Sentenza n. 257/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sassari n. 12/2025, depositata e resa pubblica il 06.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1067/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 31.01.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 31.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio finanziario di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a mettere a disposizione complessivi euro 1.500,00 mediante la Carta elettronica del docente, oltre agli interessi legali e all’eventuale maggior somma da rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 31 gennaio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna a un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando l’esistenza del giudicato, la rituale notificazione della sentenza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell’interessato per l’esecuzione sostitutiva. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, nei confronti dell’amministrazione, l’astreinte è astrattamente ammissibile ma può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, per altre ragioni ostative; nel caso concreto ha valorizzato la complessità e serialità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e di utilizzo facoltativo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le ulteriori misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta e, nei presupposti previsti, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti dell’amministrazione può essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
art. 4 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Prevede l’utilizzo di soggetti e strutture tecniche per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’esistenza del giudicato, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia entro un termine ulteriore, anche nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale inerzia successiva.
- La nomina preventiva del commissario ad acta è misura ammissibile nel giudizio di ottemperanza quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato; il commissario opera, su richiesta dell’interessato, quale ausiliario del giudice e può essere autorizzato a delegare le attività esecutive a dirigenti dell’amministrazione o delle sue articolazioni territoriali.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti dell’amministrazione inadempiente, ma può essere negata quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative connesse alle difficoltà concrete dell’adempimento pubblico e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- L’astreinte può essere esclusa quando l’esecuzione del giudicato richieda un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente diverse strutture amministrative o soggetti esterni, soprattutto se il ritardo è riconducibile a un contenzioso seriale e il beneficio oggetto della pronuncia non ha natura essenziale di sostentamento.
- In caso di incapienza dei fondi ordinari dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una condanna pecuniaria può ricorrere, nei presupposti previsti, al pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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