Sentenza n. 153/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi comunali relativi a una domanda di ampliamento edilizio mediante demolizione e ricostruzione di un’abitazione in zona di verde agricolo, il secondo fondato anche sul divieto per gli edifici distaccati da un maso chiuso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il primo diniego del 17 settembre 2025 e, con motivi aggiunti, il secondo diniego del 16 gennaio 2026. L’intervento riguardava l’ampliamento, mediante demolizione e ricostruzione, di un edificio preesistente situato in zona agricola e soggetto a vincolo paesaggistico. Il primo diniego era fondato sull’art. 17, comma 5, della legge provinciale n. 9/2018, ritenendo insussistente il requisito dell’esistenza dell’edificio dal 24 ottobre 1973, poiché il fabbricato era stato demolito e ricostruito tra il 1997 e il 2001. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della norma, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che la demolizione e ricostruzione costituisse ristrutturazione edilizia e conservasse la continuità urbanistica e volumetrica con l’edificio originario. Ha inoltre sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 5, per violazione degli artt. 3, 9, 41, 44 e 117 Cost. Con i motivi aggiunti ha contestato il secondo diniego deducendo: formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine procedimentale; mancato parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio; illegittima integrazione postuma della motivazione; erronea applicazione dell’art. 17, comma 5-bis, relativo agli edifici distaccati dal maso chiuso; nonché illegittimità costituzionale del comma 5-bis per violazione degli artt. 3, 10, 42 e 117 Cost. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del motivo VIII, introdotto soltanto con memoria non notificata, e ha sostenuto che il secondo atto costituisse un provvedimento di conferma propria, adottato all’esito della riapertura del contraddittorio, nonché che l’immobile derivasse sostanzialmente da un edificio e da una volumetria distaccati dal maso chiuso.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il motivo VIII, con cui il ricorrente sosteneva che il secondo diniego avesse integralmente sostituito il primo e chiedeva la cessazione della materia del contendere, poiché introdotto con semplice memoria, senza notificazione, e comunque oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 43 c.p.a. Ha poi respinto tutti i motivi aggiunti. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso perché il primo diniego espresso aveva impedito la formazione del titolo tacito e perché, comunque, in presenza di vincoli paesaggistici il silenzio-assenso è escluso dall’art. 76, comma 6, della L.P. n. 9/2018. Ha ritenuto infondata la censura relativa al parere della Commissione comunale, risultando che la Commissione aveva esaminato la pratica nella seduta del 19 novembre 2025 e che il provvedimento finale ne dava atto. Ha escluso l’integrazione postuma vietata della motivazione, qualificando il secondo atto come conferma propria, parziale, adottata nell’esercizio del potere di riesame e previa riapertura del contraddittorio mediante nuovo preavviso di rigetto. Ha ritenuto applicabile l’art. 17, comma 5-bis, della L.P. n. 9/2018: la nozione di edificio distaccato dal maso chiuso non richiede necessariamente un autonomo atto formale di distacco del fabbricato, ma va verificata considerando l’intera operazione giuridico-urbanistica. Il distacco del terreno, la demolizione dell’edificio originariamente appartenente al maso e il trasferimento della relativa volumetria mediante ricostruzione hanno prodotto sostanzialmente la separazione dal maso di un edificio già appartenente al patrimonio masale. Le deduzioni comunali relative a un autonomo distacco formale dell’edificio nel 1993 sono state invece ritenute inammissibili perché integrative della motivazione del provvedimento. La questione di legittimità costituzionale del comma 5-bis è stata dichiarata manifestamente infondata: la disciplina differenziata è ragionevole perché mira a evitare la duplicazione delle potenzialità edificatorie del maso originario e dell’edificio distaccato; si tratta di un limite conformativo della proprietà, non di una privazione; il divieto deriva direttamente dalla legge ed è ricostruibile mediante la documentazione catastale, tavolare e amministrativa; inoltre, la limitazione permane solo finché sussiste il collegamento giuridico con il maso chiuso. Le questioni relative all’art. 17, comma 5, sono state assorbite per ragione più liquida, essendo sufficiente e autonomo il motivo ostativo fondato sul comma 5-bis. Il ricorso introduttivo è stato assorbito, i motivi aggiunti respinti e il ricorrente condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, L.P. n. 9/2018
La disciplina dell’ampliamento degli edifici nel verde agricolo; le relative questioni interpretative sulla continuità dell’edificio demolito e ricostruito sono state assorbite perché il diniego risultava comunque fondato sul comma 5-bis.
art. 17, comma 5-bis, L.P. n. 9/2018
edifici distaccati dal maso chiuso
Esclude dall’ampliamento gli edifici distaccati dal maso chiuso. La nozione va accertata considerando l’intera operazione giuridico-urbanistica e può ricorrere anche quando il distacco formale abbia riguardato il terreno, se la volumetria dell’edificio masale è stata successivamente trasferita sul fondo mediante demolizione e ricostruzione.
art. 76, comma 6, L.P. n. 9/2018
nei casi in cui sussistono vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali il silenzio assenso non si forma ed è necessaria in ogni caso la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso
In presenza di vincolo paesaggistico non si forma il silenzio-assenso nel procedimento edilizio.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a ((sei mesi)) dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici
Il riesame del precedente provvedimento, anche mediante conferma propria o integrazione della motivazione, è soggetto al termine e ai presupposti dell’autotutela; nel caso concreto il secondo atto è stato adottato entro 121 giorni dal primo.
art. 43 c.p.a.
I motivi aggiunti devono essere ritualmente notificati e proposti entro il termine decadenziale; una censura introdotta soltanto con memoria non può essere esaminata.
art. 7, comma 7, c.p.a.
Il principio di effettività e concentrazione della tutela consente di impugnare nello stesso giudizio i provvedimenti connessi adottati in pendenza del ricorso.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso non si forma nei procedimenti edilizi relativi a immobili soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali, culturali o idrogeologici quando la disciplina applicabile richiede comunque la conclusione mediante provvedimento espresso.
- La pubblica amministrazione può adottare, anche durante la pendenza del giudizio, un provvedimento di conferma propria, totale o parziale, all’esito di una rinnovata istruttoria e della riapertura del contraddittorio; tale attività di riesame non costituisce integrazione postuma della motivazione mediante scritti difensivi.
- La nozione di edificio distaccato da un maso chiuso deve essere ricostruita considerando l’intera operazione giuridico-urbanistica e non soltanto il contenuto formale del singolo atto: il distacco del terreno seguito dal trasferimento della volumetria di un edificio masale mediante demolizione e ricostruzione può integrare sostanzialmente il distacco dell’edificio ai fini del divieto di ampliamento.
- Il divieto di ampliamento degli edifici distaccati dal maso chiuso è compatibile con gli artt. 3 e 42 Cost., poiché mira ragionevolmente a evitare la duplicazione delle potenzialità edificatorie del fabbricato distaccato e del maso originario e costituisce un limite conformativo della proprietà, non una sua ablazione.
- Le deduzioni dell’amministrazione dirette a introdurre in giudizio fatti o presupposti ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento del provvedimento impugnato non possono essere utilizzate per integrare la motivazione dell’atto; resta però distinto il caso in cui tali elementi siano recepiti in un autonomo provvedimento di riesame, previamente partecipato e ritualmente impugnato.
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