Sentenza del 03/07/2023 n. 18684 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione per presunta nullità della notifica di una cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, in quanto la pec mittente (notifica.laziocert.equitaliasud.it) non risultava inserita nel registro INI-PEC; la ricorrente sosteneva che solo l'utilizzo di indirizzi presenti nei pubblici elenchi garantisce l'autenticità e la validità della notifica e che la difformità avrebbe arrecato pregiudizio al diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la previsione normativa che impone l'utilizzo di indirizzi presenti nei pubblici elenchi si riferisca principalmente al destinatario della notifica e non al mittente, per il quale è richiesta l'utilizzazione di un indirizzo risultante da pubblici elenchi ma l'assenza dal registro INI-PEC non determina di per sé la nullità. Occorre invece dimostrare un concreto pregiudizio sostanziale al diritto di difesa derivante dalla notifica da un indirizzo diverso; nella specie la ricorrente non ha provato tale pregiudizio. Condanna della ricorrente alle spese processuali e liquidazione in Euro 1.800,00, con indicazione del possibile ulteriore versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26
Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento via PEC; la Corte osserva che la norma speciale per gli atti tributari riferisce l'obbligo del registro soprattutto al destinatario della notifica.
L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis
Stabilisce che la notificazione telematica si esegue a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici elenchi e che il notificante deve utilizzare un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; la Corte chiarisce che l'onere è principalmente diretto al destinatario e che l'estraneità del mittente dai registri non determina automaticamente nullità.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Regola i gestori di PEC e l'uso delle caselle rilasciate; la Corte prende atto delle disposizioni ma sottolinea che dalla disciplina non consegue la nullità automatica per mittenti non iscritti negli elenchi pubblici.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
art. 6-bis, art. 6-ter, art. 6-quater, art. 62
Istituisce il registro INI-PEC e i pubblici elenchi; la Corte riconosce il ruolo dei pubblici elenchi per la validità delle notifiche ma distingue le prescrizioni applicabili al destinatario rispetto al mittente.
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-ter
Riferimento all'utilizzo dei pubblici elenchi per la validità delle notifiche a decorrere dal 15.12.2013; la Corte lo prende in considerazione nel quadro normativo complessivo ma non lo interpreta come causa automatica di nullità se il mittente non è nel registro.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
ord. n. 11136/2009; Cass. n. 982/2023; Cass. n. 2460/2021; Sez. Un. n. 23620/2018
Richiamati precedenti che consolidano l'orientamento secondo cui la mancata presenza del mittente nei registri pubblici non invalida automaticamente la notifica e che occorre verificare l'assenza di pregiudizi concreti al diritto di difesa.
Massime di principio
- L'assenza dell'indirizzo PEC del mittente nei pubblici elenchi (es. INI-PEC, RegIndE, IPA) non determina automaticamente la nullità della notifica: va valutato se dalla vicenda sia derivato un concreto pregiudizio al diritto di difesa del destinatario.
- Per le notifiche a mezzo PEC la regola rigorosa dell'iscrizione nei pubblici elenchi si applica inderogabilmente al destinatario (indirizzo destinatario deve risultare dai registri pubblici); il regime del mittente è più flessibile nella giurisprudenza della Cassazione.
- Chi impugna una notifica via PEC per difetto formale deve indicare e provare il pregiudizio sostanziale subito (es. impossibilità di esercitare difesa, mancata conoscenza dell'atto nei termini utili).
- In caso di dubbio sull'autenticità o provenienza della PEC notificante, è strategico chiedere all'amministrazione la documentazione attestante l'invio e la responsabilità del mittente (e conservare intestazioni, ricevute di consegna e mail originali).
- Buone pratiche preventive: verificare sempre negli elenchi pubblici l'indirizzo PEC del destinatario; conservare la ricevuta di avvenuta ricezione (ATT) e l'intero messaggio PEC; contestare la notifica solo con argomenti che dimostrino il concreto pregiudizio derivante dalla difformità.
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