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Ordinanza

Ordinanza n. 2343/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 127/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso contro un provvedimento contenente un ordine di ripristino e relativo al contributo per la ricostruzione post terremoto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso di primo grado. Dalla fase cautelare emerge che la controversia riguarda l'ordine di ripristino contenuto nel provvedimento impugnato in primo grado e la correlata questione del contributo per la ricostruzione post terremoto. Il Consiglio di Stato ha rilevato che i motivi di appello richiedono un esame proprio del merito, da svolgersi in udienza pubblica, e che nelle more sussiste un danno grave e irreparabile per l'appellante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare incidentale e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR appellata. La sospensione è stata giustificata dalla sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall'ordine di ripristino e dalla questione relativa al contributo per la ricostruzione post terremoto. Il Collegio ha fissato l'udienza pubblica del 13 ottobre 2026 per l'esame del merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In appello, quando i motivi richiedono un esame pieno del merito e la protrazione dell'efficacia della sentenza impugnata determina un danno grave e irreparabile, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare e sospendere l'esecutività della sentenza fino alla definizione del merito.
  • La sussistenza del periculum in mora può essere ravvisata nelle conseguenze esecutive immediate di un ordine di ripristino e negli effetti pregiudizievoli collegati alla fruizione o al mantenimento di un contributo per la ricostruzione post terremoto.
  • L'accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito dell'appello, che deve essere esaminato in successiva udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAbusi edilizi e sanzioniRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoEdiliziaContributi e finanziamenti pubblici
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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