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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12451/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva, con due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché i giudici di merito avrebbero applicato il trattamento sanzionatorio più grave entrato in vigore il 18/05/2019 anziché la normativa vigente al momento della commissione del fatto (04/01/2019), contestando l'utilizzo della forbice edittale novellata e l'ampio discostamento dal minimo edittale senza adeguata motivazione; (2) violazione degli artt. 648 e 81 c.p. e vizio di motivazione per la mancata corretta applicazione dell'istituto della continuazione e per l'aumento applicato al reato di ricettazione, sostenendo che la Corte territoriale, pur riconoscendo formalmente la continuazione, aveva calcolato in modo erroneo e vicino al minimo edittale l'aumento per il reato satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura reiterativa e priva di dati obiettivi: la Corte d'appello aveva motivato che la pena base adottata era compresa nell'intervallo inferiore della forbice edittale e aveva adeguatamente giustificato il discostamento dal minimo valorizzando la violenza del fatto e la propensione a delinquere del prevenuto, con richiamo agli indici dell'art. 133 c.p. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che i giudici d'appello avevano compiutamente indicato la pena base e l'aumento per continuazione (quantificando tempi e multa) e avevano motivato la misura dell'aumento in relazione alla particolare gravità e programmazione del reato; la misura applicata risultava anzi inferiore al minimo edittale per il reato satellite e inferiore all'aumento fissato in primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    art. 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 2

    Norma relativa alla rapina aggravata invocata in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha motivato il discostamento dal minimo per la particolare violenza e la pericolosità della condotta

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione considerata come reato satellite; la Corte ha valutato correttamente l'applicazione della continuazione e la misura dell'aumento, ritenendola inferiore al minimo edittale del reato satellite

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione: la Corte ha ritenuto che l'aumento operato per la continuazione sia stato adeguatamente motivato e quantificato

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la sentenza di merito ha richiamato correttamente gli indici dell'art. 133 (gravità del fatto, capacità a delinquere, ecc.) e la Cassazione ha confermato che espressioni sintetiche come "pena congrua" o "congruo aumento" sono ammissibili se ricondotte ai criteri previsti

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha irrogato euro 3.000,00

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione alla modalità di esame del ricorso (forme procedurali durante il periodo di applicazione del decreto)

Massime di principio

  • La normativa penale più grave non può essere applicata retroattivamente: in un ricorso per cassazione occorre provare oggettivamente che il giudice abbia veramente utilizzato il testo novellato anziché la legge vigente al momento del fatto; mere affermazioni apodittiche sono inammissibili
  • Il giudice, nell'applicare una pena discostandosi dal minimo edittale, può motivare anche con espressioni sintetiche (es. "pena congrua", "congruo aumento") purché si rinvii ai criteri dell'art. 133 c.p. e sia chiaro come tali criteri siano stati valutati
  • In caso di continuazione tra reati, l'aumento deve essere quantificato e motivato: la Corte d'appello può correggere omissioni del primo giudice indicando la pena base e l'aumento, purché la motivazione sia specifica e collegata alla gravità concreta delle condotte
  • Le censure di merito sulla ricostruzione fattuale (valutazione della offensività del fatto, della pericolosità del soggetto) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione di merito è congrua e richiama i criteri di legge
  • Ricorsi generici o reiterativi privi di dati oggettivi espongono il ricorrente a dichiarazioni di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, contributi alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)

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