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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21782/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Gli eredi di un contribuente deceduto avevano presentato istanza di rimborso parziale dell'ICI per le annualità 2009 e 2010, chiedendo il ricalcolo di quanto dovuto. L'istanza era rimasta senza risposta e si era formato il silenzio-rifiuto. La CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo maturata la prescrizione quinquennale del diritto al rimborso; la CTR aveva confermato, sostenendo che, in caso di silenzio-rifiuto su tributi locali, il ricorso va proposto dopo 90 giorni dalla domanda e prima della prescrizione, che per i tributi locali sarebbe quinquennale, e che nella specie non vi erano atti interruttivi validi. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto, in primo luogo, la violazione delle norme sulla decadenza per la domanda di rimborso e sulla prescrizione del credito da ripetizione dell'indebito, lamentando che la CTR avesse confuso la prescrizione quinquennale del credito tributario dell'ente con quella del diritto del contribuente alla ripetizione, che sarebbe invece soggetto al termine ordinario decennale; con il secondo motivo hanno dedotto la nullità della sentenza per omessa considerazione di diffide inviate al Comune, asseritamente interruttive della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 164 e 166, L. 296/2006

    Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

    Per i tributi locali la domanda di rimborso deve essere proposta entro cinque anni dal versamento; solo se la domanda è tempestiva può formarsi il silenzio-rifiuto e aprirsi la tutela giurisdizionale.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    in mancanza di una disciplina specifica, termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza

    Costituisce la disciplina generale residuale della domanda di rimborso; la Corte richiama la distinzione tra decadenza per proporre l'istanza e prescrizione del diritto sostanziale alla restituzione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del rimborso, il decorso resta sospeso fino alla formazione del silenzio-rifiuto.

  • art. 2946 c.c.

    Il diritto alla ripetizione dell'indebito è soggetto al termine ordinario decennale, non essendo applicabile la prescrizione quinquennale propria delle obbligazioni periodiche.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale riguarda obbligazioni periodiche e di durata; non si estende al credito restitutorio per somme indebitamente pagate, anche se derivanti da pagamenti periodici.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il motivo relativo all'omessa considerazione delle diffide è stato assorbito, quindi la Corte non si è pronunciata nel merito sulla dedotta nullità motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per censurare la violazione e falsa applicazione delle disposizioni sostanziali e tributarie sulla prescrizione e decadenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione alle diffide interruttive.

Massime di principio

  • La domanda di rimborso di tributi locali segue un duplice piano: decadenza per la presentazione dell'istanza entro il termine previsto dalla legge speciale o, in difetto, dalla disciplina generale; e prescrizione del diritto alla restituzione, che decorre solo quando il diritto è esercitabile, cioè dopo la formazione del silenzio-rifiuto.
  • Il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. riguarda i crediti periodici dell'ente impositore, non il diritto del contribuente alla ripetizione dell'indebito, che resta soggetto al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
  • La periodicità dell'obbligazione tributaria principale non si trasferisce automaticamente al credito restitutorio del contribuente: la ripetizione di somme indebitamente pagate è dovuta in un'unica soluzione e non è, per ciò solo, assoggettabile alla prescrizione breve.
  • In materia di rimborso di somme non dovute, la presentazione tempestiva dell'istanza è condizione per la formazione del silenzio-rifiuto e per la proponibilità del ricorso; se l'istanza è tardiva, il ricorso è inammissibile per difetto del provvedimento impugnabile.
  • Le diffide o richieste di pagamento rivolte all'ente possono assumere rilievo interruttivo della prescrizione del diritto alla restituzione, ma tale verifica è assorbita se il giudice di legittimità risolve la controversia sulla corretta individuazione del termine prescrizionale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della prova

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