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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2887 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 39/3/10, che aveva confermato la rideterminazione in primo grado del valore dell'area in 12 euro/mq per la sua edificabilità solo potenziale. Il primo motivo denunciava la violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 33, e del diritto di difesa: in appello la controversia era stata discussa in pubblica udienza senza richiesta di parte e con la presenza del solo contribuente. Il secondo motivo contestava la valutazione dell'area e la motivazione della sentenza, sostenendo che il valore dovesse essere determinato secondo le previsioni urbanistiche vigenti nel 2000 e nel 2001 e i criteri del D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5; censurava inoltre l'onere della prova e la ricostruzione degli elementi tecnici utilizzati. La controversia riguardava avvisi ICI di 763,41 euro per il 2000 e 783,10 euro per il 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: lo svolgimento della pubblica udienza senza la rituale istanza e senza la partecipazione del Comune ha leso il diritto di difesa dell'ente e ha determinato la nullità dell'udienza e della sentenza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, senza decisione sul merito della valutazione dell'area. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33

    In tema di contenzioso tributario, la circostanza che la trattazione della controversia sia tenuta nella forma della discussione in pubblica udienza, con l'intervento del difensore della parte privata, in assenza della apposita istanza del contribuente, prescritta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33 determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione del diritto di difesa dell'Ufficio finanziario, garantito dall'art. 24 Cost., con conseguente nullità dell'udienza di discussione - tenuta senza la rituale partecipazione dell'Ufficio -, nonchè della sentenza emessa all'esito della stessa e di ogni altro atto conseguente.

    La discussione in pubblica udienza richiede l'apposita istanza prevista dalla norma. Se si procede senza tale richiesta e senza la rituale partecipazione dell'ufficio finanziario, non si tratta di una semplice irregolarità: sono nulli l'udienza, la sentenza conseguente e gli atti dipendenti.

  • Costituzione, art. 24

    In tema di contenzioso tributario, la circostanza che la trattazione della controversia sia tenuta nella forma della discussione in pubblica udienza, con l'intervento del difensore della parte privata, in assenza della apposita istanza del contribuente, prescritta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33 determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione del diritto di difesa dell'Ufficio finanziario, garantito dall'art. 24 Cost., con conseguente nullità dell'udienza di discussione - tenuta senza la rituale partecipazione dell'Ufficio -, nonchè della sentenza emessa all'esito della stessa e di ogni altro atto conseguente.

    Il diritto di difesa tutela anche l'ufficio finanziario: la sua esclusione dalla discussione orale, svolta senza la richiesta prescritta, comporta la nullità dell'udienza e della decisione che ne deriva.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la pubblica udienza non può essere svolta d'ufficio in assenza dell'istanza prevista dalla legge: occorre verificare che la richiesta sia stata presentata ritualmente.
  • Se la discussione orale si tiene senza la richiesta necessaria e una parte non vi partecipa, la violazione del diritto di difesa può comportare la nullità dell'udienza e della sentenza, non una mera irregolarità.
  • Quando una censura processuale è assorbente e determina la cassazione con rinvio, le questioni di merito non decise restano da esaminare nel giudizio di rinvio.

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