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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14441/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una professionista per il saldo degli onorari relativi alla progettazione e direzione lavori di un nuovo edificio a destinazione alberghiera e di una piattaforma ecologica. La società committente propose opposizione deducendo l'inadempimento della professionista ex art. 1460 c.c. e chiedendo la risoluzione del contratto d'opera e la restituzione degli acconti. Le addebitarono, in sintesi: a) di avere scelto un titolo edilizio ritenuto errato per il nuovo edificio, presentando una SCIA invece di un permesso di costruire, con successivo annullamento in autotutela della SCIA; b) di avere predisposto, per la piattaforma ecologica, una contabilità priva della firma della committente e contenente opere ulteriori rispetto alla convenzione, con successivo annullamento in autotutela dell'approvazione dei maggiori costi da parte del Comune. La società chiese inoltre la chiamata del Comune in manleva, sostenendo che fosse l'ente ad avere richiesto le opere extra. Il Tribunale rigettò l'opposizione, escluse l'inadempimento della professionista e respinse la domanda di manleva; la Corte d'appello confermò. In cassazione la società dedusse due motivi: violazione/falsa applicazione di norme edilizie e civilistiche, oltre a omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fosse stata riconosciuta la responsabilità della professionista per la scelta del titolo autorizzativo e per la mancata sottoscrizione della contabilità; con il secondo motivo censurò l'omessa considerazione del fatto che le opere extra sarebbero state richieste dal Comune, con conseguente obbligo di manleva dell'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era precluso per il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., poiché il giudice di appello aveva confermato la decisione di primo grado sul medesimo iter argomentativo; inoltre, le doglianze tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava un vero fatto storico omesso, ma una diversa lettura delle risultanze istruttorie; la questione della manleva del Comune era comunque già stata esaminata e respinta dai giudici di merito, che avevano escluso un rapporto di garanzia e ogni valido titolo giuridico a carico dell'ente. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della società ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per invocare l'eccezione di inadempimento nei confronti della professionista; la Corte non ne ha fatto applicazione sostanziale, rilevando l'inammissibilità delle censure perché mirate alla rivalutazione del merito.

  • art. 1455 c.c.

    richiamato per sostenere la gravità dell'inadempimento; i giudici di merito avevano escluso che vi fosse un inesatto adempimento grave imputabile alla professionista.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di diligenza professionale; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a contestare valutazioni di fatto già svolte nei precedenti gradi.

  • art. 10 d.P.R. n. 380/2001

    richiamato per sostenere che per l'intervento occorresse un permesso di costruire e non una SCIA; la Corte ha qualificato la censura come richiesta di riesame del merito.

  • art. 22 d.P.R. n. 380/2001

    richiamato in relazione al titolo edilizio ritenuto corretto/erroneo; la Corte non è entrata nel merito della questione per inammissibilità del motivo.

  • art. 19 L. n. 241/1990

    richiamato per la disciplina della SCIA; anche su tale profilo la Corte ha rilevato che la doglianza investiva la ricostruzione fattuale dei giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, non è deducibile in cassazione; inoltre il motivo tendeva a ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    la Corte ha applicato la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi di doppia conforme tra primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto, quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando ricorre una doppia conforme di merito fondata sul medesimo impianto argomentativo, anche se la sentenza d'appello aggiunge considerazioni ulteriori.
  • Non integra il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la mera diversa lettura delle prove o delle risultanze istruttorie proposta dalla parte soccombente: il giudizio di legittimità non consente una nuova rivalutazione del fatto.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione del vizio di diritto, mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito.
  • Per configurare una pretesa di manleva o di garanzia occorre allegare e provare un preciso titolo giuridico; in assenza di tale titolo e in presenza di una convenzione che pone le spese a carico di una parte, la domanda non può essere accolta.
  • Nel rapporto d'opera professionale, l'esclusione della responsabilità del professionista può fondarsi sulla valutazione complessiva dell'adempimento qualitativo dell'incarico e sulla causalità concreta degli eventi contestati rispetto alle scelte del committente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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