Sentenza del 23/11/2016 n. 8975 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - PRESUPPOSTI - Attività d'impresa - Autonoma organizzazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che l'attività esercitata dalle società integra ex se il presupposto impositivo IRAP. Pertanto, non è necessario dimostrare autonomamente la presenza di una struttura organizzata, come invece può essere richiesto per le persone fisiche esercenti attività professionali o d'impresa in forma individuale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a IRAP dell'attività d'impresa svolta da una società e, in particolare, la necessità o meno di verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione. La tesi accolta è che l'esercizio dell'attività da parte di una società costituisce di per sé presupposto dell'imposta, senza dover effettuare un accertamento caso per caso sull'autonoma organizzazione.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'imposta
L'attività esercitata dalle società costituisce "ex se" presupposto di imposta.
Per le società, la forma societaria e l'esercizio dell'attività d'impresa sono sufficienti a integrare il presupposto IRAP; non occorre provare separatamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Le società sono ordinariamente soggette a IRAP per il solo fatto di esercitare un'attività d'impresa, senza necessità di una verifica concreta dell'autonoma organizzazione.
- Il requisito dell'autonoma organizzazione assume rilievo soprattutto per le persone fisiche, mentre non deve essere accertato autonomamente quando l'attività è svolta in forma societaria.
- In una controversia analoga, la contestazione dell'IRAP basata esclusivamente sull'assenza di dipendenti, beni strumentali o struttura organizzativa ha scarse possibilità di successo se il contribuente è una società.
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