Sentenza n. 202/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di riscontro a un esposto, con cui il Comune ha escluso irregolarità o illegittimità nelle pratiche edilizie, strutturali, antisismiche, impiantistiche e nei titoli abilitativi relativi al restauro scientifico di un edificio vincolato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune di Parma aveva ritenuto insussistenti irregolarità riguardanti numerose SCIA, SCEA, pratiche strutturali e antisismiche e pratiche relative agli impianti tecnologici dell'intervento di restauro scientifico di un edificio tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004. Ha dedotto, con un articolato motivo, la violazione della disciplina edilizia statale e regionale, della normativa sui beni culturali e paesaggistici, delle norme sullo stato legittimo dell'immobile, sulle varianti in corso d'opera e sull'autotutela, nonché la violazione delle NTA del RUE comunale. In particolare, ha sostenuto che vi fossero difformità tra il progetto autorizzato dalla Soprintendenza e quello presentato al Comune, che la SCIA del 2017 fosse stata illegittimamente qualificata come variante in corso d'opera, che fossero state realizzate opere strutturali non autorizzate e che il Comune avesse omesso di esaminare adeguatamente le irregolarità relative agli impianti. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, motivazione carente o apparente, violazione del giusto procedimento, sviamento e violazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, nonché la tardività dell'impugnazione dei titoli edilizi. Il ricorrente ha sostenuto il proprio interesse in ragione del contratto preliminare di compravendita, del parallelo giudizio civile e dell'esigenza di ottenere la regolarità e l'agibilità dell'immobile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto delle condizioni dell'azione, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità delle pratiche edilizie e dei titoli abilitativi. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente, in quanto mero promissario acquirente in forza di un contratto preliminare privo di effetti anticipati e non proprietario dell'immobile, non fosse titolare di un interesse legittimo direttamente inciso dall'esercizio del potere edilizio e amministrativo. Il rapporto privatistico con la proprietaria non è idoneo a fondare una posizione di interesse legittimo nei confronti dell'amministrazione. La posizione del promissario acquirente può rilevare, al più, per un intervento adesivo dipendente in un giudizio promosso dal titolare della posizione giuridica autonoma. Il TAR ha inoltre escluso l'interesse concreto e attuale al ricorso, poiché l'iniziativa mirava a ottenere la declaratoria di irregolarità dei titoli e delle opere non per tutelare direttamente una situazione soggettiva incisa dal potere pubblico, ma per rafforzare la posizione del ricorrente nel parallelo giudizio civile relativo all'asserito inadempimento della promittente venditrice. Il giudizio amministrativo non può essere utilizzato come strumento ancillare rispetto a una controversia di diritto privato. La questione della tardività e le censure sostanziali sono rimaste assorbite. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990
consente agli interessati solo di sollecitare l'esercizio delle verifiche e dei poteri di controllo e sanzionatori spettanti all'Amministrazione
La disposizione è richiamata dal ricorrente per sostenere che la presentazione di un esposto può sollecitare i poteri amministrativi di controllo, ma il TAR non decide nel merito tale questione, dichiarando il ricorso inammissibile.
art. 21-nonies l. 241/1990
il limite temporale per l'autotutela di cui all’art. 21-nonies, ratione temporis applicabile, trova applicazione solo se il comportamento della parte interessata [...] non abbia indotto in errore l’Amministrazione
La norma è richiamata nell'argomentazione del ricorrente sull'esercizio dell'autotutela, ma non viene applicata dal Collegio per la definizione della controversia.
art. 27 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base dei poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, la cui attivazione era stata sollecitata con l'esposto.
art. 22 d.P.R. 380/2001
È richiamato dal ricorrente in relazione alla distinzione tra varianti in corso d'opera e necessità di un nuovo titolo edilizio; la questione non è esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'incidenza delle asserite difformità sulla certificabilità dello stato legittimo dell'immobile; il TAR non esamina il merito.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
È richiamato dal ricorrente in relazione alle difformità edilizie e allo stato legittimo dell'immobile; la questione resta assorbita.
art. 23 d.lgs. 42/2004
È richiamato dal ricorrente per sostenere la necessaria conformità tra il progetto sottoposto alla Soprintendenza e quello presentato al Comune per il titolo edilizio; il TAR non decide la questione sostanziale.
art. 6.3.1, comma 10, NTA del RUE del Comune di Parma
il parere tecnico espresso dalla Soprintendenza competente relativamente alle modalità di intervento [...] è prevalente all’interno del percorso abilitativo degli interventi edilizi ed eventuali norme in contrasto contenute all’interno del presente RUE
La disposizione è oggetto della richiesta subordinata di annullamento o disapplicazione, ma il TAR non ne valuta la legittimità o l'interpretazione per difetto di legittimazione e interesse del ricorrente.
art. 2932 c.c.
È richiamato soltanto per descrivere il parallelo giudizio civile volto a ottenere una sentenza costitutiva produttiva degli effetti del contratto definitivo; tale controversia evidenzia, secondo il TAR, la natura privatistica e indiretta dell'interesse perseguito nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Il promissario acquirente, in assenza di effetti anticipati del contratto preliminare e di effettiva disponibilità materiale del bene, non è titolare di un interesse legittimo direttamente inciso dai provvedimenti edilizi o autorizzativi riguardanti l'immobile promesso in vendita; il potere amministrativo si esercita direttamente nei confronti del proprietario.
- Il rapporto obbligatorio di diritto privato tra promittente venditore e promissario acquirente non può costituire, di per sé, la fonte di una posizione di interesse legittimo nei confronti della pubblica amministrazione.
- Il promissario acquirente può, al più, intervenire ad adiuvandum o ad opponendum in un giudizio amministrativo promosso dal titolare di una posizione giuridica autonoma, ma non può proporre autonomamente l'impugnazione degli atti edilizi o amministrativi incidenti sul bene.
- La legittimazione derivante dalla mera presentazione di un esposto o di una segnalazione non sussiste se non è accompagnata da un distinto elemento qualificante, quale una posizione soggettiva direttamente incisa o, nei casi pertinenti, la vicinitas.
- Difetta l'interesse concreto e attuale al ricorso quando l'utilità perseguita consiste soltanto nel rafforzare la posizione del ricorrente in un parallelo giudizio civile relativo all'inadempimento contrattuale del promittente venditore; il giudizio amministrativo non può essere utilizzato come strumento ancillare di una controversia privatistica.
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