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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29813/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (finanziatore)

La controversia

Una società utilizzatrice aveva stipulato con una banca tre contratti di leasing traslativo aventi ad oggetto tre unità immobiliari ad uso negozio. A seguito dell’inadempimento dell’utilizzatrice, la concedente aveva agito per il recupero dei canoni e per la risoluzione dei contratti; dopo la risoluzione e la riconsegna degli immobili, l’utilizzatrice aveva promosso il presente giudizio chiedendo la restituzione dei canoni versati, invocando l’art. 1526, comma 1, c.c. La banca si era opposta, chiedendo anche il risarcimento per lite temeraria e per l’inadempimento contrattuale. In appello era stata ritenuta ammissibile la partecipazione della società cessionaria/mandataria dei crediti. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi, secondo la sua prospettazione, in altro giudizio; 2) violazione degli artt. 384, 324 e 2909 c.p.c. e delle norme sul giudizio di rinvio, sostenendo che la clausola contrattuale sugli effetti della risoluzione fosse incompatibile con l’art. 1526 c.c. e quindi nulla; 3) nullità della sentenza per motivazione illogica e incomprensibile, perché la Corte d’appello avrebbe applicato d’ufficio la penale pur a fronte del rigetto della relativa domanda; 4) violazione delle norme sull’appello incidentale, sostenendo la tardività del gravame incidentale della banca sulle sue domande risarcitorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il giudicato esterno va provato con la produzione della sentenza passata in giudicato corredata dall’attestazione di cancelleria, onere non assolto dalla ricorrente. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo sia per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stato riportato integralmente il contenuto della clausola contrattuale rilevante, sia perché la Corte territoriale si è conformata ai principi delle Sezioni Unite n. 2061/2021 sulla disciplina della risoluzione del leasing. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era né apparente né incomprensibile e che la Corte d’appello aveva spiegato in modo coerente le ragioni della decisione. Ha reputato infondato il quarto motivo, rilevando comunque il difetto di interesse della ricorrente a censurare il mancato accoglimento dell’appello incidentale della banca sulla propria domanda risarcitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è opponibile solo se ne sia dimostrata con certezza la formazione; l’onere probatorio grava sulla parte che lo invoca.

  • art. 1526 c.c.

    La ricorrente invocava la restituzione dei canoni nel leasing risolto; la Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina non opera automaticamente quando le parti abbiano pattiziamente regolato gli effetti della risoluzione, purché la pattuizione sia valutata alla luce dei principi applicabili al leasing.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione dei principi sul giudizio di rinvio e sulla preclusione del giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato interno/esterno e stabilità della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata nei motivi 1, 2 e 4.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma sul vizio di nullità della sentenza, invocata per il terzo motivo.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo deve contenere una censura chiara e specifica, con indicazione comprensibile della dedotta contraddizione della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve riportare in modo autosufficiente il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, qui la clausola contrattuale contestata.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorrente non offre argomenti per mutare l’orientamento.

  • art. 111, comma 3, c.p.c.

    L’intervento del cessionario può essere effettuato anche in grado d’appello, se ne sussistono i presupposti e la cessione è provata.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di giusto processo e corretta impugnazione.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell’appello incidentale.

  • art. 334, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di impugnazioni incidentali e loro tempestività.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini di impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi eccepisce il giudicato esterno deve provarne l’effettiva formazione mediante produzione della sentenza passata in giudicato corredata dell’attestazione di cancelleria; la sola mancata contestazione della controparte non basta.
  • Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone di riportare integralmente il contenuto della clausola o del documento su cui si fonda la censura, quando tale contenuto sia decisivo per la decisione.
  • In tema di leasing traslativo, la disciplina dell’art. 1526 c.c. non si applica in modo automatico ogni volta che il contratto sia risolto per inadempimento dell’utilizzatore, dovendo verificarsi il contenuto delle pattuizioni e la loro compatibilità con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Il vizio di motivazione rilevante ex art. 132 c.p.c. sussiste solo in presenza di motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non già quando la sentenza esponga una motivazione sintetica ma coerente.
  • Un motivo di ricorso volto a contestare una statuizione processuale è inammissibile o infondato se la parte non ha interesse concreto e attuale all’impugnazione della specifica decisione resa sul gravame incidentale della controparte.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniGiudicatoSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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