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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39775/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per reati di autoriciclaggio aggravati dall'agevolazione mafiosa (art. 648-ter.1 e art. 416-bis.1 c.p.). Le censure contestavano, in sintesi: carenza e difetto motivazionale (omessa valutazione della memoria difensiva del 24/06/2025); inosservanza delle indicazioni della sentenza rescindente (artt. 627 e 125 c.p.p. richiamati dalla difesa); insufficienza dei gravi indizi riguardo alla partecipazione associativa (la Legno sarebbe stata mera connivente o figura di supporto non partecipativa); irragionevole riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione al reimpiego di utili in attività economiche; mancanza di esigenze cautelari attuali, con richiamo al "tempo silente" trascorso dai fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta (artt. 581 co.1 e 591 co.1 c.p.p.). Ha ritenuto che il Tribunale abbia colmato le precedenti lacune motivazionali e abbia offerto una valutazione complessiva e logico-deduttiva degli elementi indiziari: intermediazione della ricorrente tra il detenuto Penza e gli affiliati, veicolazione di corrispondenza elusiva del visto di controllo, dichiarazioni del collaboratore Cristian Stella che indicano il perdurante ruolo direttivo di Penza con il supporto della moglie, espressioni e comportamenti (es. "quella che comanda", vicenda della Mercedes) e rapporti comprovati con affiliati di vertice. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione circa l'aggravante per agevolazione mafiosa derivante dal reimpiego di utili in attività economiche che rafforzavano il controllo del clan. Ha quindi respinto le censure sulla carenza di esigenze cautelari, richiamando la presunzione relativa e la necessità di prova oggettiva di recesso dall'associazione. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, disponendo gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 28 Reg. Esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che incrimina la partecipazione ad associazione mafiosa; nella sentenza è stata interpretata nel senso che la prova della partecipazione può ricavarsi anche da attività significative svolte a favore dell'associazione e dal ruolo riconosciuto al soggetto, senza necessità di atti esecutivi specifici

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma sull'autoriciclaggio; la Corte ha ritenuto che il reimpiego di proventi illeciti in attività economiche possa integrare l'aggravante dell'agevolazione mafiosa quando rafforza il controllo economico e imprenditoriale del clan

  • art. 416-bis, comma 1 (c.d. aggravante di agevolazione mafiosa)

    Applicata come aggravante nei reati di autoriciclaggio quando il reimpiego concorre a consolidare il potere e il controllo dell'associazione sul territorio

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola sulle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato i criteri per la loro valutazione e la presunzione relativa in materia di associazione mafiosa

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina delle misure cautelari personali; richiamata nei principi applicativi collegati all'art. 274

  • art. 581, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma sull'ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e per carenza di specificità ai sensi di questa disposizione

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Ulteriore richiamo alle regole di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare (specifità dei motivi)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali successiva alla dichiarazione di inammissibilità; applicata per la condanna della ricorrente alle spese

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi relativi alla gravità indiziaria: la Corte limita il proprio sindacato alle questioni di motivazione, logicità e rispetto delle norme

  • art. 627 e art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (richiamati dalla difesa)

    Norme richiamate dalla difesa per lamentare la mancata osservanza delle indicazioni della sentenza rescindente; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia rispettato le indicazioni e abbia fornito motivazione adeguata

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale esecutiva: la Corte ha ordinato gli adempimenti di Cancelleria ai sensi di tale articolo

Massime di principio

  • In sede di impugnazione cautelare davanti alla Corte di cassazione il sindacato è essenzialmente limitato al controllo di legittimità: la Corte verifica la congruenza, la logica e la completezza della motivazione del giudice di merito, non rivaluta i fatti né l'attendibilità delle fonti
  • L'assenza di una esplicita confutazione di tutte le argomentazioni difensive non rende automaticamente illegittimo il provvedimento se la decisione appare complessivamente coerente e mostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi; argomentazioni difensive incompatibili con la decisione possono considerarsi implicitamente disattese
  • Per l'integrazione del reato associativo non è indispensabile la prova di atti esecutivi specifici: può essere sufficiente il ruolo riconosciuto, la realizzazione di attività significative per l'associazione e la rete di rapporti con i vertici e gli affiliati
  • Il "tempo silente" (decorso del tempo) non è di per sé idoneo a escludere le esigenze cautelari: serve una prova oggettiva e concreta del recesso dall'attività criminale o dell'esaurimento dell'organizzazione
  • L'aggravante dell'agevolazione mafiosa in reati economici o di autoriciclaggio richiede che il reimpiego dei proventi abbia effettivamente contribuito al rafforzamento del controllo economico e imprenditoriale del clan; elementi indiziari concreti (sudditanza di terzi, imposizione di scelte economiche, benefici riconducibili al clan) sono decisivi

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