Cassazione Penale, Sentenza n. 17908/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia (19/10/2021) che aveva assolto Favetta Gianpaolo dal reato di falsa testimonianza. Il ricorrente articola due motivi: (1) incompatibilità del componente del collegio d'appello dott. Fabio Falfari, poiché lo stesso aveva in precedenza denunciato il ricorrente per calunnia e sarebbe parte civile in quel procedimento; si sostiene che il giudice avrebbe dovuto astenersi e quindi la sentenza sarebbe nulla; (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni rese in sede civile (rettifiche/contraddizioni della testimonianza), sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato che il reato era estinto per prescrizione e che non sussistevano i presupposti per un'assoluzione nel merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità: la Corte richiama che l'azione idonea a far valere l'incompatibilità del giudice è la ricusazione nel relativo grado e che, se non proposta nei termini, la partecipazione del magistrato al giudizio non determina nullità degli atti. Il secondo motivo è inammissibile perché si limita a chiedere una diversa valutazione del compendio probatorio senza dedurre contraddizioni o illogicità manifesti nella motivazione della Corte territoriale; la Corte d'appello ha infatti fornito motivazione non manifestamente illogica sulla insufficienza della prova circa lo stato dei luoghi e sulla natura delle divergenze tra deposizioni. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017 (R.)
Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017, R, Rv. 270186
Per far valere l'incompatibilità del giudice occorre proporre la ricusazione nel relativo grado; la mancata ricusazione rende legittima la partecipazione del magistrato e non produce nullità degli atti
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 42707 del 27/09/2011 (Murana)
Sez. 6, n. 42707 del 27/09/2011, Murana, Rv. 250987
La ricusazione è rimessa a termini precisi: se la causa di incompatibilità è venuta a conoscenza successivamente alla scadenza del termine ordinario, essa deve essere proposta prima della conclusione dell'udienza; oltre tale termine non è proponibile
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021 (Robecchi)
Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136
L'incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione e non può, di per sé, integrare vizio di nullità del giudizio, neppure se la causa sia divenuta nota solo dopo la definizione del grado processuale
Massime di principio
- La contestazione di incompatibilità di un giudice va fatta mediante istanza di ricusazione nel grado in cui il fatto è conosciuto; se non proposta nei termini, il vizio è precluso e non determina la nullità degli atti.
- La ricusazione è un rimedio procedurale per grado di giudizio: una causa di incompatibilità nota solo dopo la conclusione del grado non consente di ottenere la nullità del processo in quel grado.
- In Cassazione non è ammesso un nuovo esame libero del merito probatorio: le censure devono dimostrare vizi logico-giuridici manifesti nella motivazione (contraddizione, lacunosità o illogicità) e non limitarsi a chiedere una diversa valutazione delle prove.
- Quando si impugna una valutazione delle testimonianze, occorre individuare in modo specifico dove la motivazione della Corte sia illogica o contraddittoria; deduzioni generiche o richieste di riconsiderazione del compendio probatorio sono inammissibili.
- La prescrizione del reato incide sulla possibilità di conseguire una condanna ma non obbliga la Corte di merito a pronunciarsi in un modo prestabilito: l'analisi deve basarsi sull'effettiva prova disponibile e sulla coerenza della motivazione.
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