Sentenza n. 1411/2026 - Catania, Sezione 2
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Tremestieri Etneo in relazione all'istanza/diffida del 10 dicembre 2025, prot. n. 0032281 dell'11 dicembre 2025, volta alla definizione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'istanza-diffida volta alla definizione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, ovvero alla restituzione del bene
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, comproprietari di un terreno occupato da una porzione dell'autoparco comunale senza un provvedimento di esproprio e senza corresponsione di indennità, hanno presentato al Comune un'istanza-diffida per sollecitare la conclusione del procedimento mediante acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 oppure restituzione del bene. Hanno dedotto la violazione dell'obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 l. 241/1990, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine al Comune di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L'Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita e non ha adottato alcun provvedimento espresso entro la proposizione del ricorso né successivamente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'accertamento dell'obbligo di provvedere. Ha dichiarato illegittimo il silenzio del Comune, ritenendo violato l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine generale di trenta giorni previsto dall'art. 2 l. 241/1990. Ha ordinato all'Amministrazione di adottare, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso e motivato, previa valutazione degli interessi in conflitto, decidendo se procedere all'acquisizione sanante oppure alla restituzione del bene. Il giudice ha precisato che il ricorso avverso il silenzio consente di imporre la conclusione del procedimento, ma non di sostituirsi all'Amministrazione nella scelta discrezionale sul contenuto della decisione; perciò non ha accolto le ulteriori pretese che presupponevano l'obbligo di acquisire il bene. È stato nominato, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, con termine di 60 giorni successivi e spese a carico del Comune. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere - non di provvedere favorevolmente, ma semplicemente di provvedere - quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza del privato, anche nel caso in cui l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
L'obbligo amministrativo consiste nell'adottare una decisione espressa sull'istanza, senza implicare l'obbligo di accoglierla; nel caso concreto il termine generale di conclusione è stato individuato in trenta giorni.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La richiesta di esercizio del potere di acquisizione sanante integra il procedimento rispetto al quale l'Amministrazione deve assumere una determinazione espressa e motivata, valutando anche l'alternativa restitutoria.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice ordina all'Amministrazione di provvedere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inerzia entro il termine assegnato.
Massime di principio
- Quando un procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza del privato, l'Amministrazione ha l'obbligo di adottare un provvedimento espresso entro il termine applicabile, anche se ritiene l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; l'obbligo riguarda la decisione, non il suo contenuto favorevole.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può accertare l'illegittimità dell'inerzia e ordinare la conclusione del procedimento, ma non può sostituirsi all'Amministrazione nelle scelte discrezionali non ancora esercitate.
- In presenza di occupazione e trasformazione senza titolo di un bene privato per la realizzazione di un'opera pubblica, l'Amministrazione che riceva un'istanza relativa all'acquisizione sanante deve concludere il procedimento con una determinazione espressa e motivata, valutando comparativamente l'acquisizione sanante e la restituzione del bene.
- Il giudice adito contro il silenzio può nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a esercitare i poteri sostitutivi senza una nuova istanza di parte qualora l'Amministrazione non adempia all'ordine giudiziale nel termine assegnato.
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