Cassazione Civile, Ordinanza n. 24098/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento irrogatogli dopo aver tentato di accedere al luogo di lavoro senza green pass e, secondo l’accertamento di merito, con green pass riferibile ad altra persona. La corte d’appello aveva ritenuto il fatto sussistente ma sproporzionata la sanzione espulsiva, applicando la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, Stat. lav. Il lavoratore ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 18, commi 4 e 5, Stat. lav., sostenendo che mancasse un fatto avente rilievo disciplinare e che, ai sensi dell’art. 56 del d.l. 127/2021, i soggetti privi di certificazione COVID dovessero essere considerati assenti senza retribuzione e senza conseguenze disciplinari, salvo il diverso caso di presenza sul luogo di lavoro senza green pass. La società datrice resisteva e proponeva ricorso incidentale con tre motivi: primo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale applicato l’art. 18, comma 5, senza domanda del lavoratore; secondo, violazione degli artt. 1175, 1375, 2106 e 2119 c.c. e dell’art. 213 del contratto collettivo per avere ritenuto sproporzionata la sanzione del licenziamento; terzo, vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere considerato elementi idonei a dimostrare l’intenzionalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della società datrice. Ha ritenuto infondato il motivo del lavoratore perché, nel caso concreto, non vi era stata soltanto una mancanza di certificazione, ma l’ingresso nel luogo di lavoro mediante comportamento fraudolento e con uso del green pass di altra persona; ha inoltre respinto il primo motivo incidentale perché il giudice può qualificare giuridicamente la tutela applicabile una volta che il licenziamento sia stato impugnato; ha respinto il secondo perché la valutazione di proporzionalità della sanzione è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione; ha respinto il terzo perché la corte territoriale aveva esaminato compiutamente la condotta sotto i profili oggettivo e soggettivo. Sono state compensate le spese per soccombenza reciproca ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato per entrambi i ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 18, commi 4 e 5, L. 300/1970
La tutela applicabile al licenziamento va individuata in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato; nel caso concreto la tutela reintegratoria o indennitaria dipendeva dalla valutazione della sussistenza e gravità della condotta.
art. 56, d.l. 127/2021
Il semplice difetto di green pass comporta assenza non retribuita senza conseguenze disciplinari; diverso è il caso del lavoratore che acceda o tenti di accedere al luogo di lavoro con condotta fraudolenta.
art. 112 c.p.c.
Il giudice, una volta investito dell’impugnazione del licenziamento, può inquadrare la fattispecie nella tutela prevista dall’ordinamento anche se non espressamente richiesta in quei termini dalla parte.
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la valutazione di proporzionalità della sanzione; la censura è stata disattesa.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la valutazione di proporzionalità della sanzione; la censura è stata disattesa.
art. 2106 c.c.
Richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la legittimità del licenziamento disciplinare; la censura è stata respinta perché la proporzionalità è apprezzamento di merito.
art. 2119 c.c.
Richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la legittimità del recesso per giusta causa; la Corte ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di sproporzione compiuta dal giudice di merito.
art. 213 del contratto collettivo
Richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno della legittimità del licenziamento; la censura è stata disattesa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non ricorre quando la sentenza impugnata abbia esaminato compiutamente i fatti rilevanti, sia oggettivi sia soggettivi, della condotta contestata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del licenziamento il giudice può qualificare autonomamente la tutela applicabile entro i limiti della domanda di annullamento del recesso, senza che sia necessaria una richiesta espressa della specifica sotto-tutela.
- La violazione dell’obbligo di esibire il green pass può assumere rilievo disciplinare quando il lavoratore non si limiti a esserne privo, ma ponga in essere condotte fraudolente dirette ad accedere al luogo di lavoro con certificazione altrui o comunque eludendo i controlli.
- La valutazione sulla proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto al fatto addebitato è un accertamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge nei casi consentiti.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando il giudice di merito abbia esaminato in modo completo gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta contestata.
- In presenza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese può essere disposta anche quando entrambi i ricorsi vengano rigettati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24047/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24048/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24050/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24064/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24067/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24070/2025 del 28/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →