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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38048/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Teramo ha applicato la pena su richiesta delle parti (patteggiamento, art. 444 c.p.p.) per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), omettendo però di applicare la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) — ossia la sospensione della patente di guida o la confisca del veicolo. La Procura generale ha impugnato per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 222 cod. strada ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa statuizione circa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Il giudice di legittimità ha richiamato il consolidato principio secondo cui nel patteggiamento vanno comunque applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge; non potendo la Corte di cassazione applicare direttamente la sanzione (per la sua natura alternativa e per la necessità di commisurazione ai sensi dell'art. 218 cod. strada), ha disposto il rinvio al Tribunale di Teramo perché determini e motivi l'applicazione, valutando l'alternatività e i parametri di commisurazione. La decisione richiama inoltre la pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019 che consente, in assenza delle aggravanti (guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti), la sospensione invece della revoca della patente.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Istituto del patteggiamento: l'accordo sulle conseguenze penali non esclude l'applicazione obbligatoria delle sanzioni amministrative accessorie previste per legge

  • art. 590-bis cod. pen.

    Fattispecie contestata (lesioni personali stradali gravi o gravissime); titolo di reato per il quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 222 cod. strada

  • art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada)

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente o confisca del veicolo) in caso di condanna per determinati reati stradali; la Corte ha ritenuto obbligatoria la sua applicazione anche nel patteggiamento, fermo restando la necessità di commisurazione e l'alternatività della misura

  • art. 218 cod. strada

    Stabilisce i parametri per la commisurazione della sanzione amministrativa: la Corte ha rinviato al giudice di merito per l'applicazione motivata secondo tali parametri

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha confermato l'ammissibilità di tale ricorso anche contro sentenze di patteggiamento che omettono misure o sanzioni non negoziabili

  • Corte costituzionale, sent. n. 88 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità di una parte dell'art. 222 cod. strada che impediva al giudice, in caso di patteggiamento per i reati di omicidio e lesioni stradali, di disporre la sospensione invece della revoca della patente quando non sussistono le aggravanti previste; ne deriva che la revoca è riservata ai casi più gravi e in assenza delle aggravanti il giudice può graduare la sanzione

  • Sezioni Unite, giurisprudenza consolidata (es. Sez. U., n. 21369/2019 e altre)

    Principio secondo cui le statuizioni non negoziabili o imposte dalla legge (misure di sicurezza, sanzioni amministrative obbligatorie) non sono immuni dal controllo di legittimità e devono essere applicate anche nel patteggiamento

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve comunque applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per il reato: tali sanzioni sono non negoziabili e la loro omissione è reclamabile in Cassazione.
  • La Procura generale può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), contro sentenze di patteggiamento che omettono misure o sanzioni imposte dalla legge.
  • Se la sanzione amministrativa è alternativa (es. sospensione della patente o confisca) e richiede commisurazione secondo criteri normativi (art. 218 cod. strada), la Corte di cassazione, quando rileva omissione, annulla e rinvia al giudice di merito che deve valutare e motivare la misura applicabile.
  • A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, per i reati stradali di omicidio e lesioni gravi/gravissime il giudice può disporre la sospensione della patente (anziché la revoca) quando non sussistono le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti: la sanzione deve essere graduata secondo proportionalità e individualizzazione.
  • Le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e a quella amministrativa accessoria sono autonome e non vanno confuse o raffrontate per dedurre incoerenze tra le due statuizioni.

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