Circolare numero 07 del 23-07-2010 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le nuove regole previdenziali per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, introdotte dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di conversione del D.L. 64/2010. Viene fissata l’età pensionabile a 45 anni per uomini e donne, con indicazioni sul calcolo della pensione nei sistemi contributivo o misto, sull’applicazione delle finestre di decorrenza e sulla possibilità, per chi è assunto a tempo indeterminato, di optare per il trattenimento in servizio per i due anni successivi all’entrata in vigore della legge. La circolare dettaglia inoltre termini, modalità di presentazione dell’istanza e soggetti destinatari.
Pensionamento anticipato per ballerini e tersicorei e facoltà di trattenimento in servizio
Pensionamento anticipato e trattenimento in servizio per ballerini e tersicorei
La circolare comunica le modifiche introdotte dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, in materia previdenziale per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei. Le disposizioni incidono sull’età pensionabile, sul sistema di calcolo della prestazione, sulla disciplina delle finestre di accesso e sulla possibilità di permanere in servizio oltre il raggiungimento del requisito pensionistico.
Età pensionabile
Per effetto dell’art. 3, comma 7, della legge n. 100/2010, a decorrere dal 1° maggio 2010 l’età pensionabile per ballerini e tersicorei è fissata a 45 anni di età anagrafica, senza distinzione tra uomini e donne. La circolare precisa che tale intervento modifica la disciplina già introdotta dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Sistema di calcolo della pensione
Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti a tali categorie ai quali si applica integralmente il sistema contributivo o il sistema misto, la pensione annua è determinata con il metodo contributivo. L’importo è ottenuto moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età superiore, individuato nel coefficiente previsto per il 65° anno di età ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il medesimo coefficiente si applica anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di pensione di vecchiaia durante la vigenza del D.L. 64/2010.
Decorrenza del trattamento e finestre
Per i soggetti che maturano i requisiti minimi di accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2011, l’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti. Resta invece ferma la disciplina previgente sulle finestre per coloro che hanno maturato o matureranno i requisiti contributivi, assicurativi e anagrafici entro il 31 dicembre 2010, con applicazione del sistema delle quattro finestre previsto dall’art. 1, comma 5, lettere a) e b), della legge n. 247/2007.
Facoltà di opzione per restare in servizio
Per i due anni successivi all’entrata in vigore della legge n. 100/2010, i ballerini e tersicorei assunti a tempo indeterminato che abbiano raggiunto o superato l’età pensionabile possono esercitare l’opzione per restare in servizio. La facoltà è subordinata alla presentazione di un’istanza all’ENPALS e deve essere rinnovata annualmente. La circolare chiarisce che resta comunque fermo il limite massimo di pensionamento di vecchiaia previsto dalla disciplina precedente, pari a 47 anni per le donne e 52 anni per gli uomini.
Termini per la presentazione dell’istanza
Le modalità temporali sono differenziate in base alla posizione dell’interessato:
- chi ha già compiuto o superato i 45 anni e possiede i requisiti per il pensionamento deve presentare istanza entro il 31 agosto 2010, se il diritto matura entro il 1° dicembre 2010;
- chi matura il diritto successivamente e fino al 30 giugno 2012 deve presentare l’istanza almeno tre mesi prima del compimento del 45° anno di età. La domanda deve essere inoltrata entro due mesi dall’entrata in vigore della legge n. 100/2010 oppure almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione.
Modalità di presentazione
L’istanza di opzione può essere presentata direttamente presso l’Ufficio utenza pensioni di Roma, in Via Nizza n. 152, oppure presso gli uffici interregionali e le sedi territoriali dell’ENPALS. In alternativa, può essere trasmessa per posta con raccomandata A/R all’indirizzo ENPALS – Direzione Prestazioni previdenziali – Ufficio posizioni assicurative, riscatti e versamenti volontari, Viale Regina Margherita n. 206, 00198 Roma. Per la domanda può essere utilizzato lo schema allegato alla circolare, disponibile anche nella sezione "modulistica" del sito dell’Ente.
Rapporti con i datori di lavoro
La circolare specifica infine che l’ENPALS cura la tempestiva comunicazione ai datori di lavoro delle istanze di opzione presentate dagli interessati.
Punti principali
Nuova età pensionabile per ballerini e tersicorei
Dal 1° maggio 2010, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, l’età pensionabile è fissata a 45 anni di età anagrafica, sia per gli uomini sia per le donne. La modifica deriva dall’art. 3, comma 7, della legge 29 giugno 2010, n. 100, di conversione del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, che interviene sulle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182.
Sistema di calcolo della pensione
Per i soggetti ai quali si applica integralmente il sistema contributivo o il sistema misto, la pensione annua è determinata secondo il sistema contributivo, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto dall’art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995 relativo all’età superiore. In particolare, il montante individuale dei contributi viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo al 65° anno di età. Lo stesso coefficiente si applica anche a chi abbia già presentato domanda di pensione di vecchiaia durante la vigenza del D.L. 64/2010.
Decorrenza e finestre pensionistiche
Per chi maturerà i requisiti minimi di accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2011, la decorrenza del trattamento pensionistico avverrà dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, in base all’art. 12 del D.L. 78/2010. Resta invece applicabile la disciplina previgente sulle finestre per chi ha maturato o maturerà i requisiti contributivi, assicurativi e di età entro il 31 dicembre 2010, con il sistema delle quattro finestre previsto dalla legge n. 247/2007.
Facoltà di trattenimento in servizio
Per i due anni successivi all’entrata in vigore della legge n. 100/2010, i ballerini e tersicorei assunti a tempo indeterminato che abbiano raggiunto o superato l’età pensionabile possono optare per restare in servizio. L’opzione va rinnovata annualmente e deve essere presentata all’ENPALS entro due mesi dall’entrata in vigore della legge oppure almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto a pensione. Resta fermo il limite massimo di pensionamento di vecchiaia della disciplina previgente: 47 anni per le donne e 52 anni per gli uomini.
Termini di presentazione dell’istanza
Chi ha compiuto o superato i 45 anni, avendo già i requisiti per la pensione, e chi compirà 45 anni con requisiti perfezionati entro il 1° dicembre 2010, deve presentare istanza entro il 31 agosto 2010. Chi maturerà il diritto successivamente, fino al 30 giugno 2012, deve presentare l’istanza almeno tre mesi prima del compimento del 45° anno di età.
Modalità di presentazione e modulistica
L’istanza di opzione può essere presentata direttamente presso l’Ufficio utenza pensioni di Roma, Via Nizza n. 152, oppure presso gli uffici interregionali e le sedi territoriali dell’ENPALS. In alternativa, può essere inviata per posta raccomandata A/R all’indirizzo ENPALS – Direzione Prestazioni previdenziali – Ufficio posizioni assicurative, riscatti e versamenti volontari, Viale Regina Margherita n. 206, 00198 Roma. Può essere utilizzato lo schema di domanda allegato, reperibile anche nella sezione "modulistica" del sito istituzionale.
Comunicazione ai datori di lavoro
L’Ente provvede a comunicare tempestivamente ai datori di lavoro le istanze di opzione presentate dagli interessati.
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