Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-24/23

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell' 8 maggio 2024. — UF contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione del contratto – Articolo 47, lettera c), punto i), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Mancato accertamento dei fatti. — Causa T-24/23

Giurisprudenza europea62023TJ0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva risolto il contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo per cessazione del rapporto di fiducia. La Corte ritiene che l’amministrazione non abbia accertato in modo sufficiente i fatti contestati al ricorrente, limitandosi essenzialmente alle testimonianze degli infermieri e rifiutando ulteriori verifiche, pur in presenza di contestazioni e di un potenziale testimone disponibile. È invece respinta la domanda di risarcimento del danno morale, perché non è stato dimostrato un pregiudizio autonomo non riparabile con l’annullamento.

Annullamento della risoluzione del contratto di un agente temporaneo per cessazione del rapporto di fiducia, per mancato accertamento materiale dei fatti posti a base della decisione.

La questione giuridica

Se la Commissione potesse risolvere il contratto di un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA per cessazione del rapporto di fiducia, fondando la decisione su presunti comportamenti inappropriati del dipendente durante due test PCR, senza aver previamente accertato in modo sufficiente e obiettivo i fatti contestati; e se, in tale contesto, vi fossero violazioni del dovere di sollecitudine, del principio di proporzionalità, dei diritti della difesa o uno sviamento di potere.

Principio di diritto

Quando la risoluzione del contratto di un agente temporaneo per cessazione del rapporto di fiducia è motivata da specifici fatti materiali, l’AACC deve verificare che la perdita di fiducia sia effettivamente dedotta, accertare l’esattezza materiale di tali fatti e controllare l’assenza di violazioni di diritti fondamentali o di sviamento di potere; se l’amministrazione si fonda quasi esclusivamente su testimonianze contestate e rifiuta, senza adeguata giustificazione, di svolgere ulteriori verifiche disponibili, la decisione è illegittima e va annullata. La mera allegazione di un pregiudizio morale non basta, inoltre, a ottenere un risarcimento quando l’annullamento dell’atto costituisce già riparazione sufficiente e il ricorrente non dimostra un danno ulteriore non integralmente compensabile.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 47, lettera c), punto i), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 49, paragrafo 1, del RAA
  • Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Risoluzione del contratto di un agente temporaneo per cessazione del rapporto di fiducia

La causa riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un agente temporaneo della Commissione europea avverso la decisione dell’AACC che ha risolto il suo contratto a tempo indeterminato con preavviso, ai sensi dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA. La controversia nasce da due episodi avvenuti durante test PCR, che l’amministrazione ha ritenuto indice di un comportamento inappropriato e della conseguente rottura del rapporto di fiducia.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente era in servizio dal 2016 come agente temporaneo addetto alla sicurezza e alla protezione di membri della Commissione, con funzioni che comportavano anche il porto di un’arma. Dopo il test PCR del 22 ottobre 2021 e quello del 4 marzo 2022, il servizio medico ha segnalato comportamenti ritenuti aggressivi verso gli infermieri che avevano eseguito i test. La direzione sicurezza ha poi sequestrato l’arma del ricorrente, raccolto testimonianze scritte degli infermieri e informato l’AACC dell’intenzione di chiedere la risoluzione del contratto per cessazione del rapporto di fiducia. La decisione impugnata è stata adottata il 25 marzo 2022 ed è stata poi confermata in sede di reclamo.

Domanda di annullamento e motivi dedotti

Il ricorrente ha censurato la decisione su tre fronti principali:

  • inesattezza materiale dei fatti e manifesti errori di valutazione;
  • insufficienza di motivazione, violazione del dovere di sollecitudine, del principio di proporzionalità e dei diritti della difesa;
  • violazione dell’articolo 2, lettera c), del RAA e dei diritti della difesa. In sostanza, ha contestato la credibilità delle testimonianze degli infermieri, ha sostenuto che il vicepresidente presente ai test avrebbe dovuto essere sentito come testimone e ha affermato che la Commissione non avrebbe realmente accertato i fatti, limitandosi a recepire le denunce interne.

Quadro normativo richiamato dal Tribunale

Il Tribunale ricorda che:

  • l’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA consente la risoluzione del contratto con preavviso;
  • l’articolo 49, paragrafo 1, del RAA prevede invece la risoluzione senza preavviso per grave inadempimento, previo procedimento disciplinare dell’allegato IX dello Statuto, applicabile per analogia;
  • l’AACC dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta tra risoluzione contrattuale e procedimento disciplinare, ma deve comunque verificare correttamente i fatti quando la decisione si fonda su specifici episodi materiali.

Ragionamento della Corte: controllo sull’esattezza dei fatti

Il Tribunale ribadisce che, quando l’istituzione motiva la cessazione del rapporto di fiducia con fatti materiali precisi, il giudice deve verificare la veridicità di tali fatti senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di opportunità. Nel caso concreto, la Commissione sosteneva di essersi basata su testimonianze degli infermieri e del loro superiore gerarchico, ma non chiariva quali ulteriori elementi probatori avesse utilizzato né spiegava come i fatti potessero dirsi accertati in modo obiettivo e indipendente da tali testimonianze.

Il Tribunale rileva inoltre che:

  • il ricorrente aveva contestato in modo coerente la versione degli infermieri;
  • aveva chiesto più volte l’audizione del vicepresidente presente durante i test;
  • la Commissione non ha giustificato in modo convincente il rifiuto di ascoltare tale testimone;
  • la motivazione dell’amministrazione era contraddittoria, poiché da un lato sosteneva che il vicepresidente non fosse un testimone diretto, dall’altro affermava che i test si svolgevano in cabine separate e che quindi egli non avrebbe potuto vedere i fatti.

Da ciò il Tribunale conclude che le iniziative dell’AACC non hanno consentito di accertare la sussistenza dei comportamenti contestati, che costituivano la base della risoluzione del contratto.

Esito della domanda di annullamento

La decisione della Commissione viene annullata perché viziata da illegittimità: l’AACC si è ritenuta sufficientemente informata pur basandosi essenzialmente sulle testimonianze degli infermieri e ha omesso di effettuare ulteriori verifiche disponibili, o di organizzare un’indagine amministrativa, nonostante le contestazioni del ricorrente. Il Tribunale non esamina gli altri motivi e argomenti, perché il primo motivo è già sufficiente a determinare l’annullamento.

Domanda di risarcimento del danno morale

La richiesta di risarcimento del danno morale è respinta. Il Tribunale ricorda che l’annullamento dell’atto illegittimo costituisce, di regola, una riparazione adeguata e sufficiente del danno morale, salvo prova di un pregiudizio ulteriore non integralmente compensabile. Nel caso concreto, il ricorrente si è limitato ad affermare un pregiudizio all’onore e un danno morale, senza specificarne contenuto, portata o autonomia rispetto all’annullamento dell’atto. Non avendo fornito prova di un danno risarcibile in via autonoma, la domanda è respinta.

Spese e dispositivo

Poiché la Commissione è risultata sostanzialmente soccombente nella domanda principale, è stata condannata alle spese. Il dispositivo annulla la decisione di risoluzione del contratto, respinge per il resto il ricorso e condanna la Commissione alle spese.

Principio affermato

La pronuncia conferma che la cessazione del rapporto di fiducia, quando sia fondata su fatti materiali specifici, richiede un effettivo controllo dell’esattezza di tali fatti e non può essere basata su meri riscontri interni non adeguatamente verificati, specie se esistono elementi probatori ulteriori che l’amministrazione avrebbe potuto acquisire.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeaagenti temporaneilicenziamento e rapporto di fiduciadiritti della difesaresponsabilità extracontrattuale e risarcimento del danno morale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.