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Sentenza

Sentenza n. 2021/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari pensionati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, erano stati collocati a riposo a domanda dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Hanno chiesto l'accertamento del diritto ai benefici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, e la conseguente riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento. La pretesa è stata fondata anche sull'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che mantiene l'applicazione dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare. L'INPS si è costituito con atto di forma e ha prospettato, secondo quanto riportato in motivazione, l'inapplicabilità del beneficio e la natura decadenziale del termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento di fine servizio. Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è stato ritenuto applicabile anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello dell'Arma dei Carabinieri, in forza dell'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare. Il giudice ha distinto il regime dei sei aumenti periodici previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferito alla base pensionabile, dal beneficio disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che rileva anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. È stata inoltre esclusa la natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo: tale termine incide sulla decorrenza del collocamento, ma non determina la perdita del beneficio per chi presenti la domanda in annualità successive. Il TAR ha ritenuto infondate anche le obiezioni di compatibilità costituzionale, osservando che l'indennità di buonuscita ha natura retributiva, costituisce retribuzione differita ed è soggetta al principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost.; l'interpretazione estensiva dell'espressione "forze di polizia" è coerente con la finalità di omogeneizzazione del trattamento retributivo e con il principio di ragionevolezza. Il principio di copertura finanziaria non costituisce un limite per il giudice nell'interpretazione della normativa. L'INPS è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987

    Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età, perché divenuto permanentemente inabile o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita sei scatti ciascuno del 2,50 per cento; le disposizioni si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.

    La disposizione si applica anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare e il beneficio incide sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 in relazione ai requisiti per il collocamento a riposo a domanda.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

    La norma conferma la perdurante applicazione del beneficio dei sei scatti al trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    La disposizione riguarda l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    La disposizione è riferita alla determinazione dell'importo della pensione e conferma che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai fini della base pensionabile, non della buonuscita.

  • art. 1 d.l. n. 387/1987

    Prevede la copertura finanziaria del decreto-legge; tale copertura è stata ritenuta riferibile a tutti i beneficiari dell'art. 6-bis.

  • art. 36 Cost.

    Il principio di proporzionalità della retribuzione sostiene la natura retributiva, sebbene differita, dell'indennità di buonuscita e la necessità di commisurarla all'ultima retribuzione.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di ragionevolezza supporta un'interpretazione ampia della nozione di forza di polizia, evitando un trattamento ingiustificatamente deteriore per le forze a ordinamento militare.

  • art. 81, comma 3, Cost.

    Il principio di copertura finanziaria vincola il legislatore e non impedisce al giudice di interpretare e applicare la disciplina vigente in modo coerente con il quadro normativo.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, rilevante anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, si applica al personale delle forze di polizia a ordinamento militare in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferito all'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile, non sostituisce né limita il distinto beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo dopo il compimento di 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo; la sua inosservanza non comporta la perdita dei sei scatti stipendiali.
  • L'indennità di buonuscita, pur svolgendo una funzione lato sensu previdenziale, ha natura di retribuzione differita e deve essere interpretata e liquidata in coerenza con il principio di proporzionalità della retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.
  • La nozione di "forze di polizia" contenuta nell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 deve essere interpretata in modo da comprendere anche le forze a ordinamento militare, quando ciò sia coerente con la finalità di omogeneizzazione del trattamento retributivo e con il principio di ragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiProporzionalità e ragionevolezza

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