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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23445/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla proposta ministeriale, trasmessa al Tribunale di Locri, per la declaratoria di incandidabilità di un ex sindaco ai sensi dell'art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi. Il Tribunale ha dichiarato l'interessato non candidabile alle successive elezioni nel territorio regionale; la Corte d'appello ha respinto il reclamo, ritenendo legittima la procedura e ravvisando responsabilità colpose e omissive dell'amministratore nella gestione dell'ente, desunte da una valutazione complessiva degli elementi istruttori, inclusi i rapporti con ambienti criminali, la mancata adozione di misure di contrasto, la gestione di appalti e concessioni e l'inerzia rispetto alla bonifica dell'ente. Con il ricorso per cassazione l'interessato deduceva: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 11, TUEL per asserita natura penale della misura e violazione delle garanzie del processo penale e della CEDU; 2) l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di indicazione nominativa degli amministratori responsabili nello speciale atto ministeriale; 3) la violazione dell'art. 143, comma 4, TUEL per insussistenza dei presupposti dell'incandidabilità, sostenendo che gli elementi valorizzati fossero congetturali o non riferibili direttamente alla propria condotta e che alcune competenze attribuitegli fossero estranee alle funzioni del sindaco.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché contrastante con la giurisprudenza consolidata che qualifica l'incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL come misura interdittiva preventiva e non penale. Ha considerato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, osservando che la proposta ministeriale era stata compiutamente descritta e che, secondo il diritto vivente, l'atto introduttivo dello speciale procedimento non deve rispettare i requisiti ordinari dell'editio actionis né indicare necessariamente in modo nominativo tutti gli amministratori coinvolti, purché consenta di individuare i fatti e i soggetti interessati. Ha infine reputato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito e perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui l'incandidabilità può fondarsi anche su condotte omissive o colpose dell'amministratore, valutate in modo globale, quando abbiano contribuito allo scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000

    La misura dell'incandidabilità è qualificata come misura interdittiva preventiva, non come sanzione penale; presuppone che l'amministratore abbia dato causa allo scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose o similari e può fondarsi anche su condotte omissive o colpose.

  • art. 143, commi 4 e 11, d.lgs. n. 267/2000

    Lo speciale procedimento per l'incandidabilità si introduce mediante proposta ministeriale e la valutazione dei presupposti può poggiare sulla relazione prefettizia e sugli elementi complessivamente acquisiti.

  • art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000

    È richiamato quale parametro dei doveri di vigilanza e indirizzo del sindaco, la cui violazione può rilevare ai fini dell'incandidabilità.

  • art. 54, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 267/2000

    È richiamato come norma attributiva di poteri/doveri del sindaco rilevanti nella verifica delle omissioni gestionali.

  • art. 107, comma 1, d.lgs. n. 267/2000

    È richiamato nel perimetro dei doveri e delle responsabilità organizzative dell'amministratore locale.

  • art. 125 c.p.c.

    Non si applica rigidamente allo speciale atto introduttivo previsto dall'art. 143, comma 11, TUEL.

  • art. 737 c.p.c.

    La disciplina speciale dell'incandidabilità deroga alle regole ordinarie del procedimento camerale, in particolare alla logica dell'editio actionis.

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per dichiarare l'inammissibilità del primo motivo, ritenuto manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • L'incandidabilità dell'amministratore locale ex art. 143, comma 11, TUEL ha natura preventiva e interdittiva, non penale: non richiede l'accertamento di un reato né l'applicazione delle garanzie proprie del processo penale.
  • Ai fini dell'incandidabilità, rileva una responsabilità personale dell'amministratore che abbia dato causa, anche solo in concorso causale o per omissione colposa, allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose o similari.
  • La verifica dei presupposti della misura deve essere compiuta con valutazione complessiva e non atomistica degli elementi istruttori; la lettura frammentata dei singoli indizi non è consentita quando il quadro unitario evidenzi condizionamenti mafiosi sull'ente.
  • Lo speciale procedimento introdotto dalla proposta ministeriale ex art. 143, comma 11, TUEL è disciplinato da regole proprie e costituisce deroga al rito camerale ordinario; l'atto introduttivo non è nullo per la mancata indicazione nominativa di tutti gli amministratori, se i fatti e i soggetti risultano comunque individuabili dagli atti richiamati.
  • L'amministratore non può sottrarsi alla misura invocando la mera eredità di situazioni patologiche precedenti: l'omesso intervento per rimuovere infiltrazioni o cattiva gestione già in atto può integrare il presupposto dell'incandidabilità.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ponderazione dei singoli episodi rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo errori di diritto o manifesta illogicità rilevabile nei limiti del sindacato di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneProve
RamiProcesso civileFamigliaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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