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Sentenza

Sentenza n. 304/2026 - Milano, Sezione 4

per la condanna del Comune di Como, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5, c.p.a., al risarcimento dei danni cagionati a Duemme Costruzioni Srl mediante gli illegittimi provvedimenti di pianificazione assunti in relazione all'area di proprietà della ricorrente e concernenti l'approvazione del PGT, l'approvazione di successiva variante al PGT e il riconoscimento e rettifica del perimetro del PLIS "Valle del Torrente Cosia”, tutti poi annullati dal TAR con sentenza n. 1918 pubblicata in data 11.08.2021 (passata in giudicato);

Giustizia amministrativa202201274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: atti di pianificazione urbanistica relativi all'approvazione di una variante al PGT, all'approvazione definitiva del PGT e alla rettifica del perimetro del PLIS "Valle del Torrente Cosia", già annullati con sentenza passata in giudicato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dagli atti di pianificazione comunale, già annullati per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che l'illegittima classificazione dell'area nella rete ecologica provinciale, nel PLIS, in ambiti agricoli e in ambiti di centri storici suburbani avrebbe eliminato una preesistente destinazione urbanistica produttiva e impedito la realizzazione di una struttura sanitaria. La ricorrente ha dedotto l'ingiustizia del danno, assumendo che, se il Comune avesse correttamente esercitato il potere, avrebbe mantenuto la destinazione edificatoria previgente; ha invocato il criterio del più probabile che non, sostenuto che la colpa dell'amministrazione fosse in re ipsa e chiesto il ristoro sia del danno emergente, comprendente spese tecniche, progettuali e oneri finanziari, sia del lucro cessante e degli ulteriori pregiudizi derivanti dalla mancata realizzazione dell'intervento. Il Comune ha contestato la fondatezza della domanda, evidenziando la permanenza della propria discrezionalità pianificatoria e l'avvio di una variante volta a rideterminare la destinazione dell'area.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria. L'annullamento degli atti urbanistici per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e erronea considerazione dello stato dei luoghi non ha accertato la spettanza della destinazione urbanistica desiderata dalla società né imposto il mantenimento della precedente destinazione edificatoria. Il giudicato ha lasciato al Comune il potere di rieditare la pianificazione anche con una soluzione nuovamente sfavorevole al privato, purché adeguatamente istruita e motivata. Poiché la scelta sulla destinazione dell'area resta rimessa alla discrezionalità del consiglio comunale, non era possibile formulare ex ante un giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita senza sostituire il giudice all'amministrazione nelle valutazioni di merito. Mancando la prova dell'ingiustizia del danno, elemento necessario della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, non sono risarcibili né il lucro cessante né il danno emergente. Il TAR ha qualificato i vizi accertati come formali ai fini della riedizione del potere, precisando che ciò non li rende vizi formali non invalidanti ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Le spese sono state eccezionalmente compensate tra le parti in ragione del tempo trascorso e della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    È la base processuale della domanda di condanna risarcitoria proposta nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità dell'amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana e richiede la prova dell'ingiustizia del danno, collegata alla lesione di un bene della vita meritevole di tutela.

  • art. 2 l. 241/1990

    La riedizione del potere conseguente all'annullamento riattiva l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla situazione del privato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il difetto di motivazione non è ricondotto ai vizi formali non invalidanti previsti dalla disposizione; tuttavia, ai fini della riedizione del potere, può essere qualificato come vizio formale in quanto attinente al lato estrinseco della decisione.

Massime di principio

  • La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di un interesse legittimo ha natura aquiliana e richiede non soltanto l'illegittimità dell'azione amministrativa, ma anche la prova dell'ingiustizia del danno, ossia della lesione di un bene della vita effettivamente spettante al privato.
  • Quando un provvedimento pianificatorio è annullato per difetto di istruttoria, difetto di motivazione o travisamento dei fatti, senza accertare che una determinata destinazione urbanistica sia l'unica legittimamente possibile, il giudicato non attribuisce al privato il bene della vita né impone all'amministrazione di ripristinare la precedente destinazione.
  • Finché residua una discrezionalità amministrativa effettiva nella riedizione del potere, il risarcimento dell'interesse legittimo pretensivo non può essere riconosciuto ex ante sulla base di un giudizio prognostico che richiederebbe al giudice di sostituirsi all'amministrazione nelle scelte di merito.
  • L'annullamento per vizi formali ai fini della riedizione del potere, quali il difetto di istruttoria o di motivazione, elimina l'atto illegittimo e impone una nuova decisione adeguatamente istruita e motivata, ma non esclude che l'amministrazione possa adottare nuovamente una soluzione sfavorevole al privato.
  • In assenza dell'accertamento della spettanza del bene della vita, il difetto di prova dell'ingiustizia del danno impedisce il risarcimento sia del danno emergente sia del lucro cessante.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDanno da provvedimento illegittimo
RamiUrbanistica e governo del territorioResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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