma è richiamata dal rito/processo specifico (es. art. 310 rinvia a art. 127): l'individuazione della norma applicabile sui termini processuali è cruciale per valutare la legittimità delle notifiche.
- In caso di detenuto, le Corti possono disporre conseguenti comunicazioni al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; tale adempimento segue automaticamente l'annullamento/rinvio quando lo stato di detenzione è presente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24561/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24563/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24564/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24566/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24567/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24568/2024 del 21/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →