Cassazione Penale, Sentenza n. 13058/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/10/2022 che aveva confermato il sequestro preventivo a fini di confisca disposto dal GIP di Velletri (4/11/2021) su somme e beni riferiti a presunte fatture per operazioni inesistenti. Le contestazioni penali riguardano la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), con la tesi accusatoria secondo cui varie società cooperative sarebbero state costituite ad hoc e eterodirette dalla capogruppo (Gruppo SD) per esternalizzare costi e eludere imposte. La ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sul fumus commissi delicti, sostenendo che gli elementi raccolti dimostrerebbero al più una eterodirezione ma non la fittizietà delle operazioni; 2) difetto del periculum in mora, censurando la valutazione del Tribunale circa operazioni di alienazione e la presunta dispersione patrimoniale (anche richiamando un errore sul fatturato della Tecnosystem, espresso in migliaia); 3) rilievo sul sequestro per equivalente, lamentando che non sia stato cercato il profitto del reato e che non sia stata valutata la capienza patrimoniale della capogruppo.
La decisione
La Corte ha dichiarato i motivi principali inammissibili perché incentrati sull'impugnazione della motivazione (censure non consentite in ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari salvo violazione di legge o motivazione del tutto mancante/manifestamente apparente). In diritto la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito un percorso argomentativo non meramente apparente, basato su molteplici elementi investigativi (costituzione e liquidazione delle società, trasferimento dipendenti alla capogruppo, dati IVA, amministratori 'prestanome', scritture contabili custodite dal presunto amministratore di fatto, intercettazioni, dichiarazioni testimoniali) e avesse risposto alle deduzioni difensive. Quanto al periculum in mora, la Corte ha confermato che il giudice ha adeguatamente motivato la necessità del sequestro richiamando sia elementi oggettivi (modeste consistenze finanziarie, volatilità delle somme) sia il deficit probatorio circa l'effettivo versamento del corrispettivo d'acquisto delle quote. Anche il motivo nuovo sul sequestro per equivalente è stato travolto dall'inammissibilità dei motivi principali e comunque ritenuto non pertinente ai capi impugnati. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000
Norma penale che disciplina la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte indica che il sequestro è stato disposto in relazione a reati di tale specie come contestati dall'accusa
art. 325 cod. proc. pen. (comma 1)
Richiamato per delimitare l'ambito del ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari: ammesso solo per violazione di legge o per motivazione del provvedimento del tutto mancante o meramente apparente
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Citato in relazione alla confisca obbligatoria per equivalente; la Corte ricorda che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere adeguatamente motivato anche quanto al periculum in mora
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per gli effetti dell'inammissibilità del ricorso (travolge i motivi successivi e integrativi)
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è ammesso solo per violazione di legge o per totale o palese carenza della motivazione; censure che si limitano ad attaccare la valutazione del merito probatorio o la logica della motivazione sono inammissibili.
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il giudice deve motivare sia sul fumus commissi delicti sia sul periculum in mora; ma la motivazione è sufficiente se fondata su un insieme di elementi investigativi che rendono comprensibile l'itinerario argomentativo.
- La mera eterodirezione di una società (controllo della capogruppo) non equivale automaticamente a prova della fittizietà delle operazioni; tuttavia, elementi ripetuti e convergenti (scritture tenute da terzi, amministratori 'prestanome', anomalia dei flussi IVA, assenza di consistenze economico-organizzative) possono giustificare il fumus.
- Il periculum in mora può emergere sia da elementi oggettivi (modesta consistenza finanziaria, volatilità dei beni) sia da elementi soggettivi (comportamenti dell'interessato che lascino temere atti dispositivi); errori formali nella valutazione (es. unità di misura di un fatturato) devono essere valutati nel contesto complessivo, ma non necessariamente invalidano il provvedimento se persistono altre prove della pericolosità.
- Le censure che richiamano un presunto inversione dell'onere della prova o la produzione di documentazione alternativa sono tipicamente questioni di merito che, salvo profili di illegittimità processuale, difficilmente determinano l'accoglimento del ricorso in Cassazione.
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