Cassazione Penale, Sentenza n. 19610/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per partecipazione a associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., capo 2) e per concorso in estorsione (capi 5 e 6, art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 c.p., ove indicato). Il ricorrente contestava: insufficiente e contraddittoria motivazione; eccessiva valorizzazione di alcune intercettazioni non integrate da elementi probatori concordanti; mancata considerazione del fatto che alcuni collaboratori non lo indicavano come interno al sodalizio; illegittima inversione dell'onere della prova e violazione del diritto di difesa per aver valorizzato negativamente il silenzio dell'imputato; errata applicazione dell'art. 99 c.p. riferita a una condanna del 2010 ritenuta non temporalmente e logicamente collegata ai fatti contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza/aspecificità. Ha ritenuto logica e coerente la motivazione dei giudici di merito: le intercettazioni e il contesto probatorio dimostrano l'inserimento stabile dell'imputato nella organizzazione mafiosa e la partecipazione alle estorsioni; l'interpretazione di linguaggio criptico nelle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; non si è verificata inversione dell'onere della prova poiché il dubbio proposto dalla difesa non era ancorato a elementi processuali concreti e verificabili; la recidiva/afflittività rilevata ai sensi dell'art. 99 c.p. è pertinente dato il tipo e la natura della precedente condanna. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 3.600,00).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Caratterizza la partecipazione all'associazione mafiosa come inserimento stabile nella struttura organizzativa; la Corte ha ritenuto che intercettazioni e contesto provassero tale stabile inserimento e la messa a disposizione del sodalizio
art. 629 cod. pen.
Norma sulla estorsione: la Corte ha confermato che le conversazioni intercettate e il contesto probatorio dimostrano il concorso in estorsione nei capi contestati
art. 628 cod. pen.
Richiamato in relazione alla qualificazione di talune condotte; la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione operata dal giudice di merito in combinato con l'art. 629
art. 110 cod. pen.
Principio di concorso di persone nel reato: la sentenza impugnata applica il concorso di persone ai fatti estorsivi ricostruiti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificazione dei motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente generici o aspecifici nei limiti richiesti dall'articolo
art. 530, primo comma, cod. proc. pen.
Standard del dubbio ragionevole: la Corte ricorda che il dubbio deve essere ancorato a ricostruzioni plausibili e documentate, non a mere congetture
art. 99 cod. pen.
Recidiva e aggravamento della pena: la Corte ha ritenuto legittimo valutare la precedente condanna per estorsione aggravata ai fini della maggiore pericolosità sociale e rilevanza per la determinazione della recidiva
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso: applicazione della condanna alle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Rinvio procedurale sull'acquisizione delle conclusioni scritte del sostituto procuratore generale e memorie delle parti civili in Cassazione
art. 7 d.l. n. 152 del 1991 conv. con l. n. 203 del 1991
Norma di riferimento per l'aggravante "metodo mafioso" nella precedente condanna: la Corte ha considerato la natura della precedente condanna (estorsione aggravata dal metodo mafioso) rilevante per la valutazione dell'omogeneità e della gravità dei nuovi reati
Massime di principio
- La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere dimostrata anche mediante intercettazioni e valutazione del contesto, compreso linguaggio criptico: l'interpretazione del linguaggio è questione di fatto riservata al giudice di merito
- Il dubbio ragionevole deve essere fondato su ricostruzioni concrete, provate e coerenti con il materiale probatorio; ipotesi meramente congetturali non bastano per scardinare una condanna
- Il silenzio dell'imputato non costituisce automaticamente prova di colpevolezza, ma il suo rifiuto di fornire elementi alternativi può essere valutato negativamente se l'accusa ha prodotto risultanze univoche
- La mancata indicazione da parte di collaboratori di specifici ruoli non è decisiva se quei collaboratori non erano in grado o non erano chiamati a censire la compagine delictiva: la rilevanza delle testimonianze va valutata nel loro ambito e nelle loro conoscenze
- Precedenti condanne per reati simili possono essere utilizzate per valutare la recidiva e l'accresciuta pericolosità sociale se esiste omogeneità nella natura e gravità delle condotte
- Motivi di cassazione generici o aspecifici rischiano l'inammissibilità: in Cassazione è richiesta specificità e precisa indicazione dei punti di diritto o di fatto impugnati
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