Cassazione Penale, Sentenza n. 43390/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Falco impugnava in Cassazione la sentenza che lo aveva condannato per il trasporto di materiale esplodente senza autorizzazione prefettizia (art. 678 c.p.), in particolare per una partita di razzi "Orion" ritenuti appartenenti alla categoria degli artifici soggetti al limite di 25 kg. I motivi principali del ricorso erano: mancata prova del superamento del limite di 25 kg (contestando che il peso fosse stato rilevato al lordo senza separare il principio attivo), mancata prova dell'inesistenza del marchio CE (che, se presente, avrebbe inciso sull'obbligo di autorizzazione), vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e, con motivi nuovi, richiesta tardiva di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e censura sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: la sentenza di merito aveva correttamente richiamato la richiesta di autorizzazione presentata dallo stesso De Falco alla Prefettura (che indicava un peso complessivo compatibile con quello contestato), l'art. 97 reg. exec. T.U.L.P.S. va interpretato considerando il peso lordo (escluso l'imballaggio) per gli artifici e non il peso del solo principio attivo, la marcatura CE non esenta automaticamente dal requisito dell'autorizzazione per la categoria in questione (richiamando il d.lgs. 123/2015 e le disposizioni del regolamento), e i motivi relativi alle attenuanti e alla quantificazione della pena erano generici e infondati. I motivi nuovi relativi all'art. 131-bis c.p. sono stati dichiarati inammissibili per essere nuovi e tardivi (violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 678 cod. pen.
Norma incriminatrice del trasporto di materiale esplodente senza autorizzazione; applicata per la condotta contestata ai trasportatori/legali rappresentanti
art. 47 T.U.L.P.S.
Richiamato nella sentenza per i limiti quantitativi che disciplinano l'obbligo di autorizzazione al trasporto di esplosivi
art. 82 regolamento esec. T.U.L.P.S.
Classifica le categorie di prodotti esplodenti (richiamata per individuare la categoria degli 'artifici' cui appartengono i razzi Orion)
art. 97 regolamento esec. T.U.L.P.S.
per gli artifici ... chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio
Stabilisce la soglia di 25 kg "di peso lordo, escluso l'imballaggio" per gli artifici: la Corte interpreta che va valutato il peso complessivo (lordo) e non il solo peso del principio attivo
art. 83 regolamento esec. T.U.L.P.S.
Disciplina l'effetto della marcatura CE: la classificazione CE non esclude la categoria del prodotto né, per gli artifici oltre 25 kg, l'obbligo di autorizzazione prefettizia
d.lgs. 123/2015
Richiamato per chiarire che la marcatura CE si applica agli articoli pirotecnici ma non elimina gli obblighi previsti dal regolamento per gli artifici superiori a determinate quantità
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto la questione nuova e inammissibile perché non introdotta in appello
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede i limiti dei motivi deducibili in cassazione; la Corte ha escluso l'esame di motivi nuovi non presentati in appello
Massime di principio
- Per gli "artifici" (categoria rilevante per i razzi) va considerato il peso lordo, escluso l'imballaggio: non è necessario calcolare il peso del solo principio attivo per superare la soglia prevista dal regolamento
- Una richiesta di autorizzazione o documentazione presentata dall'imputato può essere valutata come prova della consapevolezza della necessità di autorizzazione e compatibilità con i pesi contestati
- La marcatura CE non esonera automaticamente dall'obbligo di autorizzazione per le quantità previste dal regolamento: occorre verificare la categoria e le soglie del regolamento esecutivo
- Motivi nuovi o istanze non formulate nel corso del giudizio di merito (es. richiesta di applicazione di cause di non punibilità) sono inammissibili in Cassazione se non erano già dedotti in appello (art. 606 c.p.p.)
- Le censure generiche sul diniego delle attenuanti o sulla quantificazione della pena richiedono indicazioni specifiche per essere prese in considerazione: la mera affermazione generica è insufficiente
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