Cassazione Penale, Sentenza n. 32290/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale aveva impugnato il decreto della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva annullato la confisca degli immobili siti in Catanzaro (via dei Gelsomini), contestando la mancata disposizione di una perizia tecnica atta a stimare i lavori di rifinitura e completamento del rustico. La censura era fondata sulla presunta violazione di norme processuali (artt. 125 e 220 c.p.p.) e del d.lgs. n.159/2011 (art.1, comma 1, lett. b)), sostenendo che la stima delle migliorie era necessaria alla luce della documentazione e delle intercettazioni relative al periodo di pericolosità sociale (2010-2013).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito motivazione adeguata e non meramente apparente: aveva accertato, con argomentazione logica e in coerenza con il rinvio, che l'acquisto degli immobili era avvenuto nel 2008, quindi antecedente al periodo di pericolosità sociale indicato (2010-2013); aveva inoltre valutato il tema delle eventuali migliorie e motivato l'inutilità di una perizia dato che gli atti istruttori e le intercettazioni erano del tutto silenti circa il valore degli interventi. Le doglianze del pubblico ministero sono state dunque ricondotte a una mera richiesta di rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Norma citata nella censura con riferimento alle garanzie e alle fasi processuali; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina procedurale in ordine alla richiesta di perizia.
art. 220 c.p.p.
Norma richiamata nella doglianza relativa agli atti istruttori; la Corte ha ritenuto che non vi fosse obbligo di disporre una perizia in assenza di elementi utili a quantificare le migliorie.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b)
Normativa sulle misure di prevenzione e sui presupposti per l'ablazione dei beni; la Corte territoriale ha correttamente valutato che il requisito temporale e probatorio per la confisca non sussisteva.
art. 4 legge 27/12/1956 n. 1423
Richiamata da giurisprudenza di legittimità per delimitare l'ambito del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione: il sindacato è ammesso solo per violazione di legge.
art. 3 ter legge 31/05/1965 n. 575
Norma richiamata a supporto del principio che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di norme di legge; usata per giustificare il rigido sindacato di merito.
art. 606 c.p.p., lett. e)
Richiamato in dottrina e giurisprudenza per distinguere i vizi deducibili in cassazione: l'illogicità manifesta della motivazione, salvo che la motivazione risulti inesistente o meramente apparente, non è sindacabile in cassazione nel procedimento di prevenzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge: i rilievi sulla valutazione del fatto o della prova sono inammissibili salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove o nell'apprezzamento dell'opportunità di disporre accertamenti tecnici, se la motivazione del giudice di merito è presente e logica.
- La perizia tecnica non è obbligatoria quando dagli atti non emergono elementi utili a stimare il valore delle migliorie: il giudice può motivare l'inutilità dell'accertamento peritale.
- Se un bene è stato acquisito anteriormente al periodo di pericolosità contestato e ciò è adeguatamente provato e motivato, la confisca non può essere applicata salvo prova dell'impiego successivo di proventi illeciti che ne abbiano aumentato il valore.
- Nel caso di reinvestimento di proventi illeciti in beni già nella disponibilità del soggetto, eventuale provvedimento ablativo deve essere limitato al valore dell'incremento patrimoniale, ma occorre prova concreta e quantificabile dell'incremento per adottare tale misura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32086/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32087/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32088/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32089/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32090/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32091/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →