Sentenza n. 729/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento previa concessione di ogni opportuna misura cautelare - del piano terapeutico prot. n. -OMISSIS- redatto dall’Asl Avellino e consegnato ai ricorrenti in data -OMISSIS- con il quale sono state prescritte 13 ore di intervento comportamentale e psicologico strutturato, distribuito in 6 ore nel contesto domiciliare e 7 ore nel contesto scolastico, oltre due ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione; - del diniego implicito di erogazione del trattamento intensivo ABA di 25 ore settimanali domiciliari richiesto con istanza formulata a mezzo pec del-OMISSIS-; nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche di natura regolamentare e programmatorio, ove anche non conosciuto dagli odierni ricorrenti, in quanto lesivo dei diritti del minore; e per l’accertamento del diritto del minore-OMISSIS- a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL Avellino, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia almeno per altri quattro anni, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per 1 ora settimanale; e per la condanna dell’ASL di Avellino ad erogare in favore del ricorrente l’intervento cognitivo comportamentale ABA intensivo domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali settimanali, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, almeno per altri quattro anni, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per ulteriori 4 ore mensili;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano terapeutico dell’ASL che prevedeva 13 ore settimanali di intervento comportamentale e psicologico strutturato, anziché il trattamento ABA richiesto, e diniego implicito dell’erogazione di un trattamento ABA intensivo di 25 ore settimanali
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il piano terapeutico con cui l’ASL aveva previsto, per sei mesi, 13 ore settimanali di intervento comportamentale e psicologico strutturato, distribuite tra domicilio e scuola, oltre a parent training e supervisione, in sostituzione del precedente trattamento ABA. Hanno dedotto l’inadeguatezza della tipologia e dell’intensità del trattamento rispetto alla diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello 2, la mancata considerazione della specifica situazione clinica del minore, degli obiettivi raggiunti e ancora da raggiungere e delle ore di trattamento precedentemente erogate, nonché il difetto di motivazione dell’atto. Hanno inoltre chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN un trattamento ABA domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, con supervisione e parent training, e la condanna dell’ASL alla relativa erogazione. L’ASL ha sostenuto la correttezza delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali, ha eccepito l’inammissibilità delle censure genericamente rivolte agli atti programmatori presupposti e ha chiesto una verificazione o CTU medico-legale. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una CTU, che ha ritenuto insufficiente il programma dell’ASL e necessario un trattamento ABA di almeno 20 ore settimanali di intervento diretto, con 2 ore mensili di parent training e 2 ore mensili di supervisione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, annullando il piano terapeutico impugnato e ordinando all’ASL di garantire al minore il trattamento riabilitativo ABA per 36 mesi dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nella misura di 20 ore settimanali di intervento diretto, 2 ore settimanali di parent training e 2 ore mensili di supervisione. Il Collegio ha ritenuto carente la motivazione dell’atto, poiché l’ASL non aveva spiegato concretamente le ragioni della riduzione e della sostituzione del precedente trattamento ABA, né aveva adeguatamente considerato la situazione individuale del minore, la diagnosi, gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da conseguire. Sulla base della CTU ha inoltre ritenuto inadeguate sia la tipologia generica dell’intervento previsto sia la sua intensità. La durata non è stata fissata automaticamente per quattro anni: dopo il primo anno l’ASL potrà modificare in aumento o in diminuzione il trattamento solo sulla base di una specifica istruttoria, comprendente visite specialistiche, test valutativi, analisi dei resoconti di supervisione e motivazione individualizzata. Al termine dei 36 mesi dovrà procedere a una nuova rivalutazione. È stato escluso ogni automatismo fondato sulle ore massime di trattamento per fasce d’età. Le spese di lite, pari a € 1.500 oltre accessori, il rimborso forfettario e il contributo unificato, sono state poste a carico dell’ASL; anche gli oneri della CTU sono stati definitivamente posti a carico dell’ASL.
Norme richiamate
artt. 25, 26, 27 e 32 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Le prestazioni di assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo e alle persone con disabilità rientrano nei livelli essenziali di assistenza.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il trattamento ABA è ricondotto, secondo il quadro giurisprudenziale richiamato, ai livelli essenziali di assistenza.
art. 1, comma 7, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Costituisce la base normativa richiamata per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
legge 18 agosto 2015, n. 134
È richiamata quale fondamento degli indirizzi relativi alla diagnosi e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nella riproduzione e diffusione della sentenza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il trattamento ABA, quando necessario in relazione alla specifica condizione clinica di un minore con disturbo dello spettro autistico, rientra nelle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza e deve essere effettivamente garantito dal servizio sanitario, anche mediante modalità indirette o strumentali di erogazione.
- La determinazione dell’intensità e della tipologia del trattamento riabilitativo per un minore con disturbo dello spettro autistico non può fondarsi su automatismi legati all’età o su limiti astratti di ore: l’amministrazione sanitaria deve valutare individualmente la diagnosi, la gravità della condizione, i trattamenti precedenti, gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da conseguire.
- È illegittimo per difetto di motivazione il piano terapeutico che riduca o sostituisca un precedente trattamento ABA senza indicare le concrete ragioni cliniche della scelta e senza confrontarsi specificamente con la situazione individuale del minore e con l’efficacia del trattamento già praticato.
- Quando l’amministrazione sanitaria intenda modificare, aumentare o diminuire l’intensità del trattamento ABA, deve svolgere una specifica istruttoria, basata su visite specialistiche, test valutativi, resoconti di supervisione e monitoraggio periodico della risposta del paziente, fornendo una motivazione individualizzata.
- La durata del trattamento ABA non può essere predeterminata in modo rigido e definitivo: può essere fissata per un periodo iniziale, ma deve restare soggetta a rivalutazione periodica e a eventuali modifiche motivate in relazione all’evoluzione clinica e al raggiungimento degli obiettivi terapeutici.
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