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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-115/22

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 maggio 2024. — SO. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängige Schiedskommission Wien. — Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Commissione arbitrale nazionale competente in materia di lotta contro il doping nel settore dello sport – Criteri – Indipendenza dell’organismo di rinvio – Principio della tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-115/22

Giurisprudenza europea62022CJ0115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, non è entrata nel merito delle questioni sul RGPD e sulla pubblicazione delle sanzioni antidoping. Ha ritenuto che la commissione arbitrale austriaca USK non possieda i requisiti di indipendenza necessari per essere qualificata come "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata dichiarata irricevibile.

Rinvio pregiudiziale proposto da una commissione arbitrale antidoping austriaca: la Corte ha dichiarato irricevibile la domanda perché l’USK non è una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE per difetto di indipendenza.

La questione giuridica

1) Se l’informazione sulla commissione di una violazione antidoping e sulla conseguente esclusione dalle competizioni costituisca un dato relativo alla salute ai sensi dell’articolo 9 RGPD. 2) Se il RGPD, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, osti a una normativa nazionale che impone la pubblicazione del nome dell’atleta, della durata della sanzione e dei motivi, senza menzione di dati sanitari, con esenzioni limitate. 3) Se i principi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), impongano in ogni caso un bilanciamento preventivo tra diritti dell’interessato e interesse pubblico alla divulgazione. 4) Se l’informazione sulla violazione antidoping e sulla sanzione integri un trattamento di dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell’articolo 10 RGPD. 5) In caso affermativo, se l’USK sia un’autorità pubblica ai sensi dell’articolo 10 RGPD.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio perché l’USK, pur essendo un organo permanente, competente e procedente in contraddittorio, non presenta la garanzia di indipendenza richiesta dall’articolo 267 TFUE: i suoi membri sono nominati dal Ministro federale per quattro anni, sono revocabili anticipatamente per "seri motivi" non definiti e senza adeguate garanzie normative di inamovibilità, con conseguente rischio di pressioni esterne. Non essendo una "giurisdizione", l’USK non può adire la Corte in via pregiudiziale, anche se resta tenuta ad applicare il diritto dell’Unione e a disapplicare eventuali norme nazionali contrastanti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
  • Articolo 5 RGPD
  • Articolo 6 RGPD
  • Articolo 9 RGPD
  • Articolo 10 RGPD
  • Articolo 77 RGPD
  • Articolo 78 RGPD
  • Articolo 79 RGPD
  • Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 (ADBG)

Rinvio pregiudiziale in materia antidoping e protezione dei dati personali

La pronuncia riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Unabhängige Schiedskommission Wien (USK), commissione arbitrale indipendente di Vienna, nell’ambito di una controversia tra un’atleta, SO, e la NADA sulla pubblicazione delle sanzioni antidoping. Le questioni vertono sull’interpretazione del RGPD, ma la Corte si arresta a monte e dichiara irricevibile il rinvio per difetto di natura giurisdizionale dell’organo remittente.

Fatti e procedimento principale

SO, atleta professionista, è stata sanzionata dall’ÖADR con decisione del 31 maggio 2021 per violazioni delle norme antidoping IAAF, consistenti nel possesso e nell’uso di sostanze vietate, tra cui EPO, somatropina e testosterone. Le sono stati annullati i risultati agonistici dal 10 maggio 2015 e inflitta una squalifica di quattro anni. L’atleta aveva chiesto che la decisione non fosse resa pubblica con indicazione del suo nome completo; la richiesta è stata respinta. Dinanzi all’USK, SO ha chiesto il riesame della decisione almeno nella parte relativa alla pubblicazione delle informazioni.

Questioni pregiudiziali sollevate

L’USK ha chiesto alla Corte di chiarire, in sostanza:

  • se l’informazione sulla violazione antidoping e sulla sanzione costituisca un dato relativo alla salute ai sensi dell’articolo 9 RGPD;
  • se il RGPD osti a una normativa nazionale che impone la pubblicazione del nome dell’atleta, della durata dell’esclusione e dei motivi, con limitate eccezioni;
  • se sia comunque necessario un bilanciamento preventivo tra interessi dell’interessato e interesse pubblico alla trasparenza;
  • se tali informazioni integrino un trattamento di dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell’articolo 10 RGPD;
  • e, in tal caso, se l’USK sia un’autorità pubblica ai sensi della stessa disposizione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 267 TFUE, che disciplina il rinvio pregiudiziale;
  • gli articoli 5, 6, 9 e 10 RGPD, relativi ai principi del trattamento, alla liceità, alle categorie particolari di dati e ai dati relativi a condanne penali e reati;
  • gli articoli 77, 78 e 79 RGPD, concernenti reclamo all’autorità di controllo e ricorsi giurisdizionali;
  • le disposizioni dell’ADBG austriaco sulla NADA, sull’ÖADR e sull’USK, in particolare gli articoli 5, 6, 8, 20 e 23.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte ricorda che per adire validamente la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE l’organo di rinvio deve essere una "giurisdizione". Ai fini di tale qualifica rilevano criteri strutturali e funzionali: origine legale, permanenza, obbligatorietà della competenza, contraddittorio, applicazione di norme giuridiche e, soprattutto, indipendenza.

La Corte ritiene che l’USK soddisfi gli altri criteri strutturali, ma non quello dell’indipendenza. Pur essendo previsto che i membri siano indipendenti nell’esercizio delle funzioni, essi sono nominati dal Ministro federale delle Arti, della Cultura, della Funzione pubblica e dello Sport per un mandato di quattro anni rinnovabile e possono essere revocati anticipatamente per "seri motivi" non definiti dalla legge. La normativa non prevede una vera garanzia di inamovibilità né criteri sufficientemente precisi per la rimozione, sicché i membri non sono sufficientemente protetti da pressioni esterne, dirette o indirette.

La Corte sottolinea che la garanzia di indipendenza richiede anche che l’organo sia in posizione di terzietà rispetto all’autorità che ha adottato la decisione impugnata e che la disciplina delle cause di astensione, ricusazione e rimozione sia idonea a escludere ogni dubbio legittimo sulla neutralità dell’organo. Nel caso di specie, tali garanzie non sono considerate sufficienti.

Conseguenze della mancanza di indipendenza

Poiché l’USK non può essere qualificata come "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la domanda è irricevibile. La Corte precisa tuttavia che ciò non esonera l’USK dall’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e, se necessario, disapplicare le norme nazionali incompatibili con disposizioni UE dotate di effetto diretto.

Osservazioni sul contenzioso parallelo in materia di protezione dei dati

La Corte rileva inoltre che SO aveva presentato un reclamo all’autorità austriaca per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, RGPD, poi rigettato e impugnato dinanzi al Bundesverwaltungsgericht ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, RGPD. Questo elemento conferma l’esistenza di altri rimedi nel sistema interno, ma non incide sulla valutazione di irricevibilità del rinvio.

Dispositivo

La Corte dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla USK.

Principio affermato

Un organismo nazionale che, pur esercitando funzioni di riesame in materia antidoping, non offre sufficienti garanzie di indipendenza e di inamovibilità dei suoi membri non costituisce una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE e non può quindi adire la Corte in via pregiudiziale.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialeprotezione dei dati personaliantidoping nello sportirricevibilitàindipendenza della giurisdizione

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