Cassazione Penale, Sentenza n. 49693/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per rapina impropria e lesioni personali. Il ricorrente, tramite difensore, contestava: 1) il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento (rifiuto, secondo la Corte, del trasferimento in ambulanza nonostante idoneità); 2) carenza e apparente motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa e dei testi e assenza di riscontri sulla responsabilità dell'imputato; 3) omissione di motivazione circa la responsabilità concorsuale; 4) errata qualificazione giuridica del fatto (sosteneva si trattasse di appropriazione indebita o truffa e non di rapina, art. 628 c.p.); 5) vizio nella determinazione della pena e diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure: sul punto del legittimo impedimento la Corte territoriale aveva motivatamente rilevato il rifiuto del trasferimento da parte del detenuto; sulle questioni di fatto e di responsabilità concorsuale ha sancito che la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni e la ricostruzione probatoria sono di merito e non possono essere riaperte in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici evidenti; ha confermato la qualificazione del fatto come rapina impropria richiamando precedenti giurisprudenziali che estendono la nozione di rapina impropria a qualsiasi sottrazione dalla vittima; ha altresì ritenuto corretta la valutazione negativa dell'attenuante per tenuità del danno e congrua la quantificazione della pena. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
La trattazione si è svolta con contraddittorio cartolare ai sensi della norma che consente procedure semplificate per l'udienza; la norma è richiamata per giustificare il rito seguito in Cassazione
art. 628 cod. pen. (rapina)
La Corte ha richiamato la definizione giuridica della rapina impropria e la giurisprudenza che ammette la sussistenza della rapina impropria anche quando la sottrazione non sia originata da un furto tradizionale, estendendo la fattispecie a qualsiasi atto che determini il passaggio della cosa dalla vittima all'autore
art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante "tenuità del danno")
La Corte ha confermato che l'applicazione dell'attenuante richiede una valutazione complessiva delle conseguenze lesive della condotta; in presenza di fattispecie plurioffensive e danni non trascurabili l'attenuante può essere esclusa
Massime di principio
- La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del detenuto può essere respinta se risulta che il detenuto ha rifiutato un mezzo di trasferimento idoneo (es. ambulanza) certificato come possibile dal personale sanitario; l'assenza ingiustificata può essere valutata legittimamente dal giudice di merito
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio; le valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni e il giudizio di fatto dei giudici di merito sono vincolanti in mancanza di palese illogicità, contraddittorietà o manifesta assenza di motivazione
- Per affermare la responsabilità concorsuale occorre che la ricostruzione fattuale dimostri più di un semplice sospetto o contiguità; critiche generiche al compendio probatorio che sollecitano un diverso apprezzamento dei fatti non sono sufficienti in Cassazione
- La qualificazione del fatto come rapina impropria può essere corretta anche quando l'autore materiale abbia avuto un comportamento inizialmente lecito (es. ricezione in prestito), purché si configuri una sottrazione effettiva e gli elementi costitutivi della rapina siano dimostrati
- L'applicazione dell'attenuante per 'tenuità del danno' richiede una valutazione complessiva delle conseguenze; in reati plurioffensivi o con danni significativi l'attenuante è difficilmente riconoscibile
- Per impugnare efficacemente una sentenza in Cassazione è necessario indicare specifici vizi di diritto o di motivazione (contraddittorietà, manifestamente illogica motivazione o omissione) piuttosto che richiedere un nuovo apprezzamento delle prove
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