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Sentenza

Sentenza n. 2258/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione “della Sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sez. III, n. 2283/2024 - pubblicata il l’8.4.2024, resa nell’ambito del procedimento R.G. n. 5781/2022, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva alla parte resistente in data 12.9.2024.”

Giustizia amministrativa202501151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 2283/2024, compreso il mancato rilascio del titolo edilizio e il mancato pagamento delle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'integrale esecuzione della sentenza n. 2283/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Comune il 12 settembre 2024. La sentenza aveva annullato il diniego comunale relativo all'istanza diretta al ripristino della destinazione d'uso residenziale originaria dell'immobile e aveva condannato il Comune al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato. I ricorrenti hanno dedotto violazione ed elusione del giudicato, rilevando che il Comune, a distanza di quasi un anno, non aveva rilasciato il titolo edilizio né definito il procedimento e non aveva pagato le spese. Hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune ha richiamato un provvedimento del 9 ottobre 2024 con cui aveva disposto l'annullamento in autotutela del precedente diniego e dichiarato la riapertura dell'istruttoria, chiedendo documentazione integrativa e riservandosi di adottare il provvedimento conclusivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto esperibile l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a., poiché la sentenza azionata era passata in giudicato. Ha accertato l'inadempimento del Comune: la riapertura dell'istruttoria e la richiesta di documentazione integrativa non costituivano esecuzione della sentenza, che imponeva di conformarsi all'annullamento del diniego e di definire il procedimento secondo il vincolo conformativo derivante dal giudicato. Il giudice ha ordinato al Comune di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo anche al pagamento delle spese di lite della precedente causa, se non già corrisposte. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, fissata in 50 euro per ogni giorno di ritardo. Il TAR ha precisato che l'astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria e cessa con l'effettivo soddisfacimento oppure alla scadenza del termine assegnato al Comune, momento dal quale gli interessati devono attivarsi per l'insediamento del commissario. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali era decorso senza che il Comune avesse adempiuto.

  • art. 11 d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato nella sentenza posta in esecuzione per affermare l'irrevocabilità del titolo edilizio una volta rilasciato e il vincolo dell'amministrazione rispetto alla destinazione edilizia assentita.

  • art. 5 l.r. Campania n. 21/2003

    Dalla data di entrata in vigore della presente legge ... è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale.

    La sentenza posta in esecuzione ha stabilito che il divieto riguarda la nuova edilizia residenziale e non il mero ripristino della destinazione abitativa originariamente assentita, senza nuovi volumi o aumento del carico urbanistico.

Massime di principio

  • La riapertura dell'istruttoria e la riserva di un successivo provvedimento conclusivo non integrano l'esecuzione di un giudicato quando questo impone all'amministrazione di definire il procedimento conformandosi alle statuizioni vincolanti della sentenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dare esecuzione non solo al dispositivo formale della sentenza, ma anche alla relativa motivazione quando essa individua il contenuto conformativo dell'attività amministrativa successiva.
  • Decorso inutilmente il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, attribuendogli tutti i poteri necessari per compiere gli atti esecutivi e gli eventuali adempimenti contabili.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha natura sollecitatoria e non risarcitoria; salvo diversa previsione, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'effettivo adempimento o con la scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il mancato pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza passata in giudicato costituisce autonomo profilo di inadempimento suscettibile di essere fatto valere nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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