Cassazione Civile, Ordinanza n. 00926/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento catastale di quattro capannoni edificati su terreni coltivati ad uliveto, passando dalla categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), proposta tramite DOCFA, alla categoria D/1 (opifici), ritenendo insussistenti i presupposti agevolativi previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, conv. in L. n. 133/1994. Il contribuente aveva impugnato l'atto e sia la CTP sia la CTR avevano accolto la sua tesi. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., oltre all'art. 62 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse ricostruito e valutato erroneamente i fatti; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2135 c.c. e 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, lamentando che la CTR avesse tratto conclusioni sbagliate da alcuni elementi istruttori, in particolare da una relazione tecnica e da rilievi/fotografie del sopralluogo, nonché dal rapporto tra produzione agricola e produzione di energia elettrica. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e non a denunciare un errore di diritto; ha invece accolto nei limiti indicati il secondo motivo, osservando che la CTR aveva illegittimamente fondato l'annullamento dell'accertamento su circostanze riferite a un periodo successivo a quello oggetto di verifica (anno 2012).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo nei limiti della motivazione e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Il giudice di rinvio dovrà accertare, sulla base delle risultanze istruttorie, se i quattro capannoni fossero effettivamente destinati ad attività agricola alla data rilevante per l'accertamento. La decisione valorizza il fatto che il giudizio di secondo grado aveva annullato l'atto impositivo sulla base di condizioni future rispetto alla data del sopralluogo e della verifica fiscale.
Norme richiamate
art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993
La norma è richiamata come presupposto del trattamento catastale agevolato per i fabbricati connessi alle attività agricole; la sua applicazione va verificata con riferimento alla situazione esistente alla data dell'accertamento.
L. n. 133/1994
Norma di conversione del D.L. n. 557/1993, richiamata quale base del regime agevolato oggetto di contestazione.
art. 2135 c.c.
È evocato per delimitare la nozione di attività agricola rilevante ai fini del classamento catastale.
art. 112 c.p.c.
La sua dedotta violazione è stata ritenuta inconferente, poiché non vi era omissione di pronuncia.
art. 113 c.p.c.
Il richiamo è stato giudicato incomprensibile/inconferente nel contesto della censura proposta.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri consentiti, non quando rivaluta il materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice disattende il principio della libera valutazione delle prove; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per chiarire che la censura sul vizio motivazionale è oggi ammessa nei soli limiti dell'omesso esame di fatti decisivi.
art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, non è consentito censurare la sentenza sul piano motivazionale nei limiti indicati dalla norma.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma processuale del giudizio tributario, in combinazione con le censure formulate in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare formalmente una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la censura è inammissibile se mira, in realtà, a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in ipotesi specifiche e non quando si contesti semplicemente il diverso peso attribuito dal giudice alle prove acquisite.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non può essere utilmente dedotto nei limiti ordinari, restando ferma la disciplina restrittiva dell'art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
- Ai fini della legittimità di un accertamento catastale o fiscale, la verifica dei presupposti agevolativi deve essere compiuta con riferimento alla situazione esistente alla data dell'accertamento; non è corretto annullare l'atto sulla base di circostanze maturate solo successivamente.
- Quando si controverte sulla destinazione agricola di fabbricati, il giudice deve accertare in concreto la sussistenza dei requisiti alla data rilevante, sulla base delle risultanze istruttorie disponibili e senza sovrapporre sviluppi successivi del rapporto o dell'attività.
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