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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9918/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per due motivi: 1) censurava il riconoscimento, da parte della Corte d'appello, dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n.1 (aver agito in piu' persone riunite) ritenendo che mancassero i presupposti ontologici per tale aggravante (minaccia in forma monosoggettiva, presenza di altra persona distante dal luogo della rapina, travisamento delle prove sul ruolo di palo); 2) denunciava che la Corte di appello avrebbe ignorato un motivo di gravame con il quale si chiedeva il riconoscimento della continuazione con precedenti giudicati (ossia chiedeva che fosse dichiarata la continuazione con precedenti sentenze invece di sciogliere tale vincolo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: quanto al primo motivo per carenza di interesse (art. 568, comma 4 c.p.p.), poiché le circostanze attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti alle aggravanti complessive e la cancellazione di una sola aggravante non avrebbe potuto alterare la misura della pena né il giudizio di valenza, trattandosi inoltre di ipotesi non suscettibile di subvalenza per il divieto dell'art. 69, comma 4 c.p.; quanto al secondo motivo per difetto del motivo di gravame (art. 606, comma 3 c.p.p.), poiché la questione non era stata previamente dedotta nel gravame (il ricorrente, in sede di appello, aveva invece chiesto l'opposto, cioè lo scioglimento della continuazione, richiesta poi accolta dalla Corte d'appello). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b ed e; comma 3

    Regole di ammissibilità e motivazione dei motivi in Cassazione: il ricorso deve formulare i motivi conformemente ai limiti di cui all'art. 606; il comma 3 richiede che siano stati adeguatamente dedotti nel gravame in appello quando rilevanti per la cassazione

  • art. 628 cod. pen.

    art. 628, comma 3, n.1 (ultima parte)

    Dispone aggravanti per la rapina, tra cui l'aver agito in piu' persone riunite; la Corte ha esaminato la ricorrenza dell'aggravante e ne ha ritenuto la sussistenza ma la Cassazione ha ritenuto irrilevante per l'interesse al ricorso la sua eventuale esclusione dato il quadro delle altre circostanze

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Prevede l'interesse ad impugnare: l'appellante deve dimostrare un concreto vantaggio derivante dall'accoglimento del motivo; in mancanza si dichiara inammissibile

  • art. 69 cod. pen.

    Disciplina il divieto di subvalenza tra circostanze di segno contrario; qui ha impedito che l'esclusione di una aggravante producesse subvalenza delle altre aggravanti già valutate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Indica la possibilità di rinnovare davanti al giudice dell'esecuzione questioni relative alla continuazione; la Corte ha ricordato che la domanda può essere riproposta in quella sede

Massime di principio

  • Per proporre ricorso in Cassazione il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto: l'accoglimento del motivo deve poter comportare un vantaggio giuridico effettivo, non solo teorico o morale.
  • Quando circostanze attenuanti e aggravanti sono ritenute equivalenti (valenza), l'esclusione di una singola aggravante può risultare priva di interesse se non incide sul trattamento sanzionatorio complessivo.
  • L'articolazione dei motivi in Cassazione è vincolata da quanto dedotto nel gravame di merito: questioni non sollevate o sollevate in senso contrario in appello sono inammissibili per difetto di motivo di gravame.
  • Il divieto di subvalenza (art. 69, comma 4 c.p.) può impedire che l'esclusione di una aggravante determini un effetto favorevole automatico nella misurazione della pena quando altre aggravanti permangono.
  • Se una questione non è ammissibile in Cassazione per vizi procedurali o di interesse, talvolta è possibile riproporla al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
  • Proporre impugnazioni prive di interesse concreto può comportare condanne alle spese e sanzioni (ammenda) a carico dell'impugnante.

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