Cassazione Civile, Ordinanza n. 11408/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, operante nel settore delle scommesse senza concessione italiana e tramite ricevitorie/CTD sul territorio nazionale, impugnava avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione le contestava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per le annualità 2010-2013, ritenendola obbligata in solido con il soggetto che materialmente gestiva la ricevitoria in Italia. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata riformata solo quanto alle sanzioni relative all’anno 2010. In cassazione la società deduceva: (1) violazione dell’art. 3 d.lgs. 504/1998, anche alla luce dell’interpretazione autentica del 2010 e chiedeva rinvio pregiudiziale alla CGUE; (2) violazione dell’art. 3 d.lgs. 504/1998, dell’art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010 e della sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale con riferimento all’avviso per il 2010; (3) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR attribuito al bookmaker estero la qualità di soggetto obbligato principale; (4) violazione della disciplina sulla territorialità del tributo; (5) erronea mancata applicazione dell’esimente per obiettive condizioni di incertezza alle sanzioni per le annualità successive al 2010; (6) violazione di norme costituzionali e dell’art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973 in tema di solidarietà e rivalsa. La ricorrente invocava inoltre profili di diritto UE: non discriminazione, parità di trattamento, libertà di stabilimento e legittimo affidamento, sostenendo che l’attività fosse lecita e che l’intervento normativo avesse natura sostanzialmente sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendo la questione già compiutamente chiarita dalla giurisprudenza europea. Ha ritenuto infondati i motivi da 1 a 4: la disciplina dell’imposta unica, come interpretata dalla Corte costituzionale e dalla CGUE, assoggetta all’imposta anche i soggetti che raccolgono scommesse in Italia per conto di bookmaker esteri o privi di concessione; il fatto imponibile è la gestione/raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, non la sola conclusione del contratto; la solidarietà tra bookmaker e ricevitore/CTD è di tipo paritetico, non dipendente; non vi è violazione dei principi UE di non discriminazione o libertà di stabilimento; non è ravvisabile una traslazione del tributo che muti la natura della pretesa fiscale in sanzione. È stato ritenuto infondato anche il quinto motivo, perché per le annualità 2011-2013 l’incertezza interpretativa era venuta meno con la norma di interpretazione autentica del 2010. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica critica alla sentenza impugnata e perché muoveva da una lettura non condivisibile della solidarietà e del diritto di rivalsa, oltre a difettare di interesse rispetto alla posizione del bookmaker. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale nei singoli motivi di ricorso.
art. 267 TFUE
La Corte ha escluso la necessità di sollevare un nuovo rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione già chiarita dalla giurisprudenza unionale.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
L’imposta unica si applica anche alle scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio; il soggetto passivo è chi gestisce le scommesse per conto proprio o di terzi, anche all’estero.
art. 1, commi 64 e 66, lett. b), l. 13 dicembre 2010, n. 220
Norma interpretativa autentica che chiarisce l’assoggettamento all’imposta anche delle scommesse raccolte in assenza di concessione e la soggettività passiva di chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi.
art. 136 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale, ma ritenuto non utile a sovvertire la disciplina applicabile ai periodi successivi al 2010.
art. 30, comma 1, l. 87/1953
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli alla tesi difensiva.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per contestare la motivazione degli avvisi, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla ricostruzione del soggetto obbligato.
art. 1, comma 2, lett. b), l. 288/1998
Richiamato sulla territorialità del presupposto impositivo; la Corte ha confermato che rileva l’attività svolta in Italia di raccolta e organizzazione delle scommesse.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
L’esimente per obiettive condizioni di incertezza non è applicabile alle annualità successive al 2010, essendo intervenuta la norma interpretativa che ha chiarito il quadro normativo.
art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La rivalsa concerne il coobbligato obbligato per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; non disciplina il regime della solidarietà quando il coobbligato realizza un proprio fatto indice di capacità contributiva.
art. 3 Cost.
Richiamato per escludere che la disciplina produca una discriminazione irragionevole; la Corte ha valorizzato l’eguaglianza di trattamento tra operatori che gestiscono scommesse sul territorio italiano.
art. 53 Cost.
Richiamato per contestare la capacità contributiva; la Corte ha ritenuto che il prelievo colpisca un fatto di gestione indice di capacità contributiva.
art. 56 TFUE
La normativa italiana sull’imposta unica non è stata ritenuta discriminatoria né idonea a ostacolare la libera prestazione di servizi.
art. 48-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha disatteso l’istanza di rinvio per conciliazione in udienza, osservando che la norma non è stata estesa ai giudizi di cassazione.
art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel quadro della conciliazione fuori udienza e della sua estensione ai giudizi di cassazione per effetto della riforma sopravvenuta, ma non rilevante per disporre un rinvio d’udienza.
art. 48-ter d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quanto al trattamento economico della conciliazione nel giudizio di cassazione.
art. 4, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
La base di commisurazione dell’imposta e dell’aliquota si collega al movimento netto delle scommesse; la ricorrente non ha allegato elementi concreti idonei a dimostrare un diverso esito quantitativo.
art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
È stata richiamata la disciplina transitoria della riforma del processo tributario, per escludere il rinvio richiesto per la conciliazione.
Massime di principio
- Nell’imposta unica sulle scommesse, il fatto imponibile è integrato dall’attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, non dalla sola conclusione del contratto di scommessa.
- Il soggetto che gestisce scommesse per conto proprio o di terzi, anche se estero o privo di concessione, è soggetto passivo del tributo; se opera tramite intermediari/ricevitorie, la responsabilità tributaria può essere paritetica e non meramente dipendente.
- La qualificazione della solidarietà come paritetica implica che ciascun coobbligato risponde verso l’Erario per un proprio fatto indice di capacità contributiva, senza necessità di previa escussione di altro obbligato e senza che rilevi, nei confronti del Fisco, l’assetto interno della rivalsa.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale limitata alle annualità anteriori al 2011 non estende i suoi effetti ai periodi successivi, per i quali la norma di interpretazione autentica ha chiarito definitivamente l’ambito soggettivo del tributo.
- L’esimente per obiettive condizioni di incertezza normativa non opera quando, per il periodo d’imposta considerato, il quadro normativo è stato già chiarito da una norma di interpretazione autentica e le parti avrebbero potuto adeguare o rimodulare i rapporti economici.
- Non sussiste violazione del diritto UE quando la disciplina fiscale si applica indistintamente a operatori nazionali ed esteri che svolgono la medesima attività sul territorio italiano e risponde a obiettivi di interesse generale riconosciuti in materia di gioco d’azzardo.
- Il riconoscimento della liceità penale dell’attività non comporta di per sé l’esclusione del relativo presupposto impositivo, ove la disciplina tributaria colleghi espressamente il tributo alla gestione delle scommesse svolta in Italia.
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