Cassazione Penale, Sentenza n. 12451/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva, con due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché i giudici di merito avrebbero applicato il trattamento sanzionatorio più grave entrato in vigore il 18/05/2019 anziché la normativa vigente al momento della commissione del fatto (04/01/2019), contestando l'utilizzo della forbice edittale novellata e l'ampio discostamento dal minimo edittale senza adeguata motivazione; (2) violazione degli artt. 648 e 81 c.p. e vizio di motivazione per la mancata corretta applicazione dell'istituto della continuazione e per l'aumento applicato al reato di ricettazione, sostenendo che la Corte territoriale, pur riconoscendo formalmente la continuazione, aveva calcolato in modo erroneo e vicino al minimo edittale l'aumento per il reato satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura reiterativa e priva di dati obiettivi: la Corte d'appello aveva motivato che la pena base adottata era compresa nell'intervallo inferiore della forbice edittale e aveva adeguatamente giustificato il discostamento dal minimo valorizzando la violenza del fatto e la propensione a delinquere del prevenuto, con richiamo agli indici dell'art. 133 c.p. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che i giudici d'appello avevano compiutamente indicato la pena base e l'aumento per continuazione (quantificando tempi e multa) e avevano motivato la misura dell'aumento in relazione alla particolare gravità e programmazione del reato; la misura applicata risultava anzi inferiore al minimo edittale per il reato satellite e inferiore all'aumento fissato in primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
art. 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 2
Norma relativa alla rapina aggravata invocata in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha motivato il discostamento dal minimo per la particolare violenza e la pericolosità della condotta
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione considerata come reato satellite; la Corte ha valutato correttamente l'applicazione della continuazione e la misura dell'aumento, ritenendola inferiore al minimo edittale del reato satellite
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione: la Corte ha ritenuto che l'aumento operato per la continuazione sia stato adeguatamente motivato e quantificato
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la sentenza di merito ha richiamato correttamente gli indici dell'art. 133 (gravità del fatto, capacità a delinquere, ecc.) e la Cassazione ha confermato che espressioni sintetiche come "pena congrua" o "congruo aumento" sono ammissibili se ricondotte ai criteri previsti
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha irrogato euro 3.000,00
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla modalità di esame del ricorso (forme procedurali durante il periodo di applicazione del decreto)
Massime di principio
- La normativa penale più grave non può essere applicata retroattivamente: in un ricorso per cassazione occorre provare oggettivamente che il giudice abbia veramente utilizzato il testo novellato anziché la legge vigente al momento del fatto; mere affermazioni apodittiche sono inammissibili
- Il giudice, nell'applicare una pena discostandosi dal minimo edittale, può motivare anche con espressioni sintetiche (es. "pena congrua", "congruo aumento") purché si rinvii ai criteri dell'art. 133 c.p. e sia chiaro come tali criteri siano stati valutati
- In caso di continuazione tra reati, l'aumento deve essere quantificato e motivato: la Corte d'appello può correggere omissioni del primo giudice indicando la pena base e l'aumento, purché la motivazione sia specifica e collegata alla gravità concreta delle condotte
- Le censure di merito sulla ricostruzione fattuale (valutazione della offensività del fatto, della pericolosità del soggetto) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione di merito è congrua e richiama i criteri di legge
- Ricorsi generici o reiterativi privi di dati oggettivi espongono il ricorrente a dichiarazioni di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, contributi alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
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