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Sentenza

Sentenza n. 2008/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 344/2024 pubblicata in data 26 novembre 2024 dal Tribunale di Como, passata in giudicato, con cui il Tribunale: «1. dichiara il diritto all’accredito sulla carta di cui all’art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo di: • € 1.500,00 per Mauri Sara, • € 3.000,00 per Mazzara Annamaria, (…) • € 2.500,00 per Gulluni Maria Grazia, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; (…)».

Giustizia amministrativa202502782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di somme sulla carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 344/2024 del Tribunale di Como, passata in giudicato e notificata quale titolo esecutivo il 29 gennaio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto di ciascuna ricorrente all'accredito sulla carta docente di importi determinati, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Le ricorrenti hanno chiesto che fosse ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante l'accredito dei benefici economici relativi alle annualità indicate nel ricorso. Il ricorso è stato notificato e depositato il 23 luglio 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Nelle more del giudizio, le ricorrenti hanno comunicato l'avvenuto accredito delle somme: per due ricorrenti nel febbraio 2026 e per la terza nel dicembre 2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, ritenendo decorso, tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, il Ministero ha accreditato le somme dovute sulla carta docente. Quanto alle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: al momento della proposizione del ricorso l'inadempimento dell'amministrazione non era controverso, sicché il successivo adempimento non esclude la condanna alle spese. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato, se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza, volto a ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione contro una pubblica amministrazione è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • artt. 26 e 91 c.p.a.

    La condanna alle spese segue la soccombenza virtuale quando l'amministrazione era inadempiente al momento della proposizione del ricorso, anche se adempie successivamente determinando la cessazione della materia del contendere.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Il criterio dell'adeguatezza degli onorari consente di liquidare le spese tenendo conto della limitata attività difensiva concretamente svolta nel giudizio.

  • art. 13, comma 6-bis1, d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato è posto a carico dell'amministrazione resistente solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e il ricorso sia stato successivamente proposto.
  • L'adempimento dell'amministrazione nelle more del giudizio, con integrale esecuzione del giudicato, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando, al momento della proposizione del ricorso, l'inadempimento era sussistente e non controverso; in tal caso le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Nella liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza occorre considerare l'attività difensiva concretamente svolta, anche quando essa sia limitata ad attività minime e stereotipate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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