Cassazione Penale, Sentenza n. 31181/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato di energia elettrica e invasione finalizzata all'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. I mezzi di impugnazione contestavano: 1) l'insufficienza della prova per il reato di furto perché il semplice allaccio abusivo non dimostrerebbe di per sé la fruizione effettiva dell'energia; 2) l'erronea valutazione e quantificazione della pena in relazione alle circostanze attenuanti generiche dopo che la Corte d'appello aveva escluso la circostanza aggravante; 3) l'irragionevolezza motivazionale nel ritenere le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante esclusa, rendendo privo di adeguata motivazione il percorso di commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo sufficiente la prova della fruizione dell'energia (anche in ragione della manomissione del contatore e delle ammessioni della imputata di non aver mai pagato e di non avere contratto di fornitura). Ha invece accolto i secondi motivi congiunti sul piano della determinazione della pena: la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante contestata ma, senza adeguata motivazione, aveva poi computato le attenuanti generiche in equivalenza rispetto all'aggravante esclusa. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Regola la possibilità di decidere sulla base di requisitoria scritta e indica che le parti possono non chiedere discussione orale; nel procedimento la requisitoria scritta del Procuratore generale è stata considerata ai fini della decisione.
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 5-duodecies (disposizioni di proroga richiamate)
Richiamato in relazione alla proroga delle disposizioni che regolano le udienze e la discussione in tempo di emergenza; non incide sul merito ma sul procedimento di discussione.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Definisce i limiti e l'ambito dei motivi di ricorso; il ricorso è stato proposto nei limiti consentiti da tale norma.
Massime di principio
- La sola esistenza di un allaccio abusivo al contatore non prova automaticamente la fruizione dell'energia, ma ammissioni dell'imputato (es. dichiarazione di non pagamento e assenza di contratto) e la manomissione del contatore costituiscono elementi idonei a fondare la prova del consumo.
- Se il giudice d'appello esclude un'aggravante contestata, non è ammissibile che, in sede di commisurazione della pena, le circostanze attenuanti vengano talmente bilanciate come se l'aggravante esistesse; il percorso motivazionale della determinazione della pena deve essere coerente e adeguatamente esplicitato.
- La Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per un nuovo esame della pena quando rilevi vizi motivazionali nella commisurazione, senza toccare la dichiarazione di responsabilità eventualmente confermata.
- Per la difesa: contestare sia la prova tecnica del consumo sia far emergere lacune nella motivazione sulla commisurazione della pena può condurre ad un risultato favorevole almeno sul piano del trattamento sanzionatorio.
- Per il giudice di merito: occorre motivare in modo chiaro e coerente la valutazione delle circostanze (aggravanti e attenuanti) e la loro incidenza quantitativa sulla pena; non è sufficiente affermare equivalenze senza spiegazione.
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