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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08810/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dal recupero di euro 650,00 a titolo di contributo unificato che il Ministero aveva prenotato a debito in un giudizio amministrativo promosso contro il Comune per l'annullamento di atti di destinazione di locali scolastici. Quel giudizio si era chiuso con declaratoria di cessazione della materia del contendere per autotutela del Comune e con compensazione delle spese. Successivamente la segreteria del TAR aveva chiesto il recupero del contributo; il Ministero aveva invitato il Comune a rimborsarlo e, ricevuto il diniego, aveva chiesto l'ammissione del credito alla massa passiva del dissesto dell'ente. L'Organo straordinario di liquidazione aveva negato l'esistenza del credito, sostenendo che la compensazione delle spese non consentisse di porre il contributo a carico del Comune. Il Ministero ha quindi riassunto la controversia davanti al TAR, che ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione. La questione sottoposta alle Sezioni Unite era stabilire se la controversia sul recupero del contributo unificato prenotato a debito spettasse al giudice tributario, al giudice amministrativo o al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, una volta definito il rapporto tributario relativo al contributo unificato e cessata la fase di accertamento della debenza del tributo, la pretesa del Ministero riguardasse solo il recupero di una spesa di giustizia nei rapporti tra parti in posizione paritetica. Non si controverteva più sull'esercizio di poteri autoritativi né sull'atto impositivo, ma sull'interpretazione della statuizione sulle spese del giudizio concluso e sulla possibilità di estenderla o meno al contributo unificato. Per questo la giurisdizione è stata attribuita al giudice ordinario, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Per le amministrazioni pubbliche il contributo unificato può essere assolto in forma virtuale mediante prenotazione a debito, che non muta il soggetto obbligato ma solo le modalità di adempimento.

  • art. 13, comma 6-bis1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte richiama la norma come parametro rilevante per valutare l'incidenza della compensazione delle spese sul diritto di recupero del contributo.

  • art. 14 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato

    Individua il soggetto obbligato verso il fisco; il debitore del tributo non coincide necessariamente con il soccombente del giudizio.

  • art. 16 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento, l'ufficio procede al recupero del contributo.

  • art. 158 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore

    Il recupero delle spese prenotate a debito avviene come recupero di spese processuali in favore della parte vittoriosa.

  • art. 247 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la riscossione del contributo non versato attraverso l'ufficio competente.

  • art. 248 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'invito al pagamento emesso dall'ufficio giudiziario costituisce l'atto con cui si comunica la pretesa tributaria già definita; in caso di impugnazione, la legittimazione passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell'ufficio che ha emesso l'atto.

  • art. 280 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La prenotazione a debito comporta un'annotazione contabile e non un effettivo versamento, che sarà effettuato solo in caso di recupero dal soccombente.

  • art. 10 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Le ipotesi di esenzione contribuiscono a confermare la natura tributaria del contributo unificato.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'impugnazione dell'atto di liquidazione/invito al pagamento del contributo, in quanto atto tributario, è necessaria per evitare la cristallizzazione dell'obbligazione.

  • art. 11, comma 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Norma richiamata per il regolamento di giurisdizione d'ufficio davanti alle Sezioni Unite.

  • art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69

    Norma richiamata per il regolamento di giurisdizione d'ufficio davanti alle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Le controversie sulla debenza del contributo unificato, quando si discute dell'atto di liquidazione o di recupero emesso dall'amministrazione competente, appartengono alla giurisdizione tributaria, poiché il contributo ha natura di entrata tributaria.
  • Quando invece il rapporto tributario è già definito e la lite riguarda solo il recupero, tra le parti del processo, della spesa di giustizia corrispondente al contributo unificato prenotato a debito, la controversia non implica esercizio di poteri autoritativi e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La prenotazione a debito non elimina il soggetto obbligato al tributo, ma incide soltanto sulla modalità di adempimento; il successivo recupero verso il soccombente ha natura di azione di regresso/spese processuali e non di pretesa tributaria autonoma.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione conta il petitum sostanziale: rilevano la causa petendi e la natura della posizione dedotta in giudizio, non la qualificazione formale attribuita dalla parte o dal giudice precedente.
  • L'invito al pagamento del contributo non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115/2002 è l'atto di liquidazione della pretesa tributaria; ma la domanda volta a far valere il diritto al recupero della spesa, dopo la definizione del giudizio, va trattata come controversia civilistica tra soggetti in posizione paritetica.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioInadempimento
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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