Cassazione Penale, Sentenza n. 20372/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte d'appello di Napoli, che avrebbe soltanto fatto riferimento alla motivazione del giudice di primo grado senza un autonomo vaglio critico; contestazione anche di specifiche conclusioni probatorie della Corte d'appello, deducendo che i fatti (se fosse stata intenzione distrarre le merci) sarebbero incompatibili con circostanze come la segnalazione di altri depositi, le dimissioni nel 2007 e l'uso di giacenze calcolate su dati del 2004 anziché del 2013.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la Corte d'appello aveva svolto un'autonoma valutazione delle risultanze processuali e la ricorrente non ha indicato punti specifici dell'atto di appello non valutati. Inoltre la Corte di Cassazione ha richiamato il principio per cui non è consentito, in questa sede di legittimità, travisare i fatti o riesaminare le prove, pertanto la rivalutazione probatoria proposta dalla ricorrente è inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata per spiegare la modalità di deposito della requisitoria scritta e la possibilità di trattazione orale solo se espressamente richiesta; utilizzata per contestualizzare la modalità di svolgimento del procedimento in Cassazione.
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito)
Richiamato per spiegare la proroga degli effetti procedurali relativi alla disciplina delle udienze (contestualizzazione procedurale del deposito della requisitoria scritta).
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (richiamato con riferimento alla modifica dalla legge n. 46/2006)
Criterio interpretativo secondo cui la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze probatorie ai giudici di merito; di conseguenza il "travisamento del fatto" non è deducibile in Cassazione e la rivalutazione del compendio probatorio è preclusa.
art. 616 c.p.p.
Base normativa per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della cassa delle ammende, dovuta all'evidente inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una riconsiderazione dei fatti o delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito: i motivi che si risolvono in una mera rivalutazione delle prove sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico i punti dell'atto di appello che non sono stati valutati o che avrebbero subito un vizio motivazionale; una censura generica di motivazione "per relationem" è inammissibile se non accompagnata da precisazioni puntuali.
- La Corte d'appello può richiamare o condividere motivazioni del primo grado, purché effettui anche un'autonoma verifica delle risultanze; il richiamo a decisioni di primo grado non equivale automaticamente a carenza di motivazione.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò scoraggia impugnazioni temerarie o meramente ricognitive.
- Nelle impugnazioni penali è importante strutturare i motivi in termini di profili di diritto (vizi di motivazione specifici, errori di diritto, violazioni procedurali) più che in termini di alternative valutazioni dei fatti.
Testo integrale
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