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Sentenza

Sentenza n. 463/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) del Comune di San Teodoro adottato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2018 – “Recepimento osservazione della tutela del paesaggio chiarimenti e precisazioni”, così come modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell’11.10.2019, pubblicato sul BURAS n. 46 del 24.10.2019; - della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 ottobre 2018, con la quale è stato approvato definitivamente, ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge regionale n°45/89, il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) e con la quale sono state esaminate le osservazioni; - della nota prot. n. 2305/XIV.12.2, del 18.1.2019, non conosciuta, della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e del Servizio Tutela del Paesaggio Provincia di Sassari e Olbia-Tempio, o di quell’altro provvedimento, non conosciuto, col quale è stato espresso il parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge Regionale n. 28/1998, senza il previo parere della Soprintendenza; - della deliberazione del Consiglio Comunale di San Teodoro n. 8 del 10.4.2019, relativa al recepimento dell'osservazioni della Tutela del Paesaggio; - per quanto occorrer possa, della deliberazione del consiglio comunale di San Teodoro n. 19 del 4.6.2014 di prima adozione del PUL; - sempre per quanto occorrer possa, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell’11.10.2019 relativa a correzione di errore materiale contenuta nel PUL; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 7 maggio 2025: per l’annullamento con i presenti motivi aggiunti - della determinazione n. 94 prot. n. 4068 del 24.01.2025, con la quale la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-est ha approvato la variante al Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) vigente del Comune di San Teodoro, adottata con la deliberazione di consiglio comunale di San Teodoro n. 1 del 20.02.2023 e adottata definitivamente con la deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 19.12.2024, pubblicata sul BURAS del 13.02.2025 e di tutti i suoi allegati ed elaborati; - della deliberazione del consiglio comunale di San Teodoro n. 40 del 19.12.2024 e di tutti gli allegati ed elaborati con essa adottati; - della deliberazione di consiglio comunale di San Teodoro n. 1 del 20.02.2023 e di tutti gli allegati ed elaborati con essa adottati; - della deliberazione di consiglio comunale di San Teodoro n. 32 del 18.09.2023 e di tutti gli allegati ed elaborati con essa adottati; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli suindicati.

Giustizia amministrativa202000057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di San Teodoro e successiva variante, con i relativi atti comunali e regionali di approvazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima sul litorale di San Teodoro, ha impugnato il PUL approvato nel 2018-2019 e, con motivi aggiunti, la variante approvata nel 2025. Ha dedotto: violazione degli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004, falsità del presupposto e difetto di istruttoria per la mancata copianificazione paesaggistica statale e per il mutamento del quadro normativo; violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per omessa acquisizione del parere della Soprintendenza; illegittimità dell’approvazione del PUL in assenza di un PUC vigente e violazione dell’art. 21 della legge regionale n. 45/1989; violazione dell’art. 20 della medesima legge regionale per le modifiche sostanziali apportate al piano tra adozione e approvazione definitiva, senza rinnovazione del procedimento partecipativo e della VAS; violazione delle linee guida regionali quanto al riposizionamento e alla salvaguardia delle concessioni esistenti; illegittima e immotivata riduzione della superficie e del fronte mare della concessione, nonché violazione delle direttive regionali e dei criteri paesaggistico-ambientali ed economici di pianificazione. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto, rispetto alla variante, eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché il Servizio regionale avrebbe riconosciuto la genericità di varie previsioni e la loro mancata corrispondenza allo stato dei luoghi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per carenza di interesse attuale e concreto, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Il PUL e la variante sono atti pianificatori contenenti scelte ampiamente discrezionali, ma le prescrizioni ritenute lesive dalla ricorrente non erano state concretamente attuate mediante atti comunali di riduzione, revoca, riposizionamento o modifica della concessione. La concessione della ricorrente risultava ancora efficace e la sua durata non era oggetto del giudizio. L’eventuale lesione avrebbe potuto concretizzarsi soltanto con successivi atti applicativi del PUL, assenti al momento della decisione; contro tali atti, ove adottati, la ricorrente avrebbe potuto far valere anche i vizi del piano presupposto. La mera futura incidenza sulla contendibilità delle aree demaniali non integra un interesse attuale, poiché l’area era già assegnata alla ricorrente e non risultava direttamente incisa dal PUL. La stessa carenza di interesse è stata ravvisata per le censure rivolte genericamente agli atti pianificatori regionali, non accompagnate dalla specificazione di una lesione concreta e immediata. Spese compensate per la complessità della controversia e la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 88 c.p.a.

    Il Collegio richiama, anche ai sensi di questa disposizione, la motivazione di precedenti decisioni relative a fattispecie analoghe.

  • artt. 135 e 143, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 42/2004

    Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alla necessità della copianificazione paesaggistica statale.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Norma richiamata dalla ricorrente per contestare l’omessa acquisizione del parere della Soprintendenza nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica regionale.

  • artt. 20 e 21 l.r. n. 45/1989

    Norme regionali richiamate per contestare il procedimento di adozione e approvazione definitiva del PUL e le modifiche intervenute tra le due fasi.

  • art. 9 l.r. n. 28/1998

    Norma richiamata con riguardo al parere paesaggistico regionale e alla dedotta necessità del parere della Soprintendenza.

  • art. 16 DGR n. 10/5 del 21 febbraio 2017

    Linea guida regionale invocata dalla ricorrente per sostenere la necessità del riposizionamento delle concessioni prorogate nel rispetto della consistenza originaria.

  • art. 42 codice della navigazione

    Richiamato nella motivazione ripresa dal Collegio quale base normativa della revoca delle concessioni incompatibili con il PUL, ma non applicato concretamente nel caso esaminato.

  • artt. 3 e 4 legge n. 118/2022

    Richiamati in relazione alla futura contendibilità delle aree demaniali, senza che tale profilo integri, allo stato, una lesione attuale della posizione della concessionaria.

Massime di principio

  • L’impugnazione di uno strumento pianificatorio è ammissibile solo quando le sue previsioni producano una lesione concreta, attuale e direttamente riferibile alla sfera giuridica del ricorrente; la mera possibilità di una futura incidenza non è sufficiente.
  • Quando un piano di utilizzo del litorale non sia stato attuato mediante successivi provvedimenti di revoca, riduzione, riposizionamento o modifica di una concessione demaniale esistente, il concessionario non ha, di regola, un interesse attuale a impugnare le relative prescrizioni in via immediata.
  • La titolarità di una concessione demaniale ancora efficace esclude l’attualità della lesione derivante dalla mera futura contendibilità della risorsa demaniale: l’interesse alla contendibilità non è autonomamente tutelabile se l’area è già assegnata al ricorrente e il titolo non è stato concretamente inciso.
  • I vizi del piano presupposto possono essere fatti valere in occasione dell’impugnazione degli atti applicativi che rendano effettiva la lesione, qualora tali atti siano successivamente adottati.
  • Le censure rivolte a strumenti pianificatori regionali sono inammissibili per difetto di interesse quando il ricorrente non specifichi quale lesione concreta e immediata derivi direttamente dalle loro previsioni.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePiani attuativi e lottizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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