Sentenza n. 5127/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 3553/2020 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 30544/2019, pubblicata in data 18/06/2020, notificata in data 27/07/2020 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 3553/2020 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, concernente il pagamento di somme dovute dall'Amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 3553/2020 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, pubblicata il 18 giugno 2020, notificata il 27 luglio 2020 e passata in giudicato. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato in modo specifico la mancata ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata sia la definitività della sentenza del giudice ordinario sia la mancata ottemperanza del Ministero, anche in applicazione del principio di non contestazione previsto dall'art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato commissario ad acta, per ulteriori 60 giorni, il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che la penalità decorra dall'eventuale inottemperanza successiva al decorso del termine di 60 giorni e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Il giudice dell'ottemperanza può imporre un'astreinte quale misura coercitiva indiretta per assicurare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere solo dopo il termine assegnato per l'adempimento ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 64, comma 2, c.p.a.
principio di non contestazione
La mancata contestazione specifica da parte dell'Amministrazione ha concorso a fondare l'accertamento della mancata ottemperanza, unitamente alla documentazione prodotta sulla definitività della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova della definitività del provvedimento giurisdizionale e della sua mancata esecuzione consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'adempimento entro un termine perentorio.
- La mancata contestazione specifica dell'Amministrazione può concorrere, ai sensi del principio di non contestazione, all'accertamento della mancata ottemperanza quando la parte ricorrente abbia prodotto la documentazione relativa al giudicato e all'inadempimento.
- In caso di ritardo nell'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può applicare l'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., facendola decorrere soltanto dopo il termine assegnato per l'adempimento e commisurandola agli interessi legali sulla somma dovuta.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento per l'ipotesi di protratta inottemperanza successiva alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
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