Cassazione Civile, Ordinanza n. 36237/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di cassa integrazione straordinaria e degli interessi. L'INPS aveva proposto opposizione e la Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto che la sorte capitale fosse già stata integralmente pagata prima della notificazione del decreto ingiuntivo, dichiarando cessata la materia del contendere sul capitale; aveva inoltre respinto la domanda di interessi, assumendo che il credito fosse esigibile solo dopo 120 giorni dal decreto ministeriale di autorizzazione della proroga della CIGS, e aveva condannato la creditrice alle spese. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 416 c.p.c., sostenendo che i conteggi dell'INPS non potevano essere accolti perché contestati tardivamente in appello, mentre in primo grado non erano stati specificamente contestati; (2) violazione/falsa applicazione degli artt. 429, 115 e 116 c.p.c., lamentando che gli interessi dovessero decorrere dalla sospensione dell'attività lavorativa o, in subordine, dalla pubblicazione del decreto ministeriale di proroga, e non dopo 120 giorni; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese, nonostante il pagamento della somma fosse avvenuto in larga misura dopo l'emissione del decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato perché la contestazione dell'INPS riguardava non un fatto ma il presupposto giuridico del criterio di calcolo della prestazione: il calcolo doveva essere effettuato sul monte ore lavorato e non sui giorni lavorati, sicché la mancata contestazione in primo grado era irrilevante. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che nella CIGS il provvedimento ministeriale di autorizzazione ha natura costitutiva e segna la nascita/esigibilità del credito; di conseguenza, gli interessi decorrono dalla scadenza del 120° giorno successivo alla data di efficacia del decreto ministeriale, come stabilito dalla Corte d'appello. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che il pagamento era avvenuto prima della notifica del decreto ingiuntivo e che la Corte territoriale aveva correttamente regolato le spese secondo la soccombenza; il motivo, inoltre, non censurava specificamente il mancato ricorso alla soccombenza virtuale sul capo di cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con conferma della decisione impugnata in punto capitale, interessi e spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta infondata perché la contestazione riguardava un profilo giuridico del criterio di calcolo, non un fatto soggetto a specifica contestazione.
art. 416 c.p.c.
La mancata contestazione in primo grado non è decisiva quando la questione attiene alla componente normativa del calcolo e non a un fatto storico.
art. 429 c.p.c.
Invocato per la decorrenza degli interessi nelle controversie di lavoro/previdenza; la Corte ha confermato che la decorrenza va collegata alla maturazione/esigibilità del credito secondo la disciplina speciale della CIGS.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata respinta perché il nucleo della controversia non era una prova di fatto, ma la corretta individuazione del criterio legale di calcolo e del dies a quo del credito.
art. 116 c.p.c.
Non è stato ravvisato vizio di valutazione della prova, poiché la questione era di diritto e non di apprezzamento discrezionale delle risultanze istruttorie.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla mancata compensazione è limitato, non potendosi sindacare il merito della valutazione di opportunità della compensazione stessa.
art. 7 L. n. 533/1973
Per le prestazioni non soggette a domanda dell'interessato, gli interessi decorrono dalla scadenza del 120° giorno successivo alla data di maturazione del diritto.
Cass. S.U. 761/2002
Richiamata per il principio secondo cui la componente normativa del calcolo non è soggetta all'onere di contestazione dei fatti.
Cass. 20998/2019
Richiamata a sostegno dell'irrilevanza della mancata contestazione della componente giuridica del calcolo.
Cass. S.U. 8376/2006
Nella CIGS il provvedimento amministrativo di autorizzazione ha valore costitutivo del diritto alla prestazione.
Cass. 5071/2002
Richiamata per la decorrenza degli interessi dalla maturazione del diritto, secondo il regime speciale applicabile.
Massime di principio
- Nel processo, la mancata contestazione di primo grado rileva per i fatti costitutivi allegati, ma non impedisce al giudice di applicare correttamente il criterio giuridico di calcolo della pretesa, che resta sottratto all'onere di specifica contestazione.
- Quando il credito previdenziale dipende da un provvedimento amministrativo costitutivo, la nascita e l'esigibilità del diritto coincidono con l'adozione di quel provvedimento, non con la mera sospensione dell'attività lavorativa.
- In materia di cassa integrazione straordinaria, la decorrenza degli interessi va individuata secondo la disciplina speciale, con riferimento alla maturazione del diritto e, nelle ipotesi considerate, alla scadenza del 120° giorno successivo al decreto ministeriale.
- La censura sulle spese processuali è inammissibile se non attacca specificamente la ratio della decisione e, in particolare, se non contesta il criterio applicato dal giudice di merito in relazione alla soccombenza o alla soccombenza virtuale.
- Il controllo di legittimità sulla regolazione delle spese non consente alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito circa l'opportunità della compensazione, salvo violazione del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere onerata delle spese.
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