Cassazione Civile, Ordinanza n. 15020/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da una pattuizione intervenuta tra una persona fisica e una banca in relazione a un debito originario di terzi verso l’istituto di credito. Il ricorrente aveva versato quasi l’intero importo dovuto dai debitori originari, riservandosi, secondo la clausola scritta, la facoltà di scegliere al momento del pagamento del residuo importo di lire 500.000 tra due prestazioni alternative della banca: la surrogazione nei diritti di credito e di garanzia dell’istituto verso i debitori originari, oppure la rilasciazione di quietanza e il consenso alla cancellazione delle ipoteche. La Corte d’appello aveva ritenuto che l’obbligo della banca sorgesse immediatamente e che il diritto del ricorrente di esigere la prestazione si fosse prescritto, poiché egli avrebbe potuto esercitare la scelta sin dal 23 febbraio 1993 e l’aveva invece fatta valere solo nel 2009. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1201 c.c. per omessa motivazione sull’esistenza della surrogazione volontaria; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per erronea interpretazione della clausola negoziale, che secondo il ricorrente conteneva una condizione sospensiva potestativa mista; 3) violazione degli artt. 1353 e 2935 c.c. perché, in presenza di diritto condizionato, la prescrizione dovrebbe decorrere dall’avveramento della condizione; 4) violazione degli artt. 1358, 1359, 1375 e 1366 c.c. per mancata considerazione dell’obbligo di buona fede della banca durante la pendenza della condizione; 5) violazione dell’art. 2043 c.c. sostenendo che la prescrizione del diritto risarcitorio non potesse maturare senza consapevolezza del danno e dei suoi autori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, con ulteriore attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. La decisione impugnata è stata quindi confermata. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi fossero eccentrici rispetto alla ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva affermato non già l’esistenza di una condizione sospensiva, ma l’immediata insorgenza dell’obbligo della banca e la conseguente decorrenza della prescrizione dal momento in cui il ricorrente poteva esigere la prestazione. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché presupponevano, contro la ricostruzione accolta dal giudice di merito, che il contratto fosse effettivamente condizionato. L’ultimo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione non trattata nella sentenza impugnata e non risultante prospettata nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro del vizio di motivazione denunciato contro la sentenza d’appello
art. 1201 c.c.
invocato in tema di surrogazione volontaria nei diritti del creditore
art. 1362 c.c.
richiamato quale canone di interpretazione del contratto, ma il ricorso è stato ritenuto carente nella specificazione del canone asseritamente violato
art. 1363 c.c.
richiamato per sostenere la necessità del coordinamento tra clausole contrattuali; la Corte afferma che la censura non si confronta con la ratio decidendi
art. 1353 c.c.
richiamato in relazione alla pretesa esistenza di una condizione sospensiva
art. 2935 c.c.
richiamato per sostenere che la prescrizione inizi a decorrere solo dall’avveramento della condizione; la Corte applica la regola della decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere
art. 1358 c.c.
invocato insieme agli artt. 1359, 1375 e 1366 c.c. sul dovere di comportarsi secondo buona fede nella pendenza della condizione
art. 1359 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di finzione di avveramento della condizione e buona fede nella fase condizionale
art. 1375 c.c.
richiamato come fonte dell’obbligo di esecuzione secondo buona fede
art. 1366 c.c.
richiamato come criterio di interpretazione secondo buona fede
art. 2043 c.c.
richiamato per sostenere la non decorrenza della prescrizione del danno in mancanza di consapevolezza del danno e dei suoi autori
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata e che, invece, censuri un presupposto non accolto dal giudice di merito.
- Chi denuncia in cassazione la violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in quale punto la motivazione del giudice di merito se ne sia discostata; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura della clausola.
- L’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica; non è consentito chiedere una nuova valutazione del contenuto negoziale.
- Se il giudice di merito interpreta il contratto nel senso che l’obbligazione è immediatamente esigibile e non subordinata a condizione sospensiva, la censura che presupponga invece un contratto condizionato è inammissibile perché muove da una premessa incompatibile con la decisione impugnata.
- La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; pertanto, quando il giudice accerti che la prestazione era esigibile sin dalla stipulazione, il termine prescrizionale inizia da quel momento.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, né questioni non trattate nella sentenza impugnata e non dedotte nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14852/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14853/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14854/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14855/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14856/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14857/2022 del 11/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →