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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20372/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte d'appello di Napoli, che avrebbe soltanto fatto riferimento alla motivazione del giudice di primo grado senza un autonomo vaglio critico; contestazione anche di specifiche conclusioni probatorie della Corte d'appello, deducendo che i fatti (se fosse stata intenzione distrarre le merci) sarebbero incompatibili con circostanze come la segnalazione di altri depositi, le dimissioni nel 2007 e l'uso di giacenze calcolate su dati del 2004 anziché del 2013.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la Corte d'appello aveva svolto un'autonoma valutazione delle risultanze processuali e la ricorrente non ha indicato punti specifici dell'atto di appello non valutati. Inoltre la Corte di Cassazione ha richiamato il principio per cui non è consentito, in questa sede di legittimità, travisare i fatti o riesaminare le prove, pertanto la rivalutazione probatoria proposta dalla ricorrente è inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata per spiegare la modalità di deposito della requisitoria scritta e la possibilità di trattazione orale solo se espressamente richiesta; utilizzata per contestualizzare la modalità di svolgimento del procedimento in Cassazione.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito)

    Richiamato per spiegare la proroga degli effetti procedurali relativi alla disciplina delle udienze (contestualizzazione procedurale del deposito della requisitoria scritta).

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (richiamato con riferimento alla modifica dalla legge n. 46/2006)

    Criterio interpretativo secondo cui la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze probatorie ai giudici di merito; di conseguenza il "travisamento del fatto" non è deducibile in Cassazione e la rivalutazione del compendio probatorio è preclusa.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della cassa delle ammende, dovuta all'evidente inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere una riconsiderazione dei fatti o delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito: i motivi che si risolvono in una mera rivalutazione delle prove sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico i punti dell'atto di appello che non sono stati valutati o che avrebbero subito un vizio motivazionale; una censura generica di motivazione "per relationem" è inammissibile se non accompagnata da precisazioni puntuali.
  • La Corte d'appello può richiamare o condividere motivazioni del primo grado, purché effettui anche un'autonoma verifica delle risultanze; il richiamo a decisioni di primo grado non equivale automaticamente a carenza di motivazione.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò scoraggia impugnazioni temerarie o meramente ricognitive.
  • Nelle impugnazioni penali è importante strutturare i motivi in termini di profili di diritto (vizi di motivazione specifici, errori di diritto, violazioni procedurali) più che in termini di alternative valutazioni dei fatti.

Testo integrale

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