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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18833/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale pretendeva contributi alla Gestione separata per l'anno 2011 nei confronti di una professionista iscritta ad albo. Nei gradi di merito l'opposizione della destinataria dell'avviso era stata accolta, con declaratoria di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio e di non debenza delle somme richieste. La corte territoriale aveva ritenuto, in sintesi, che pur essendo in astratto obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti professioni regolamentate, nel caso concreto non fosse provato lo svolgimento di un'attività abituale; inoltre aveva valorizzato il basso reddito come indice dell'assenza di abitualità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sull'iscrizione alla Gestione separata e sostenendo che la semplice iscrizione all'albo non basta a fondare l'obbligo, ma che, quando l'attività è abituale, il parametro reddituale dei 5.000 euro è irrilevante; tale soglia rileva solo per l'attività occasionale. La parte intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Campobasso perché quest'ultima aveva errato nell'attribuire alla soglia reddituale di 5.000 euro un rilievo decisivo ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo, senza compiere il necessario accertamento in fatto sull'effettivo carattere abituale o occasionale dell'attività professionale. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995

    prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo non coperta da obbligo assicurativo presso una cassa di riferimento.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    la Corte lo richiama quale disposizione di interpretazione autentica della disciplina sull'iscrizione alla Gestione separata.

  • art. 44, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    estende l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata anche ai lavoratori autonomi occasionali solo se il reddito annuo supera euro 5.000; la soglia è quindi rilevante per l'occasionalità, non per l'abitualità.

  • art. 53, D.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma di riferimento sul reddito di lavoro autonomo.

  • artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980

    richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina previdenziale degli avvocati.

  • art. 21, comma 10, L. n. 247/2012

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina forense e ai profili previdenziali.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale; il dato reddituale non è di per sé decisivo per escludere o affermare l'abitualità.
  • La soglia di reddito annuo superiore a euro 5.000 opera come presupposto autonomo solo per le attività libero-professionali occasionali; non può essere usata come criterio sostitutivo dell'accertamento dell'abitualità.
  • L'abitualità va accertata in fatto, valorizzando indici come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione professionale, ma tali elementi hanno natura presuntiva e non impongono conclusioni automatiche.
  • Un reddito inferiore a euro 5.000 può al più costituire un indizio da valutare insieme agli altri elementi del caso concreto, non un parametro esclusivo per negare l'obbligo contributivo.
  • La semplice iscrizione all'albo non basta da sola a definire il regime contributivo: ciò che conta è la concreta modalità di svolgimento dell'attività professionale, abituale o occasionale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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